Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

5 giugno 2012

Causa F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Detrazione di un’indennità di uguale natura percepita da altra fonte»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Chatzidoukakis chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione del 26 febbraio 2010, relativa alla riduzione dell’indennità scolastica concessagli e alla trattenuta di quanto percepito in eccesso sui suoi fogli paga a causa del fatto che il figlio percepisce una prestazione pecuniaria concessa da uno Stato membro sotto forma di borsa di studio.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato a sopportare le spese della Commissione.

Massime

Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per l’applicazione della norma anticumulo di cui all’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in caso di versamento da altra fonte di assegni di uguale natura – Applicazione alla prestazione pecuniaria lussemburghese destinata agli studenti – Ammissibilità

[Statuto dei funzionari, art. 67, § 1, c), e § 2]


Solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo possono essere considerati «di uguale natura» ai sensi della norma anticumulo di cui all’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in materia di assegni familiari. Il criterio decisivo nella qualificazione di assegno di uguale natura è quello della finalità perseguita dagli assegni in questione.

A questo proposito, l’indennità scolastica prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto e la prestazione pecuniaria lussemburghese concessa sotto forma di borse di studio e di prestiti, che ha lo scopo di fornire agli studenti un aiuto finanziario destinato a consentir loro di sovvenire alle spese di studio e al loro mantenimento nell’ambito del compimento dei loro studi, hanno finalità analoghe in quanto esse sono dirette a contribuire alle spese di scolarità del figlio a carico del funzionario.

Tale conclusione non può essere infirmata dalla circostanza secondo la quale i beneficiari delle due prestazioni non sono gli stessi. Infatti, la circostanza che l’indennità statutaria sia attribuita al funzionario e che la prestazione nazionale sia percepita dal figlio o formalmente attribuita a quest’ultimo non è determinante per valutare se tali prestazioni siano di uguale natura ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto. Non è neppure determinante il fatto che l’indennità statutaria venga ad integrare lo stipendio del funzionario e si ricolleghi così ad un rapporto d’impiego, contrariamente alla prestazione pecuniaria lussemburghese che è versata al figlio.

(v. punti 29, 31, 32, 37 e 38)

Riferimento:

Corte: 13 ottobre 1977, Gelders-Deboeck/Commissione, 106/76, punto 16; 13 ottobre 1977, Emer-van den Branden/Commissione, 14/77, punto 15; 18 dicembre 2007, Weiβenfels/Parlamento, C‑135/06 P, punto 89

Tribunale di primo grado: 10 maggio 1990, Sens/Commissione, T‑117/89, punto 14; 11 giugno 1996, Pavan/Parlamento, T‑147/95, punto 41

Tribunale della funzione pubblica: 13 febbraio 2007, Guarneri/Commissione, F‑62/06, punti 39, 40 e 42