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Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-767/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, Y.G. Marinova, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE1 e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE2 , non avendo correttamente recepito:

l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72/CE e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73/CE;

l’articolo 37, paragrafi 6, lettere a), b) e c), e 9, della direttiva 2009/72/CE e l’articolo 41, paragrafi 6, lettere a), b) e c), e 9, della direttiva 2009/73/CE ;

l’articolo 37, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e l’articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73/CE ;

condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso verte sull’erroneo recepimento in Belgio delle direttive 2009/72 e 2009/73 relative, rispettivamente, al mercato interno dell’energia elettrica e a quello del gas naturale. In tali direttive sono incluse in particolare disposizioni relative alla separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e di gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall’altro lato, al fine di prevenire il rischio di una discriminazione nella gestione della rete. Al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefissano, esse prevedono altresì l’istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

La Commissione ritiene che il recepimento delle direttive da parte del Regno del Belgio sia avvenuto soltanto in modo insufficiente per quanto concerne profili essenziali, vale a dire l’attuazione della completa separazione proprietaria e le disposizioni relative alle competenze e all’indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione.

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1 GU 2009, L 211, pag. 55.

2 GU 2009, L 211, pag. 94.