Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Commissione
(Causa C-888/19 P)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Appellante: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La appellante chiede che la Corte voglia:
annullare la sentenza impugnata;
respingere il secondo capo del primo motivo del ricorso di primo grado, così come riformulato nella sentenza impugnata, in quanto infondato;
statuire essa stessa nel merito del secondo capo del primo motivo del ricorso di primo grado, come riformulato nella sentenza impugnata;
rinviare la causa al Tribunale affinché possa statuire sui restanti motivi della ricorrente riguardanti violazioni del diritto; e
condannare la ricorrente in primo grado a pagare le spese sostenute dalla appellante nonché le spese legali e le spese del procedimento in primo grado e di quello in appello.
Motivi e principali argomenti
L’appellante sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in ragione di tre separati motivi d’appello.
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata nell’interpretazione ed applicazione dei concetti correlati di “distorsioni di rilievo” e “situazione finanziaria” di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento base antidumping 1 e la conseguente inversione dell’onere della prova - dalla ricorrente in primo grado alla Commissione - ai fini della richiesta di trattamento quale economia di mercato (MET market economy treatment).
Secondo motivo: il Tribunale non ha rispettato i limiti del margine discrezionale di cui la Commissione dispone nella valutazione delle richieste di MET e ha sostituito la propria valutazione delle circostanze relative al produttore esportatore a quella della Commissione.
Terzo motivo: la appellante chiede l’annullamento del primo paragrafo del dispositivo della sentenza impugnata sulla base del motivo che il Tribunale, nell’effettuare tale determinazione, ha disposto ultra petita.
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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).