Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

14 dicembre 2007

Causa F‑131/06

Robert Steinmetz

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Composizione amichevole – Esecuzione di un accordo – Diniego di rimborso spese nell’ambito di una missione – Irricevibilità manifesta – Carenza di interesse ad agire – Ripartizione delle spese – Spese superflue o defatigatorie»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Steinmetz chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2006, nella parte in cui si negherebbe l’esecuzione integrale di un accordo nell’ambito di una composizione amichevole intervenuta tra le parti dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T‑155/05, e, dall’altro, il versamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del preteso danno morale.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese, ad eccezione di un importo di EUR 500. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente fino a concorrenza di un importo di EUR 500.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Valutazione al momento della presentazione dell’atto

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso che non tiene conto del contenuto di una composizione amichevole in precedenza sfociata in una rinuncia agli atti – Carenza di interesse ad agire

1.      Così come la ricevibilità di un ricorso si valuta al momento della sua presentazione, la ricevibilità degli altri atti processuali, come un atto con cui si solleva un’eccezione di irricevibilità, si valuta al momento della loro presentazione. Una siffatta interpretazione garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

(v. punto 27)

Riferimento:

Corte: 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione (Racc. pag. 3991, punto 8)

Tribunale di primo grado: 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II‑2943, punto 49); 9 luglio 2003, causa T‑219/01, Commerzbank/Commissione (Racc. pag. II‑2843, punto 61)

2.      Quando, nell’ambito di una controversia dinanzi al Tribunale, un ricorrente propone all’istituzione convenuta un progetto di composizione amichevole della controversia, l’istituzione accetta parzialmente tale proposta e, sulla base di tale accettazione parziale, il ricorrente chiede e ottiene dal Tribunale la cancellazione dal ruolo della causa, deve ritenersi che l’interessato abbia acconsentito all’accordo proposto da ultimo dall’istituzione e non abbia quindi interesse a contestare il tenore di tale accordo con il pretesto che esso non corrisponderebbe a quello da lui inizialmente suggerito.

Qualora un’istituzione si sia integralmente conformata agli impegni derivanti da un accordo intervenuto in una controversia che la vedeva contrapposta ad un ricorrente, viene a mancare da parte di quest’ultimo l’interesse a contestare alla detta istituzione di non aver rispettato i termini di tale accordo.

(v. punti 44-52)