Language of document : ECLI:EU:F:2013:127

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/204/10 – Selezione per titoli – Esclusione dei candidati senza esame effettivo dei loro diplomi e della loro esperienza professionale»

Nelle cause riunite F‑23/12 e F‑30/12,

aventi ad oggetto ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis,

Jérôme Glantenay, ex agente temporaneo della Commissione europea, residente in Bruxelles (Belgio) e altri otto funzionari, agenti, ex agenti ed esperti nazionali distaccati, della o presso la Commissione europea, i cui nomi figurano nell’allegato,

ricorrenti nella causa F‑23/12,

e

Marco Cecchetto, agente contrattuale della Commissione europea, residente in Rovigo (Italia),

ricorrente nella causa F‑30/12,

rappresentati da C. Mourato, avvocato,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto da M. I. Rofes i Pujol, presidente, I. Boruta (relatore) e K. Bradley, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atti introduttivi del ricorso pervenuti nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2012 con il numero di ruolo F‑23/12 per il sig. Glantenay e altri otto ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato e il 5 marzo 2012 con il numero di ruolo F‑30/12 per il sig. Cecchetto, i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di esclusione delle loro rispettive candidature.

 Contesto normativo

 Normativa applicabile ai concorsi

2        L’articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione.

(…)».

3        L’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto così dispone:

«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina (…)

(…)

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».

4        Ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto relativo alla procedura di concorso:

«Dopo aver preso conoscenza [dei fascicoli dei candidati che soddisfano le condizioni di ammissione al concorso previste ai commi a), b) e c) dell’articolo 28 dello Statuto], la [c]ommissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell’elenco sono ammessi alle prove d’esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all’esame dei titoli dei candidati che figurano nell’elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d’esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco degli idonei, previsto dall’articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di [idonei] almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all’autorità cha ha il potere di nomina l’elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri».

 Disposizioni del bando di concorso generale EPSO/AD/204/10

5        L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 ottobre 2010 (GU C 292 A, pag. 1) il bando di concorso generale EPSO/AD/204/10, poi rettificato (GU C 318 A, pag. 1), destinato alla costituzione di un elenco di riserva di 40 idonei, per la copertura di posti vacanti per amministratori di grado AD 6 nel settore della gestione dei fondi strutturali/del fondo di coesione (in prosieguo: il «bando di concorso»).

6        Il titolo IV, intitolato «A[mmissione al concorso e invito alla fase di valutazione]», del bando di concorso prevede quanto segue:

«1. Procedura

L’esame della rispondenza dei candidati alle condizioni generali e specifiche e la selezione per titoli saranno effettuati in un primo tempo in base alle informazioni fornite nel [modulo elettronico] di candidatura.

a)      Saranno vagliate tutte le risposte fornite dai candidati in relazione alle condizioni generali e specifiche, per stilare l’elenco di coloro che soddisfano tutte le condizioni di ammissione al concorso.

b)      Successivamente, tra i candidati che figurano su tale elenco, la commissione giudicatrice procederà alla selezione per titoli di coloro che possiedono le qualifiche più pertinenti (in particolare diplomi, esperienza professionale) rispetto alla natura delle funzioni e ai criteri di selezione descritti nel bando di concorso. Tale selezione si effettuerà in due fasi:

–      in funzione dell’importanza attribuita a ciascun criterio enunciato negli allegati, la commissione giudicatrice deciderà un coefficiente di ponderazione (da 1 a 3) per le domande relative ai tali criteri. Una prima selezione per titoli sarà effettuata in base alle risposte [positive fornite,] finalizzate alla valutazione dei “talenti” (“évaluateur de talent”, “talent screener”, “Talent Filter”) nella corrispondente rubrica del [modulo elettronico] di candidatura e in base alla ponderazione di ciascuna di tali risposte. Gli atti di candidatura elettronici dei candidati che hanno ottenuto i punteggi maggiori saranno sottoposti a una seconda selezione. Il numero di fascicoli da esaminare nella seconda selezione dovrà corrispondere all’incirca al triplo del numero di candidati che saranno invitati alla fase di valutazione [ossia, nella fattispecie, a 360],

–      nella seconda selezione, la commissione giudicatrice esaminerà le risposte dei candidati e, in funzione delle qualifiche da essi dichiarate, attribuirà loro un punteggio da 0 a 4 per ogni risposta; tale punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuna domanda.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà a classificare i candidati in funzione di questi punteggi. Il numero di candidati invitati (…) alla fase di valutazione corrisponderà al massimo al triplo del numero di idonei indicato nel presente bando di concorsi [ossia, nella fattispecie, a 120] (…).

2. Verifica delle dichiarazioni dei candidati

Al termine della fase di valutazione e in base ai suoi risultati, le dichiarazioni presentate dai candidati nel [modulo] di candidatura elettronica verranno verificate dall’EPSO, con riferimento alle condizioni generali, e dalla commissione giudicatrice, con riferimento alle condizioni specifiche e alla selezione per titoli. Se dalla verifica emergerà che le dichiarazioni non sono suffragate dai pertinenti documenti giustificativi, i candidati in questione verranno esclusi dal concorso.

[sic]».

7        L’allegato del bando di concorso dispone quanto segue:

«4. Criteri di selezione

Nella selezione per titoli, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i seguenti elementi.

(…)

2. Formazione specifica in uno dei seguenti settori:

-        sviluppo regionale,

-        occupazione, formazione e istruzione,

-        sviluppo rurale e agricoltura,

-        settore della pesca.

3. Esperienza professionale pertinente nel campo della gestione, audit, controllo e valutazione dei programmi e dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali/dal Fondo di coesione, dal F[EAGA] e dal FEP.

4. Esperienza professionale del tipo descritto al punto 3, di durata superiore ai tre anni richiesti.

5. Esperienza professionale in uno dei settori d’intervento dei fondi in oggetto, in particolare:

-        infrastrutture ambientali, di trasporto, delle telecomunicazioni e dell’energia,

-        pianificazione urbana e rurale,

-        investimenti produttivi,

-        ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologia,

-        accesso delle imprese ai finanziamenti e ingegneria finanziaria,

-        occupazione, formazione e istruzione,

-        sviluppo rurale e agricoltura,

-        settore della pesca.

6. Esperienza nella negoziazione in un’organizzazione nazionale o internazionale.

7. Esperienza nella ricerca accademica o nell’insegnamento in uno dei seguenti settori:

-        sviluppo regionale,

-        occupazione, formazione e istruzione,

-        sviluppo rurale e agricoltura,

-        sviluppo e riconversione del settore della pesca.

8. Pubblicazioni in almeno uno dei seguenti campi:

-        sviluppo regionale,

-        occupazione, formazione e istruzione,

-        sviluppo rurale e agricoltura,

-        sviluppo e riconversione del settore della pesca.

9. Master attinente all’esperienza professionale descritta al punto 3.

10. Dottorato attinente all’esperienza professionale descritta al punto 3».

8        Il modulo elettronico di candidatura al concorso generale EPSO/AD/204/10, che i candidati avevano l’obbligo di compilare per presentare la propria candidatura, riportava, in una sezione intitolata «[É]valuateur de [t]alents» (Valutazione dei talenti), nove domande, divise ciascuna in due parti, così redatte in lingua francese:

«Question 2 a: (Domanda 2 a:)

Avez-vous une formation complémentaire dans l’un des domaines suivants: – le développement régional; – l’emploi, la formation et l’éducation; – le développement rural et l’agriculture; – le secteur de la pêche? (Avete una formazione specifica in uno dei seguenti settori: – sviluppo regionale, – occupazione, formazione e istruzione, – sviluppo rurale e agricoltura, – settore della pesca?).

Question 2 b: (Domanda 2 b:)

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’institution qui a délivré la formation, le domaine et la durée de cette formation, le titre du diplôme/certificat obtenu. Veuillez également fournir une description détaillée sur le contenu de la formation (In caso di risposta affermativa si prega di indicare il nome dell’istituto di formazione, il settore e la durata di tale formazione, la denominazione del diploma/certificato conseguito. Si prega inoltre di fornire una descrizione dettagliata dell’oggetto della formazione).

Question 3 a: (Domanda 3 a:)

Avez-vous une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion, audit et contrôle ou évaluation des programmes et des projets soutenus par les fonds structurels/fonds de cohésion, ainsi que ceux soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le fonds européen pour la pêche (FEP)? (…) [Avete un’esperienza professionale pertinente nel settore della gestione, dell’audit e del controllo o della valutazione dei programmi e dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali/dal fondo di coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP)? (…)].

Question 3 b: (Domanda 3 b:)

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’expérience. Veuillez fournir une description détaillée de cette expérience ainsi que de la nature de vos tâches (In caso di risposta affermativa si prega di indicare il nome del datore di lavoro e la durata dell’esperienza. Si prega di fornire una descrizione dettagliata di tale esperienza nonché la natura dei compiti assegnati).

Question 4 a: (Domanda 4 a:)

Avez-vous une expérience professionnelle, telle que décrite au point 3 de l’annexe de l’avis de concours, au-delà des 3 ans exigés sous ce même point [, à savoir en matière d’application des règles et des procédures administratives, de conception, de gestion et mise en œuvre des programmes et/ou projets d’investissement financés à l’aide de fonds publics et privés ou de prêts, acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours]? (Avete un’esperienza professionale del tipo descritto al punto 3 dell’allegato del bando di concorso, di durata superiore ai tre anni richiesti al medesimo punto[, ossia nell’applicazione delle normative e delle procedure amministrative riguardanti l’elaborazione, la gestione e l’attuazione dei programmi e/o dei progetti d’investimento cofinanziati da fondi pubblici e privati o mediante mutui, acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso al concorso?]).

Question 4 b: (Domanda 4 b):

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’expérience. Veuillez fournir une description détaillée de cette expérience ainsi que de la nature de vos tâches (In caso di risposta affermativa si prega di indicare il nome del datore di lavoro e la durata dell’esperienza. Si prega di fornire una descrizione dettagliata di tale esperienza nonché la natura dei compiti assegnati).

Question 5 a: (Domanda 5 a:)

Avez-vous une expérience professionnelle dans l’un des domaines d’intervention visés par les fonds concernés, notamment: – les infrastructures de transport, d’environnement, de télécommunications et d’énergie; – l’aménagement des zones urbaines et rurales; – les investissements productifs; – la recherche et l’innovation et le transfert de technologie; – l’accès des entreprises au crédit et l’ingénierie financière; – l’emploi, la formation et l’éducation; – le développement rural et l’agriculture; – le secteur de la pêche? (…) [Avete un’esperienza professionale in uno dei settori d’intervento dei fondi in oggetto, in particolare: – infrastrutture ambientali, di trasporto, delle telecomunicazioni e dell’energia, – pianificazione urbana e rurale, – investimenti produttivi, – ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologia, – accesso delle imprese ai finanziamenti e ingegneria finanziaria, – occupazione, formazione e istruzione, – sviluppo rurale e agricoltura, – settore della pesca? (…)].

Question 5 b: (Domanda 5 b:)

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’expérience. Veuillez fournir une description détaillée de cette expérience ainsi que de la nature de vos tâches (In caso di risposta affermativa si prega di indicare il nome del datore di lavoro e la durata dell’esperienza. Si prega di fornire una descrizione dettagliata di tale esperienza nonché la natura dei compiti assegnati).

Question 6 a: (Domanda 6 a:)

Avez-vous une expérience de négociations dans une organisation nationale ou organisation internationale? (Avete esperienza nella negoziazione in un’organizzazione nazionale o internazionale?).

Question 6 b: (Domanda 6 b:)

Si oui, veuillez spécifier quelle organisation nationale ou internationale vous avez représenté, les parties prenantes impliquées, l’objet des négociations ainsi que le rôle que vous y avez joué (In caso di risposta affermativa si prega di specificare quale organizzazione nazionale o internazionale avete rappresentato, le parti interessate, l’oggetto della negoziazione nonché il ruolo da voi svolto).

Question 7 a: (Domanda 7 a:)

Avez-vous une expérience dans la recherche académique ou dans l’enseignement dans l’un des domaines suivants: – le développement régional; – l’emploi, la formation et l’éducation; – le développement rural et l’agriculture; – le développement et la reconversion du secteur de la pêche? (Avete esperienza nella ricerca accademica o nell’insegnamento in uno dei seguenti settori: – sviluppo regionale, – occupazione, formazione e istruzione, – sviluppo rurale e agricoltura, – sviluppo e riconversione del settore della pesca?).

Question 7 b: (Domanda 7 b:)

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’institution, la durée ainsi que le sujet de votre enseignement ou de vos recherches (In caso di risposta affermativa si prega di indicare il nome dell’istituzione, la durata nonché la materia di insegnamento o di ricerca).

Question 8 a: (Domanda 8 a:)

Avez-vous publié dans un ou plusieurs des domaines suivants: – le développement régional; – l’emploi, la formation et l’éducation; – le développement rural et l’agriculture; – le développement et la reconversion du secteur de la pêche? (Avete pubblicato in uno o più dei seguenti settori: – sviluppo regionale, – occupazione, formazione e istruzione, – sviluppo rurale e agricoltura, – sviluppo e riconversione del settore della pesca?).

Question 8 b: (Domanda 8 b:)

Si oui, veuillez indiquer les forums, les dates, les titres et/ou les sources pertinentes de publication (In caso di risposta affermativa si prega di indicare i forum, le date, i titoli e/o le fonti pertinenti di pubblicazione).

Question 9 a: (Domanda 9 a:)

Avez-vous une maîtrise en rapport avec l’expérience professionnelle telle que décrite au point 3 de l’annexe de l’avis de concours? (Siete in possesso di un master attinente all’esperienza professionale descritta al punto 3 dell’allegato del bando di concorso?).

Question 9 b: (Domanda 9 b:)

Si oui, veuillez indiquer le titre exact de votre diplôme, le nom de l’établissement qui vous l’a délivré ainsi que la date à laquelle il a été délivré (In caso di risposta affermativa si prega di indicare la denominazione esatta del diploma conseguito, il nome dell’istituto che lo ha rilasciato nonché la data in cui il medesimo è stato rilasciato).

Question 10 a: (Domanda 10 a:)

Avez-vous un doctorat en rapport avec l’expérience professionnelle telle que décrite au point 3 de l’annexe de l’avis de concours? (Siete in possesso di un dottorato attinente all’esperienza professionale descritta al punto 3 dell’allegato del bando di concorso?).

Question 10 b: (Domanda 10 b:)

Si oui, veuillez indiquer le titre exact de votre diplôme, le nom de l’établissement qui vous l’a délivré ainsi que la date à laquelle il a été délivré (In caso di risposta affermativa si prega di indicare la denominazione esatta del diploma conseguito, il nome dell’istituto che lo ha rilasciato nonché la data in cui il medesimo è stato rilasciato)».

 Disposizioni che stabiliscono la competenza dell’EPSO e della Commissione europea

9        Ai sensi dell’articolo 2, della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197, pag. 53):

«1. L’[EPSO] esercita i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello statuto, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della presente decisione. (…)».

10      L’articolo 4 della decisione 2002/620/CE, relativo alle domande, ai reclami e ai ricorsi, dispone quanto segue:

«In applicazione dell’articolo 91 bis dello statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti all’[EPSO] in virtù dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della presente decisione sono presentati all’[EPSO]. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione».

 Fatti

11      I ricorrenti hanno presentato la loro candidatura al concorso generale EPSO/AD/204/10.

12      Il 14 dicembre 2010 l’EPSO ha nominato quali membri della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 (in prosieguo: la «commissione giudicatrice»):

-        presidente, il sig. L. Nigri;

-        titolari designati dall’amministrazione, la sig.ra A. Serizier, il sig. D. Levieil e la sig.ra C. Combette;

-        titolari designati dal comitato del personale, i sigg. D. Rapacciuolo, J.‑Ph. Raoult e C. Scano;

-        supplenti designati dall’amministrazione, i sigg. M. Schelfhout e P. Nicolas;

-        supplenti designati dal comitato del personale, le sig.re P. Stendera‑Bzdela e L. Casanovas.

13      Il 20 gennaio 2011, in seguito alla rinuncia del sig. P. Nicolas, è stato nominato membro supplente della commissione giudicatrice designato dall’amministrazione il sig. E. Bokias.

14      Nelle riunioni tenutesi il 7, l’11, il 14, il 15, il 16 e il 24 febbraio 2011 nonché il 2 e 3 marzo 2011, i membri della commissione giudicatrice hanno stabilito la ponderazione di ciascun criterio fissato dal bando di concorso e ripreso, sotto forma di domanda, nella rubrica «[É]valuateur de [t]alents» del modulo di candidatura (in prosieguo: le «riunioni preparatorie»).

15      Il 24 febbraio 2011, in seguito alla rinuncia del sig. C. Scano e della sig.ra L. Casanovas, sono stati nominati, rispettivamente, membro titolare e membro supplente designati dal comitato del personale il sig. F. J. Alvarez Hidalgo e la sig.ra M. F. Negru.

16      Il 17 marzo 2011, in seguito alla rinuncia della sig.ra A. Serizier e del sig. M. Schelfhout, sono stati nominati, rispettivamente, membro titolare e membro supplente designati dall’amministrazione la sig.ra C. Sauvaget e il sig. E. Rodriguez.

17      In una data imprecisata, fra il 3 marzo e il 13 aprile 2011, la commissione giudicatrice ha proceduto alla selezione per titoli prevista nel titolo IV del bando di concorso.

18      In una prima fase della selezione, la commissione giudicatrice ha attribuito a ogni risposta positiva fornita alla prima parte di ciascuna delle nove domande contenute nella sezione «[É]valuateur de [t]alents» del modulo di candidatura il punteggio corrispondente alla ponderazione di tale domanda quale definita nel corso delle riunioni preparatorie. Al termine di tale operazione, la commissione giudicatrice ha definito la soglia del punteggio minimo che consentiva di selezionare un numero di candidati il più vicino possibile a 360, cifra corrispondente, come indicato dal bando di concorso, al triplo del numero di candidati invitati alla fase di valutazione. In base al punteggio ottenuto dai candidati, tale soglia è stata fissata a 16, il che ha portato ad ammettere solo 316 candidati alla seconda fase di tale procedura di selezione per titoli.

19      In una seconda fase, dopo aver esaminato la pertinenza dei diplomi e le informazioni sull’esperienza professionale, fornite dai candidati in risposta alla seconda parte delle nove domande della sezione «[É]valuateur de [t]alents», la commissione giudicatrice ha moltiplicato il punteggio ottenuto nella prima fase, per ciascuna risposta positiva fornita dai candidati, per un coefficiente compreso tra 0 e 4. Al termine di tale operazione, la commissione giudicatrice ha convocato alla fase di valutazione un numero di candidati corrispondente al massimo al triplo del numero di idonei indicato nel bando di concorso.

20      Con lettere del 13 aprile 2011 l’EPSO ha informato i sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché le sig.re Venckunaite e Załęska che, avendo ottenuto un punteggio totale inferiore alla soglia di 16 punti, fissata dalla commissione giudicatrice nella prima fase della procedura di selezione per titoli per ciascun criterio indicato nell’allegato del bando di concorso e a seguito di ponderazione, le loro candidature erano state escluse, senza essere esaminate nell’ambito della seconda fase della selezione per titoli prevista nel bando di concorso.

21      Con lettera del 13 aprile 2011 alla sig.ra Cruceru è stato comunicato che il suo nome non compariva nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove nella fase di valutazione, poiché, al termine delle due fasi della selezione per titoli, la medesima aveva ottenuto soltanto 27 punti, ossia un punteggio inferiore ai 34 punti assegnati all’ultimo candidato invitato alla fase di valutazione.

22      Il 20 aprile 2011, dopo la constatazione da parte dell’EPSO che il numero di membri permanenti nominati era superiore al numero richiesto, il sig. D. Rapacciuolo ha accettato di rinunciare a far parte della commissione giudicatrice.

23      Il 29 aprile 2011 l’EPSO ha nominato «una serie supplementare di membri non permanenti della commissione giudicatrice», ossia, in qualità di membri titolari designati dal comitato del personale, i sigg. G. Groppi e N. Pipiliagkas e, in qualità di membri supplenti designati dal comitato del personale, i sigg. M. Robert e J. Perez Escanilla. Secondo la Commissione queste nuove nomine sarebbero avvenute a seguito di rinuncia da parte dei sigg. D. Rapacciuolo e F. J. Alvarez Hidalgo nonché delle sig.re M. F. Negru e P. Stendera‑Bzdela.

24      Il 25 maggio 2011, in seguito alla rinuncia del sig. J. Perez Escanilla, è stato nominato membro supplente designato dal comitato del personale il sig. I. Sotirchos.

25      Il 27 maggio 2011 è stato pubblicato l’elenco dei membri della commissione giudicatrice.

26      I ricorrenti, fatta eccezione per il sig. Kalamees e per la sig.ra Załęska, hanno presentato domanda di riesame delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso di escludere la loro rispettiva candidatura, domande che sono state tutte respinte.

27      I ricorrenti hanno presentato ciascuno un reclamo, fondato sull’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione della commissione giudicatrice di escludere la loro candidatura. Tali reclami sono stati respinti dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») con decisioni adottate tra il 9 e il 25 novembre 2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Nella causa F‑23/12 i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-        prima di pronunciarsi, ordinare alla Commissione di produrre tutti i resoconti delle riunioni, relative al concorso EPSO/AD/204/10, dei capi unità dell’EPSO e tutti i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice, che si sono tenute tra il 9 dicembre 2010 e il 27 maggio 2011;

-        annullare le decisioni della commissione giudicatrice di escludere la loro candidatura;

-        condannare la Commissione alle spese.

29      Nella causa F‑30/12 il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-        ordinare la riunione della causa in esame con la causa F‑23/12, Glantenay e a./Commissione per ragioni di connessione;

-        prima di pronunciarsi, ordinare alla Commissione di produrre tutti i resoconti delle riunioni, relative al concorso EPSO/AD/204/10, dei capi unità dell’EPSO e tutti i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice, che si sono tenute tra il 9 dicembre 2010 e il 27 maggio 2011;

-        annullare la decisione della commissione giudicatrice di escludere la sua candidatura;

-        condannare la Commissione alle spese.

30      Con ordinanza del presidente della seconda sezione del Tribunale, del 22 maggio 2012, le cause F‑23/12 e F‑30/12 sono state riunite ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della decisione che conclude il procedimento.

31      La Commissione ha presentato un unico controricorso, comune alle due cause. In tale controricorso essa chiede che il Tribunale voglia:

-        respingere i ricorsi, in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, infondati in diritto;

-        condannare i ricorrenti alle spese.

32      In udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, i ricorrenti hanno precisato di voler presentare un nuovo capo delle conclusioni attinente all’annullamento di tutti i risultati del concorso o, quantomeno, di voler estendere le loro conclusioni, tale capo essendo stato già menzionato nei loro ricorsi.

 Sulla domanda di provvedimenti da adottare prima della pronuncia

33      Nei loro ricorsi i ricorrenti chiedono che il Tribunale, prima di pronunciarsi, ordini alla Commissione di produrre tutti i resoconti delle riunioni, relative al concorso EPSO/AD/204/10, dei capi unità dell’EPSO e tutti i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice, che si sono tenute tra il 9 dicembre 2010 e il 27 maggio 2011. Tuttavia, tenuto conto dei documenti allegati dalle parti alle loro memorie e delle misure di organizzazione del procedimento che sono state disposte, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto per statuire sul ricorso e dichiara che tale domanda dei ricorrenti non debba essere accolta.

 Sulla domanda di annullamento di tutti i risultati del concorso

34      Occorre constatare che, conformemente all’articolo 35 del regolamento di procedura, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, salvo modificare l’oggetto della controversia, in linea di principio, una parte non può, in corso di causa, presentare nuove conclusioni o estendere l’oggetto delle conclusioni esistenti (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1965, Krawczynski/Commissione, 83/63). Il ricorrente può adeguare le sue conclusioni solo in presenza di un elemento nuovo che possa incidere sull’oggetto del ricorso, come in particolare, l’adozione in corso di causa di un atto che abroga o sostituisce quello impugnato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione, 14/81, punto 8).

35      Nella fattispecie, occorre rilevare che sebbene i ricorrenti abbiano precisato, nell’esporre i motivi contenuti nei loro ricorsi, che essi ritenevano necessario contestare tutti i risultati del concorso, non può esserne tuttavia dedotto, contrariamente a quanto dagli stessi affermato, che così facendo, essi avrebbero presentato, nei loro ricorsi, una domanda di annullamento diretta contro tutti i risultati del concorso.

36      Di conseguenza, e considerando, per di più, che secondo una giurisprudenza costante l’oggetto della controversia deve essere sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa (ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2011, Kyriazi/Commissione, F‑66/06, punto 42), la domanda di annullamento di tutti i risultati del concorso deve ritenersi presentata per la prima volta in udienza. Pertanto, dato che la sua formulazione tardiva, in corso di causa, non è motivata dal sopraggiungere di un elemento nuovo che possa incidere sull’oggetto del ricorso, tale domanda dev’essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla domanda di annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice che escludono la candidatura dei ricorrenti

37      A sostegno della domanda diretta contro le decisioni della commissione giudicatrice di escludere le loro candidature (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), i ricorrenti deducono formalmente tre motivi, presentati come inerenti:

-        alla «violazione delle forme sostanziali conness[e] all’eventuale tardività nella costituzione della commissione giudicatrice (…) e alla notevole variabilità della sua composizione»;

-        all’«eccezione d’illegittimità[, alla] violazione degli articoli 27 e 29 [paragrafo 1] dello Statuto, all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto e al punto IV.1.b) ab initio del bando di concorso [e all’]errore manifesto di valutazione che ne consegue»;

-        alla «violazione del principio della parità di trattamento tra candidati nella selezione per titoli».

38      Occorre rilevare, per quanto riguarda il primo motivo, che i ricorrenti deducono tre censure aventi in comune il fatto di riguardare le norme che disciplinano la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di concorso. Pertanto, il primo motivo dev’essere inteso nel senso che verte non solo su un vizio di forma, ma più in generale sulla violazione delle norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento della commissione giudicatrice.

39      Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, dalle memorie dei ricorrenti emerge che, fatta eccezione per la censura relativa all’errore manifesto di valutazione, tali motivi devono essere intesi nel senso che vertono sull’illegittimità, fatta valere mediante eccezione, del bando di concorso. Infatti, gli argomenti sviluppati dai ricorrenti a sostegno di questi due motivi sono diretti, in sostanza, a contestare la legittimità del bando di concorso nella parte in cui il medesimo prevede, nella prima fase della selezione per titoli, l’eliminazione di taluni candidati solo in base al numero di risposte positive fornite alla prima parte delle nove domande previste nella rubrica «[É]valuateur de [t]alents» del modulo di candidatura, senza che la commissione giudicatrice controlli la veridicità di tali dichiarazioni e verifichi la pertinenza dei loro diplomi e delle loro qualifiche professionali. Del resto, in risposta a un quesito del Tribunale, i ricorrenti hanno confermato che il secondo e il terzo motivo costituivano un unico motivo, vertente sull’illegittimità, fatta valere mediante eccezione, del bando di concorso.

40      Infine, si deve rilevare che, in udienza, i ricorrenti hanno dedotto un nuovo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso in quanto, mentre il suddetto bando prevedeva, a loro avviso, che la commissione giudicatrice dovesse selezionare 360 candidati ai fini della partecipazione alla seconda fase della procedura di selezione per titoli, la medesima ne avrebbe selezionati soltanto 316. Di conseguenza, e tenuto conto del contesto della causa in esame, tale motivo sarà esaminato prima di quello vertente sull’illegittimità, fatta valere mediante eccezione, del bando di concorso.

41      Risulta da quanto precede che i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno della domanda di annullamento devono essere quindi intesi come inerenti:

-        alla violazione delle norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento della commissione giudicatrice;

-        all’errore manifesto di valutazione;

-        alla violazione delle disposizioni del bando di concorso;

-        all’illegittimità, fatta valere mediante eccezione, del bando di concorso.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento della commissione giudicatrice

42      In primo luogo, i ricorrenti rilevano che, quando ha avuto inizio la selezione per titoli, la commissione giudicatrice non era costituita e non lo era neppure quando è stata decisa la ponderazione dei criteri di selezione.

43      Al riguardo va osservato che, sebbene la commissione giudicatrice incaricata di valutare i candidati a un concorso debba essere necessariamente costituita prima dell’inizio della selezione dei candidati, una commissione giudicatrice deve ritenersi costituita quando tutti i suoi membri sono stati designati dall’APN per la prima volta. Infatti, benché la composizione di tale commissione possa evolvere a causa delle dimissioni di alcuni membri, siffatta circostanza non è tale da influire retroattivamente sulla data in cui si deve ritenere detta commissione come costituita.

44      Nella fattispecie, dal fascicolo emerge che l’APN ha designato per la prima volta tutti i membri della commissione giudicatrice il 14 dicembre 2010. Orbene, la ponderazione dei criteri di selezione è stata stabilita nelle riunioni preparatorie e la procedura di selezione per titoli ha avuto luogo fra il 3 marzo e il 14 aprile 2011. Pertanto, la prima censura dedotta dai ricorrenti a sostegno del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata in fatto.

45      In secondo luogo, i ricorrenti contestano all’EPSO di aver pubblicato tardivamente la composizione definitiva della commissione giudicatrice, poiché tale pubblicazione è avvenuta dopo che la commissione aveva adottato le decisioni impugnate.

46      Su tale punto occorre rilevare che, anche supponendo che l’APN abbia l’obbligo di pubblicare la composizione di ogni commissione giudicatrice di concorso prima dell’inizio delle prove, l’osservanza di detto obbligo non costituirebbe una formalità sostanziale la cui inosservanza sarebbe atta a comportare la nullità delle decisioni adottate da una commissione giudicatrice, non essendo tale da aver inciso sulle summenzionate decisioni o da aver privato i candidati di una garanzia. Da un lato, il fatto di conoscere l’identità dei membri di una commissione giudicatrice di concorso non idoneo ad influire sulle possibilità di successo di un candidato, in quanto la selezione dei candidati viene effettuata alla luce dei criteri fissati nel bando di concorso e non in funzione dell’identità dei membri della suddetta commissione. Dall’altro, se la pubblicazione dell’elenco dei membri di una commissione giudicatrice di concorso ha lo scopo di consentire a candidati di verificare la mancanza di conflitti d’interesse in capo a uno qualsiasi dei membri della commissione giudicatrice dinanzi ai quali essi si presentano, i ricorrenti non affermano l’esistenza, nella fattispecie, di un siffatto conflitto d’interessi. Inoltre, più in generale, la pubblicazione tardiva dell’elenco dei membri di una commissione giudicatrice di concorso non è tale da privare i candidati di una garanzia, in quanto sussiste sempre la possibilità per gli stessi di far valere un eventuale conflitto d’interessi in occasione di un successivo ricorso diretto contro la decisione della suddetta commissione giudicatrice di non inserirli nell’elenco di riserva.

47      In ogni caso, è sufficiente rilevare, per respingere la seconda censura, che né dallo Statuto né dal bando di concorso emerge che l’EPSO avrebbe avuto l’obbligo, nella fattispecie, di pubblicare la composizione della commissione giudicatrice.

48      In terzo luogo, i ricorrenti affermano che, al momento della selezione per titoli, la composizione della commissione giudicatrice non presentava un numero di membri sufficiente o, quantomeno, sarebbe stata priva di stabilità.

49      Al riguardo, sebbene sia stato dichiarato che al fine di garantire ai candidati, in una prova orale, la coerenza e l’obiettività delle valutazioni, e tenuto conto della natura comparativa di un concorso, era necessario che fossero presenti tutti i membri della commissione giudicatrice o, quantomeno, che fosse mantenuta una certa stabilità nella composizione della commissione giudicatrice (v., in particolare, sentenze del Tribunale del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, punto 41 e Honnefelder/Commissione, F‑41/08, punto 36), occorre sottolineare che il mantenimento di siffatta stabilità non risulta necessario, per garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento, per quanto riguarda le prove scritte. Infatti, un membro della commissione giudicatrice che non sia stato presente quando gli altri membri della commissione hanno esaminato l’elaborato di un candidato, può esaminare a posteriori, qualora lo ritenga necessario, il suddetto elaborato al fine di confrontarlo con altri e quindi al fine di partecipare attivamente alla sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, Roccato/Commissione, T‑267/03, punto 38).

50      Dato che, nella fattispecie, i moduli elettronici di candidatura potevano essere, eventualmente, esaminati a posteriori da un membro della commissione giudicatrice che fosse stato assente quando i suoi colleghi li avevano esaminati, si deve constatare che il mantenimento di una certa stabilità nella composizione della commissione giudicatrice, quale richiesta per le prove orali, non era necessario. Pertanto la terza censura dedotta dai ricorrenti a sostegno del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

51      Risulta da quanto precede che il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione

52      Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Infatti, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché una censura sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorrente emergano in modo coerente e comprensibile dal ricorso stesso, per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altra informazione (sentenza del Tribunale del 10 novembre 2011, Merhzaoui/Consiglio, F‑18/09, punto 43). Orbene, benché, nella fattispecie, i ricorrenti menzionino un errore manifesto di valutazione, questi ultimi non precisano tuttavia a quale proposito l’autore delle decisioni impugnate, ossia la commissione giudicatrice, sarebbe incorso in siffatto vizio di legittimità interna. Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile, in mancanza di sufficienti precisazioni.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso

53      In udienza i ricorrenti hanno dedotto un nuovo motivo vertente sulla circostanza che la commissione giudicatrice avrebbe violato il bando di concorso ammettendo alla seconda fase della procedura di selezione soltanto 316 candidati mentre, secondo il suddetto bando, tale numero avrebbe dovuto essere pari a 360.

54      In via preliminare occorre ricordare che l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura vieta la deduzione di motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie, a meno che essi si basino su elementi emersi durante il procedimento (sentenza Merhzaoui/Consiglio, cit., punto 36). Dato che, nella fattispecie, i ricorrenti fondano il loro motivo su un elemento emerso nel corso del procedimento, ossia che sono stati ammessi a partecipare alla seconda fase della procedura di selezione per titoli soltanto 316 candidati, tale motivo dev’essere considerato ricevibile.

55      Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, occorre rilevare che, da un lato, sebbene il bando di concorso preveda che il numero di fascicoli esaminati nella seconda fase della procedura di selezione per titoli corrisponda al triplo del numero di candidati invitati alla fase di valutazione, esso precisa che tale cifra non è tassativa, ma «all’incirca» corrispondente. Dall’altro, emerge espressamente dal suddetto bando che il numero di candidati invitati alla fase di valutazione «corrisponde al massimo al triplo del numero di idonei» indicato nel presente bando di concorso. Così, dato che il numero di fascicoli esaminati nella seconda fase della procedura di selezione per titoli dipende dal numero di candidati che possono essere invitati alla fase di valutazione, è giocoforza constatare che il bando di concorso ha implicitamente, ma necessariamente, inteso definire un numero non tassativo di fascicoli esaminati nella seconda fase della procedura di selezione.

56      Tale constatazione è del resto suffragata dal fatto che la procedura di selezione per titoli è concepita in modo tale che il numero di candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione per titoli dipende da una soglia che non può essere determinata con precisione prima che siano noti tutti i candidati, poiché tale soglia è in funzione del loro numero e del punteggio che questi ultimi otterranno in base alle loro risposte alla prima parte di ogni domanda posta nella rubrica «[É]valuateur de [t]alents» del modulo di candidatura elettronica.

57      Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, vertente sull’illegittimità, fatta valere mediante eccezione, del bando di concorso

–       Argomenti delle parti

58      I ricorrenti affermano in sostanza che le disposizioni del bando di concorso, relative alla prima fase della procedura di selezione per titoli, erano illegittime, avendo comportato l’esclusione di candidati unicamente in base al numero delle risposte positive fornite nella rubrica «[É]valuateur de [t]alents» del modulo elettronico di candidatura. Orbene, l’esclusione di candidati senza esame effettivo dei loro titoli e delle loro qualifiche, da parte della commissione giudicatrice, sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l’articolo 27 dello Statuto che dispone che un concorso è finalizzato all’assunzione delle persone dotate delle più alte qualità di competenza e rendimento, nonché con l’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, disposizione che prevedrebbe che la commissione giudicatrice di concorso debba procedere a un esame effettivo dei titoli in possesso dei candidati, in secondo luogo, con la ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice di concorso, come risultante dall’allegato III dello Statuto e, in terzo luogo, con il principio della parità di trattamento, in quanto le disposizioni controverse del bando di concorso farebbero sì che candidati in possesso degli stessi diplomi e delle stesse esperienze di altri candidati ammessi alla seconda fase venissero esclusi al termine della prima fase per il solo fatto che, per mancanza di chiarezza, i medesimi hanno potuto ritenere di non soddisfare le condizioni richieste.

59      Peraltro, i ricorrenti sostengono che i criteri di selezione sui quali vertono le domande in parola sarebbero privi di chiarezza. Infatti, il modulo elettronico di candidatura utilizza, nella versione in lingua inglese, la nozione di «master», mentre nella versione in lingua francese, esso fa riferimento alla nozione di «maîtrise». Inoltre, il suddetto modulo utilizza le nozioni di «enseignement» (insegnamento) e di «publication[s]» (pubblicazioni), ancorché sarebbero ambigue.

60      A sua difesa la Commissione adduce che il motivo sarebbe irricevibile nel suo insieme in quanto, non avendo impugnato il bando di concorso entro i termini mediante azione, i ricorrenti non potrebbero più contestare la sua legittimità mediante eccezione. La Commissione afferma inoltre che la censura relativa alla violazione della ripartizione delle competenze tra la commissione giudicatrice e l’APN sarebbe irricevibile in quanto non sarebbe stata dedotta dai ricorrenti in fase precontenziosa. Nei loro reclami, infatti, i ricorrenti avrebbero unicamente menzionato censure relative alla legittimità interna delle decisioni impugnate, esclusa qualsiasi censura relativa alla legittimità esterna delle suddette decisioni, categoria cui apparterrebbe la censura controversa, in quanto collegata alla competenza della commissione giudicatrice.

61      Sul merito la Commissione rammenta, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale il metodo di selezione adottato sarebbe in contrasto con l’articolo 27 dello Statuto, che essa ha un ampio potere discrezionale nel decidere sulle modalità di organizzazione di un concorso. Orbene, essa ritiene che l’esclusione di taluni candidati in base al numero di risposte positive fornite a domande vertenti sui loro diplomi e sulle loro esperienze professionali costituisca un metodo di selezione adeguato, poiché consente di effettuare una selezione mirata dei candidati, e ciò in un settore molto specifico. Inoltre, il ricorso a tale metodo sarebbe stato necessario nella fattispecie, dato che, considerato il numero elevato di candidati iscritti al concorso, non si poteva richiedere alla commissione giudicatrice di esaminare tutti i fascicoli di candidatura sin dall’inizio della procedura di selezione. È vero che, in sostanza, siffatta procedura di selezione comporterebbe il rischio che taluni fra i migliori candidati siano esclusi, per non aver risposto in senso affermativo ad alcune domande relativamente alle quali essi rispondevano comunque ai criteri fissati. Tuttavia, secondo la Commissione, i candidati erano nella posizione migliore per valutare se dovessero rispondere in senso affermativo ad alcune domande, dato che, in ogni caso, spettava ad essi interpretare in modo non rigido le domande nonché i loro diplomi e le loro esperienze professionali. Quanto alla circostanza che la commissione giudicatrice controlli la pertinenza delle dichiarazioni dei candidati solo nella seconda fase della selezione per titoli, la Commissione ritiene che siffatta circostanza non incida sulla legittimità del metodo di selezione, in quanto, nonostante ciò, grazie a tale controllo, una persona che avesse erroneamente risposto in senso affermativo ad alcune domande non poteva sperare di essere invitata alla fase di valutazione. Per quanto riguarda gli argomenti dei ricorrenti relativi all’esercizio da parte della commissione giudicatrice della propria competenza, la Commissione sottolinea che le decisioni impugnate sono state effettivamente adottate dalla commissione giudicatrice e che quest’ultima ha esercitato la propria competenza decidendo sulla ponderazione delle domande e conteggiando le risposte fornite dai candidati.

62      Per quanto attiene alle affermazioni dei ricorrenti relative a un’eventuale violazione del principio della parità di trattamento, la Commissione fa valere che tale censura sarebbe infondata dal momento che, contrariamente ai candidati ammessi a partecipare alla seconda fase, i ricorrenti non soddisfacevano alle condizioni richieste a tal fine.

63      Riguardo alla mancanza di chiarezza di taluni criteri, la Commissione contesta l’affermazione che questi ultimi fossero ambigui. Infatti, sebbene il modulo elettronico di candidatura utilizzasse nella versione in lingua francese il termine «maîtrise», non potevano sussistere dubbi, nel leggere il bando di concorso, quanto al fatto che tale termine si riferisse a un diploma di specializzazione attestante il compimento di studi postuniversitari. Ciò varrebbe anche per il termine «enseignement». Infatti, dalla circostanza che il modulo elettronico di candidatura non precisava che tale insegnamento doveva essere di tipo accademico, mentre tale precisazione era stata fornita relativamente all’esperienza richiesta nel settore della ricerca, i ricorrenti potevano dedurre che l’insegnamento in oggetto non era necessariamente limitato all’ambito universitario. Quanto al criterio relativo alle pubblicazioni, i ricorrenti non avrebbero spiegato sotto quali profili sussistesse confusione al riguardo.

64      Infine, la Commissione sostiene che, anche supponendo che il bando di concorso sia illegittimo, le decisioni impugnate non dovrebbero essere annullate, poiché l’irregolarità procedurale cui si ricollegherebbe la presente eccezione di illegittimità potrebbe inficiare tali decisioni solo qualora fosse stabilito che in mancanza di tale irregolarità le suddette decisioni avrebbero potuto avere un contenuto diverso. Orbene, nella fattispecie, i ricorrenti non avrebbero dimostrato che se la commissione giudicatrice avesse proceduto a un esame effettivo del loro fascicolo, essi sarebbero stati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione per titoli.

–       Giudizio del Tribunale

65      Per quanto riguarda, innanzitutto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione contro l’intero motivo e attinente al fatto che i ricorrenti non hanno impugnato il bando di concorso nei termini, è sufficiente ricordare, per respingerla, che un ricorrente ha il diritto di far valere, in occasione di un ricorso diretto contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, qualsiasi irregolarità intervenuta nello svolgimento del concorso, ivi compresa quella la cui origine possa essere rinvenuta nella formulazione stessa del bando di concorso (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, punto 17). Infatti, fintanto che le candidature dei ricorrenti non erano state escluse dalla commissione giudicatrice, il loro interesse ad agire contro il bando di concorso rimaneva ancora incerto, cosicché non si può addebitare loro il fatto di non aver impugnato il suddetto bando nei termini previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto.

66      Inoltre, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità diretta contro la censura relativa alla circostanza che la prima fase della selezione per titoli violerebbe le norme sulla ripartizione delle competenze tra la commissione giudicatrice e l’APN, occorre sottolineare che la regola di concordanza vieta la possibilità che il ricorso modifichi la causa del reclamo, quest’ultima nozione di «causa» dovendosi interpretare in senso lato. Per quanto riguarda la domanda di annullamento, con l’espressione «causa della controversia» si deve intendere la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna (v., in particolare, sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento, F‑45/07, punto 119).

67      Al riguardo la Commissione ritiene che la censura summenzionata sia irricevibile, basandosi sul presupposto che la medesima riguarderebbe un problema di incompetenza dell’autore dell’atto e che, per questo motivo, sia assimilabile a un vizio di legittimità esterna, mentre i vizi dedotti dai ricorrenti nei loro reclami sarebbero unicamente assimilabili a vizi di legittimità interna.

68      Tuttavia, si deve constatare che il presupposto sul quale la Commissione basa il suo ragionamento è errato. Infatti, i ricorrenti non contestano affatto la competenza della commissione giudicatrice di concorso ad adottare le decisioni impugnate, ma affermano, in sostanza, che l’APN non poteva prevedere un metodo di selezione basato soltanto sul numero di risposte positive fornite dai candidati a domande concernenti i loro titoli e le loro esperienze professionali, senza prevedere un esame effettivo, da parte della commissione giudicatrice, della pertinenza dei suddetti titoli ed esperienze professionali. È giocoforza constatare che, così intesa, la censura esposta dai ricorrenti attiene alla legittimità interna, e non già esterna, delle decisioni impugnate. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione può essere respinta, in quanto è pacifico che i ricorrenti hanno dedotto, nei loro reclami, almeno un vizio di legittimità interna, senza neppure dover esaminare, per ciascuno dei suddetti reclami, se i medesimi contengano l’enunciazione di una censura relativa alla legittimità esterna delle decisioni impugnate.

69      Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, occorre ricordare che l’organizzazione di un concorso ha lo scopo di coprire posti rimasti vacanti all’interno delle istituzioni e che, pertanto, come risulta in particolare dall’articolo 1, primo comma, e dall’articolo 4 dell’allegato III dello Statuto, spetta all’APN stabilire il bando di concorso e, a tale titolo, decidere il metodo di selezione dei candidati più adeguato, in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio (v., sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006, Blackler/Parlamento, T‑420/04, punto 45).

70      Tuttavia, è d’uopo porre in rilievo che l’esercizio, da parte dell’APN, di tale potere discrezionale, indipendentemente dal numero di persone che possono presentare la candidatura al concorso considerato, trova necessariamente un limite nel rispetto delle disposizioni in vigore nonché dei principi generali del diritto. Ne consegue che il metodo scelto dall’ANP deve, in primo luogo, mirare all’assunzione delle persone dotate delle più alte qualità di competenza e rendimento, conformemente all’articolo 27 dello Statuto, in secondo luogo, conformemente all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, riservare a una commissione giudicatrice indipendente il compito di valutare, caso per caso, se i diplomi presentati o l’esperienza professionale di ogni candidato corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso (sentenza Blackler/Parlamento, cit., punto 23) e, in terzo luogo, concludersi con una selezione coerente e obiettiva dei candidati.

71      Nella fattispecie, occorre rilevare che il metodo di selezione per titoli, utilizzato dall’APN nel bando di concorso per la prima fase, consisteva nel chiedere ai ricorrenti, mediante un questionario, se essi ritenessero di soddisfare un insieme di condizioni relative alla loro formazione e alle loro esperienze professionali e poi, in funzione delle risposte fornite da tutti i candidati, nel fissare una soglia al di sotto della quale i candidati che non totalizzavano, a seguito di ponderazione, un numero sufficiente di risposte positive, conteggiate sotto forma punteggio, venivano esclusi. Il Tribunale ritiene che, così inteso, siffatto metodo sia in contrasto con le disposizioni dello Statuto nonché con i principi generali che disciplinano i concorsi.

72      Infatti, dall’articolo 5, commi 1 e 3, dell’allegato III dello Statuto emerge che, in caso di selezione per titoli, spetta alla commissione giudicatrice esaminare se i diplomi e le esperienze dei candidati rispondano alle condizioni fissate dal bando di concorso (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 14 dicembre 2011, Commissione/Pachtitis, T‑361/10 P, punto 43, e Commissione/Vicente Carbajosa e a., T‑6/11 P, punto 58). Orbene, il metodo di selezione che disciplina la prima fase attribuisce unicamente alla commissione giudicatrice il compito di stabilire la ponderazione di ogni domanda, poi quello di conteggiare il punteggio ottenuto da ogni candidato e, infine, quello di determinare, in funzione del numero di persone in gara in tale prima fase nonché del punteggio ottenuto da queste ultime, la soglia del punteggio minimo necessario per l’ammissione alla seconda fase della procedura di selezione per titoli.

73      Per contro, tale metodo di selezione non prevede alcun controllo da parte della commissione giudicatrice quanto alla pertinenza dei titoli e delle qualifiche professionali in possesso dei candidati. Orbene, siffatto metodo comporta necessariamente che i summenzionati candidati non siano selezionati in funzione della pertinenza dei loro diplomi o delle loro esperienze professionali, bensì in base alla considerazione che detti candidati hanno di tali diplomi ed esperienze, il che non costituisce un dato sufficientemente obiettivo al fine di garantire la selezione dei migliori candidati, e neppure la coerenza della selezione effettuata.

74      Inoltre, occorre rilevare che, secondo il metodo di selezione utilizzato nella fattispecie dall’EPSO, il punteggio che un candidato doveva ottenere affinché il suo fascicolo fosse esaminato nella seconda fase dipendeva dal punteggio degli altri candidati. Pertanto, un candidato poteva essere escluso per il solo fatto che altri candidati avevano risposto in senso affermativo a talune domande in seguito a un’interpretazione ad essi eccessivamente favorevole dei criteri fissati, a un’errata comprensione delle domande o a un’errata valutazione del valore dei loro diplomi o dello loro esperienze professionali, dato che ogni domanda posta richiedeva una valutazione molto soggettiva, da parte del candidato, quanto alla pertinenza dei suoi diplomi e delle sue esperienze professionali (v., in particolare, per quanto attiene a valutazioni accurate, talvolta necessarie al fine di valutare la pertinenza di un diploma o di un’esperienza professionale, sentenza del Tribunale del 24 aprile 2013, CB/Commissione, F‑73/11, punti da 50 a 52). In tal senso, si deve altresì constatare che tale metodo di selezione non garantisce sufficientemente l’obiettività e la coerenza della valutazione.

75      Relativamente a detto profilo occorre sottolineare che il metodo di selezione utilizzato nella fattispecie dall’EPSO si distingue da quelli applicati in occasione di altri concorsi di cui il giudice ha potuto essere investito e che non sono stati annullati. Infatti, sebbene, in taluni concorsi, alcune candidature siano escluse prima dello svolgimento delle prime prove per motivi inerenti alla pertinenza dei diplomi e delle informazioni fornite sulle esperienze professionali, resta nondimeno da considerare che, in tali concorsi, le decisioni di esclusione di taluni candidati sono adottate dalla commissione giudicatrice dopo che la stessa ha effettivamente esaminato la pertinenza dei diplomi e delle informazioni fornite sulle esperienze professionali. È vero che in siffatti concorsi, in cui la veridicità delle affermazioni dei candidati è verificata soltanto al termine del concorso, taluni candidati possono anche essere ammessi alle prime prove in base a dichiarazioni errate, tuttavia si deve sottolineare che in tali concorsi il numero di candidati che possono essere ammessi alle prime prove non è limitato, cosicché l’errore o la frode eventualmente commessi da tali candidati possono avere soltanto un impatto minimo sugli altri candidati, contrariamente al concorso in questione.

76      Di conseguenza, si deve constatare che, prevedendo l’esclusione di taluni candidati in quanto i loro diplomi e le loro esperienze professionali non sarebbero sufficientemente pertinenti senza che tale pertinenza sia effettivamente esaminata dalla commissione giudicatrice, le disposizioni del bando di concorso relative alla prima fase della procedura di selezione per titoli limitano abusivamente le prerogative della suddetta commissione e, di conseguenza, devono essere considerate illegittime.

77      Le decisioni della commissione giudicatrice di escludere le candidature dei sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees, Skrobich, e delle sig.re Venckunaite e Załęska dalla procedura di concorso, poiché sono state adottate sul fondamento delle disposizioni del bando di concorso relative alla prima fase della procedura di selezione per titoli, devono essere annullate. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l’illegittimità, fatta valere mediante eccezione, di un atto in base al quale è stata adottata una decisione comporta, conseguentemente, l’illegittimità della suddetta decisione.

78      È vero che una domanda di annullamento dev’essere respinta, nell’ipotesi in cui sia manifesto che in caso di annullamento di una decisione dovrà essere necessariamente adottata una nuova decisione identica alla prima (sentenze del Tribunale del 4 febbraio 2010, Wiame/Commissione, F‑15/08, punto 27, e, per analogia, del 29 settembre 2011, Bowles e a./BCE, F‑114/10, punto 64), tuttavia, nella fattispecie, nessun elemento consente di dimostrare in termini sufficienti sotto il profilo giuridico che, in caso di annullamento delle decisioni impugnate, sarebbero necessariamente adottate nuove decisioni identiche alle prime. Infatti, poiché, in particolare, il punteggio minimo da raggiungere è stato fissato in considerazione delle risposte degli altri candidati, non si può escludere che, se la commissione giudicatrice avesse esaminato, come sarebbe dovuto avvenire, la pertinenza dei diplomi e delle esperienze professionali in possesso di tutti i candidati, i sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché le sig.re Venckunaite e Załęska avrebbero ottenuto un punteggio superiore alla soglia fissata.

79      Per quanto riguarda la sig.ra Cruceru, occorre sottolineare che quest’ultima non sostiene che l’illegittimità della prima fase della procedura di selezione per titoli o che la mancanza di chiarezza di taluni criteri di selezione avrebbe avuto ripercussioni sulle sue possibilità di successo nella seconda fase della procedura di selezione per titoli. Del resto, interrogata al riguardo con misure di organizzazione del procedimento, la medesima ha osservato che l’unico motivo che avesse rilievo nei suoi confronti era il primo, ossia la violazione delle norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento della commissione giudicatrice. Dato che tale motivo è stato respinto, si deve respingere, di conseguenza, anche il suo ricorso.

80      In ogni caso, occorre rilevare che, sebbene taluni candidati abbiano potuto, scorrettamente, rispondere in senso affermativo ad alcune domande pur non soddisfacendo effettivamente alle condizioni previste, tale circostanza non può aver inciso sulle possibilità di successo della sig.ra Cruceru, dal momento che, nella seconda fase, la commissione giudicatrice ha verificato la pertinenza delle risposte dei candidati e ha potuto così neutralizzare gli eventuali errori commessi dai candidati al riguardo. Viceversa, sebbene, a causa di tale presunta mancanza di chiarezza, alcuni candidati abbiano risposto in senso negativo a talune domande pur soddisfacendo alle condizioni fissate, tale circostanza può aver soltanto comportato la riduzione della soglia del punteggio ottenuto dagli altri candidati e, quindi, la riduzione del punteggio minimo necessario per essere invitati alla fase di valutazione. Dato che la sig.ra Cruceru non sostiene affatto, nel suo ricorso, e neppure nel suo reclamo, che tale mancanza di chiarezza avrebbe inciso sulle sue risposte, si deve constatare che tale presunta mancanza di chiarezza non ha potuto svantaggiarla.

81      Risulta da quanto precede che i ricorsi dei sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché delle sig.re Venckunaite e Załęska devono essere accolti e che il ricorso della sig.ra Cruceru dev’essere respinto.

 Sulle spese

82      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 2 del medesimo articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

83      Dalla motivazione sopra esposta risulta che la domanda dei ricorrenti è stata accolta unicamente nei confronti dei sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché delle sig.re Venckunaite e Załęska ed è stata respinta per quanto riguarda la sig.ra Cruceru. Tali circostanze considerate, la Commissione dev’essere condannata a sopportare nove decimi delle proprie spese, nonché le spese sostenute dai sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché dalle sig.re Venckunaite e Załęska, e la sig.ra Cruceru dev’essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché un decimo delle spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/204/10 di escludere le candidature dei sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché delle sig.re Venckunaite e Załęska dalla procedura di concorso, senza che le stesse siano esaminate nell’ambito della seconda fase della selezione per titoli prevista nel bando di concorso, sono annullate.

2)      I ricorsi nelle cause F‑23/12 e F‑30/12 sono respinti quanto al resto.

3)      La Commissione europea sopporta nove decimi delle sue spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dai sigg. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees e Skrobich nonché dalle sig.re Venckunaite e Załęska.

4)      La sig.ra Cruceru sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un decimo delle spese sostenute dalla Commissione europea.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol

ALLEGATO

Davide Bonagurio, agente contrattuale, residente in Bruxelles (Belgio),

Irina Cruceru, esperto nazionale distaccato, residente in Bruxelles,

Attila Gecse, funzionario, residente in Bruxelles,

Błażej Gorgol, funzionario, residente in Bruxelles,

Alar Kalamees, agente temporaneo, residente in Tallinn (Estonia),

Krzysztof Skrobich, agente temporaneo, residente in Bruxelles,

Indre Venckunaite, agente contrattuale, residente in Bruxelles,

Magdalena Załęska, esperto nazionale distaccato, residente in Bruxelles.


* Lingua processuale: il francese.