Language of document : ECLI:EU:F:2011:67

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

26 maggio 2011

Causa F‑40/10

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo ordinario – Assenza intervenuta dopo l’esaurimento del congedo ordinario e senza previa autorizzazione – Perdita del beneficio della retribuzione – Art. 60 dello Statuto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento della decisione dell’11 agosto 2009, con cui il direttore generale di Eurostat ha disposto la perdita, da parte del ricorrente, del beneficio della retribuzione per cinque giorni e mezzo, a seguito di assenze (corrispondenti a tale numero di giorni) intervenute dopo l’esaurimento del suo congedo ordinario e senza previa autorizzazione del suo superiore gerarchico.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Congedo che comporta un saldo negativo – Necessità di previa domanda di autorizzazione – Funzionario in comando al 50% in quanto rappresentante sindacale – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, art. 60)

2.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Regime istituito dalla Commissione – Congedo che comporta un saldo negativo – Previa domanda di autorizzazione – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 60)

3.      Funzionari – Assenza ingiustificata – Regolarizzazione successiva – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 60)

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25)

5.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Decisione rientrante nel contesto di molestie psicologiche – Esigenza di un nesso tra le molestie e la decisione impugnata

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3)

1.      Risulta dalla lettera dell’art. 60 dello Statuto che un congedo ordinario che comporta un saldo negativo necessita di una previa autorizzazione da parte del superiore gerarchico dell’interessato. A questo proposito, un funzionario che non abbia ottenuto un’autorizzazione del genere non può far valere la circostanza che egli non lavora de facto per il suo servizio in quanto beneficia di un comando al 50% quale rappresentante sindacale.

Orbene, in forza del principio secondo cui l’infrazione non può andare a vantaggio del suo autore, le assenze ingiustificate del funzionario durante il rimanente 50% dei giorni non possono dispensarlo dall’osservanza delle norme in materia di ferie. Pertanto, assentandosi senza prima verificare se la sua domanda di ferie sia stata accettata, il funzionario si pone in una situazione di assenza ingiustificata alla luce della condizione della previa autorizzazione da parte del suo superiore gerarchico.

(v. punti 26 e 30)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, causa T‑364/09 P, Lebedef/Commissione, e causa T‑52/10 P, Lebedef/Commissione

Tribunale della funzione pubblica: 7 luglio 2009, causa F‑39/08, Lebedef/Commissione, e 30 novembre 2009, causa F‑54/09, Lebedef/Commissione

2.      Nell’ambito delle disposizioni di applicazione in materia di congedi adottate dalla Commissione, un congedo ordinario che comporta un saldo negativo necessita di una previa autorizzazione da parte del superiore gerarchico dell’interessato, che può essere accordata solo in via eccezionale e a seguito di domanda motivata. Visto che tale autorizzazione dev’essere data prima della partenza in ferie dell’interessato, lo stesso deve necessariamente valere per la motivazione sulla base della quale il superiore gererchico decide se si debba o meno concedere l’autorizzazione richiesta. Pertanto, una domanda non può essere considerata motivata qualora le spiegazioni siano fornite a posteriori e non siano a disposizione del superiore gerarchico al momento in cui questi decide di non accogliere la domanda di ferie. Di conseguenza, non si può censurare il superiore gerarchico per non aver dato seguito ad una siffatta domanda.

Inoltre, il fatto che la previa autorizzazione necessaria sia accordata solo in via eccezionale e sotto la responsabilità del superiore gerarchico dell’interessato implica per forza di cose che l’amministrazione disponga, in materia, di un ampio margine discrezionale che essa esercita in forza del suo potere di organizzazione interna.

(v. punti 26, 31 e 32)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 7 luglio 2009, Lebedef/Commissione, cit. (punto 55), e 30 novembre 2009, Lebedef/Commissione, cit. (punto 48)

3.      Attestazioni tardive che certifichino la partecipazione del funzionario alla rappresentanza sindacale o statutaria non possono consentire di convalidare a posteriori le assenze ingiustificate del ricorrente, dato che di tale convalida si può tener conto solo in caso di malattia o di incidente, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto. In ogni caso, anche in presenza di attestazioni ex post, l’amministrazione competente deve poter mantenere un certo potere di controllo e valutare la fondatezza di una regolarizzazione a posteriori dell’assenza considerata ingiustificata.

(v. punto 32)

4.      Si può ovviare ad un’eventuale mancanza di motivazione della decisione di un’istituzione dell’Unione, adottata nei confronti di un funzionario, con una motivazione adeguata fornita in sede di risposta al reclamo, dato che quest’ultima motivazione viene ritenuta coincidente con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo è stato diretto.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 2003, causa T‑221/02, Lebedef e a./Commissione (punto 62)

Tribunale della funzione pubblica: 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio (punto 25)

5.      Non è perché si dimostra l’esistenza di molestie psicologiche subite da un funzionario che si può ritenere che ogni decisione arrecante pregiudizio a tale funzionario e temporalmente coincidente con il periodo delle molestie psicologiche sia per questo illegittima; bisognerebbe comunque che risulti un nesso tra le molestie psicologiche di cui trattasi e la motivazione della decisione impugnata.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, causa F‑2/09, Menghi/ENISA (punto 69), e 4 aprile 2011, causa F‑45/10, AO/Commissione (punto 39)

6.      Un diniego di ferie al fine di garantire il buon funzionamento del servizio non può essere considerato, in linea di principio, come una manifestazione di molestie psicologiche. Ciò vale tanto più quando il funzionario omette di espletare le formalità amministrative richieste non ottenendo la previa autorizzazione dal suo superiore gerarchico prima di assentarsi. Per gli stessi motivi, il funzionario non può validamente sostenere che il diniego opposto alla sua domanda di ferie o la non regolarizzazione successiva di tale domanda sia un modo di comportarsi qualificabile come molestia psicologica.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (punto 78), e 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione (punto 107)