Language of document :

Impugnazione proposta il 25 settembre 2018 dalla ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-644/16, ClientEarth / Commissione

(Causa C-612/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, N. Frey, solicitor, E.N.M. Raedts, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018, nella causa T-644/16 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») e rinviare la causa al Tribunale per il riesame;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: errori di diritto e vizi procedurali nell’ambito della sentenza impugnata per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la divulgazione dei documenti non può indebolire la posizione negoziale della Commissione (punti da 34 a 51 della sentenza impugnata), nella misura in cui:

estende l’eccezione a materiale non specificamente correlato a un accordo internazionale previsto;

applica l’eccezione relativa alle relazioni internazionali senza richiedere una spiegazione specifica sul modo in cui la divulgazione possa nello specifico e concretamente pregiudicare le relazioni internazionali;

sostituisce il ragionamento riguardante l’analisi giuridica contenuta nei documenti richiesti; e

snatura gli elementi di prova riguardanti lo stato dei negoziati al momento dell’adozione della decisione impugnata.

Secondo motivo di impugnazione: errore di diritto nell’ambito della sentenza impugnata per quanto riguarda l’argomento secondo il quale gli obiettivi strategici dell’Unione non sarebbero pregiudicati (punti 52 e 53 della sentenza impugnata).

Terzo motivo di impugnazione: vizio procedurale ed errore di diritto nell’ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative all’argomento secondo il quale la divulgazione dei documenti richiesti favorisce l’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, anziché pregiudicarlo (punti da 54 a 58 della sentenza impugnata).

Quarto motivo di impugnazione: errore di diritto e irregolarità procedurale nell’ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative all’argomento secondo il quale la non divulgazione in presenza di «negoziati in corso» comporta in effetti un diniego di divulgazione indefinito (punti da 59 a 67 della sentenza impugnata).

Quinto motivo di impugnazione: snaturamento degli argomenti addotti dinanzi al Tribunale nell’ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative all’argomento della Commissione secondo il quale il regolamento non consente che siano divulgati documenti «finché non sia nota la posizione della Corte di giustizia» (punti 68 e 69 della sentenza impugnata).

Sesto motivo di impugnazione: vizio procedurale nell’ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative al settimo argomento secondo il quale la divulgazione non può dipendere dagli uguali obblighi di trasparenza dei partner commerciali (punti da 72 a 74 della sentenza impugnata).

Settimo motivo di impugnazione: errore di diritto per violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/20011 nella valutazione dell’accesso parziale ai documenti (punti da 79 a 90 della sentenza impugnata).

____________

1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).