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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud (Danimarca) il 17 gennaio 2020 – Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland e Region Syddanmark

(Causa C-23/20)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Klagenævnet for Udbud

Parti

Ricorrente: Simonsen & Weel A/S

Resistenti: Region Nordjylland e Region Syddanmark

Questioni pregiudiziali

Se i principi di parità di trattamento e di trasparenza 1 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della [direttiva 2014/24] e la disposizione di cui all’articolo 49 della stessa, in combinato disposto con l’allegato V, parte C, punti 7 e 10, lettera a), della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che, in un caso come quello di specie, il bando di gara deve contenere informazioni sulla quantità stimata e/o sul valore stimato delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto.

In caso di risposta affermativa a tale questione, si chiede inoltre alla Corte di chiarire se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che tali informazioni devono essere fornite per l’accordo quadro a) complessivamente e/o b) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha manifestato la sua intenzione di concludere un accordo in base all’appalto (nella specie: la Region Nordjylland) e/o c) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha soltanto indicato di partecipare per opzione (nella specie: la Region Syddanmark).

Se i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva [2014/24] e le disposizioni di cui agli articoli 33 e 49 della stessa, in combinato disposto con l’allegato V, parte C, punti 7 e 10, lettera a), della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che occorre determinare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, una quantità massima e/o un valore massimo delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto, cosicché l’accordo quadro di cui trattasi avrà esaurito i suoi effetti quando tale limite sarà raggiunto.

In caso di risposta affermativa a tale questione, si chiede inoltre alla Corte di chiarire se le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il suddetto limite massimo deve essere fornito per l’accordo quadro a) complessivamente e/o b) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha manifestato la sua intenzione di concludere un accordo in base all’appalto (nella specie: la Region Nordjylland) e/o c) in relazione all’amministrazione aggiudicatrice originaria che ha soltanto indicato di partecipare per opzione (nella specie: la Region Syddanmark).

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, si chiede inoltre alla Corte – nella misura in cui ciò sia rilevante per il contenuto delle suddette risposte – di rispondere alla seguente questione:

Se l’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui controlli, letto in combinato disposto con gli articoli 33 e 49 e con l’allegato V, parte C, punti 7 e 10, lettera a), della direttiva sugli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che la condizione secondo cui «l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» comprende un caso come quello di specie, in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardante l’accordo quadro previsto, ma

a)    il bando di gara non soddisfa il requisito di indicare la quantità stimata e/o il valore stimato delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto, dal momento che ne emerge tuttavia una stima dal capitolato d’oneri, e

b)    l’amministrazione aggiudicatrice ha violato l’obbligo di determinare nel bando di gara o nel capitolato d’oneri una quantità massima e/o un valore massimo delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto.

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).