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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 marzo 2020 – Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Causa C-141/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Kiel

Resistente: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE 1 del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (direttiva 77/338/CEE) debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo sia, in luogo del gruppo IVA (il gruppo societario), un membro dello stesso (la società madre).

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE possano essere invocati in tal senso.

Se, per l’esame da eseguirsi ai sensi del punto 46 della sentenza della Corte del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva 2 [C-108/14 e C-109/14 (EU:C:2015:496, punti 44 e segg.)] – vale a dire se il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, prima frase, dell’Umsatzsteuergesetz (legge in materia di imposte sulla cifra di affari), sull’integrazione finanziaria, costituisca una misura legittima, necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali - si debba applicare un criterio restrittivo o un criterio ampio.

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro, mediante tipizzazione, di considerare una persona come non indipendente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel caso in cui essa sia integrata dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo nella struttura di un’altra impresa (la casa madre) di modo che la casa madre possa imporre le proprie direttive a tale soggetto impedendo che questi agisca diversamente.

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1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

2 Sentenza della Corte del 16 luglio 2015 (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496).