Language of document : ECLI:EU:F:2014:170

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 giugno 2014

Causa F‑1/13

Debbie Ruff

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Convenzione Europol – Statuto del personale di Europol – Decisione 2009/371/JAI – Applicazione del RAA agli agenti di Europol — Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato — Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato»

Oggetto: Ricorso proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, con cui la sig.ra Ruff chiede l’annullamento della decisione del 29 febbraio 2012, con cui l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di rinnovare, per una durata indeterminata, il suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato con scadenza al 31 maggio 2012.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Ruff sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

1.      Nelle cause di personale, le domande formulate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo i capi di impugnazione basati su una causa uguale a quella su cui si basano i capi di impugnazione invocati nel reclamo, fermo restando che tali capi di impugnazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi.

A tal riguardo, da un lato, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e poiché gli interessati in via generale, in tale fase, agiscono senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura e, dall’altro, l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché il ricorso contenzioso non modifichi né la causa né l’oggetto del reclamo. Tuttavia, rimane nondimeno il fatto che, affinché il procedimento precontenzioso di cui all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto possa raggiungere il suo obiettivo, l’amministrazione deve essere in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure che gli interessati formulano avverso la decisione contestata.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 73, 76 e 77, e la giurisprudenza citata

2.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F‑125/11, EU:F:2013:35, punto 62