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Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 da Päivi Leino-Sandberg avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 20 settembre 2018, causa T-421/17: Leino-Sandberg / Parlamento

(Causa C-761/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018, causa T-421/17;

avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, e

condannare il Parlamento europeo alle spese, comprese quelle degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo d’impugnazione: errori di diritto nell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che il ricorso è divenuto privo di oggetto, e che quindi non vi è più luogo a statuire. La ricorrente sostiene che nell’ordinanza impugnata, erroneamente, non si applica il criterio giuridico enunciato nella causa C-57/16 P, ClientEarth / Commissione (EU:C:2018:660) in base al quale si sarebbe dovuto constatare che poiché il Parlamento europeo non ha revocato la decisione impugnata, l’oggetto del ricorso persisteva.

Secondo motivo d’impugnazione: errori di diritto e procedurali nell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che non vi è più interesse ad agire. La ricorrente sostiene che nell’ordinanza impugnata si applica in modo errato il criterio giuridico enunciato nella giurisprudenza costante, in particolare nella causa C-57/16 P, in base al quale si sarebbe dovuto constatare che l’illegittimità può riprodursi in futuro, indipendentemente dalle particolari circostanze della causa, e che quindi l’interesse ad agire permaneva.

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