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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italia) il 17 giugno 2019 – Regione Veneto / HD

(Causa C-468/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Parti nella causa principale

Appellante: Regione Veneto

Appellato: HD

Questioni pregiudiziali

Dica la Corte di Giustizia se per l’individuazione dei “beni culturali” oggetto dell’art. 36 TFUE vada utilizzato il criterio dettato dall’art. 2, punto 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 20141 , secondo cui determinante è la definizione di essi data dalla normativa nazionale.

Dica inoltre se la tutela accordata dall’art. 36 TFUE ai “beni culturali” ricomprenda e si estenda anche ai “veicoli d’epoca” di cui alla direttiva 2000/53/CE2 .

Dica poi se, conseguentemente, il diritto comunitario sopra richiamato prenda in considerazione per le finalità di tutela che gli sono proprie, anche i veicoli che l’ordinamento italiano qualifica come “di interesse storico e collezionistico” in ragione del dovere di conservazione della loro originalità.

Dica ancora se la funzione di protezione dei “beni culturali”, tra cui i “veicoli d’epoca”, contemplata dall’art. 36 TFUE, ed evocata dall’art. 2, punto 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, oltre che dal decimo considerando della direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli fuori uso, alla luce del contenuto di cui al punto 26 del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea, approvato il 29 settembre 2005, possa essere interpretata nel senso che essa ammette e consente agli Stati un trattamento [di] esenzione fiscale discriminatorio, in quanto limitato soltanto ai veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico”, pur in presenza di un’esenzione fiscale più ampia, accordata a tutti i veicoli “di interesse storico e collezionistico” in alcune aree del territorio nazionale per effetto di leggi regionali e provinciali applicabili soltanto nelle stesse.

Nel caso in cui alla precedente domanda sia data risposta negativa, se la citata normativa europea consenta comunque trattamenti fiscali deteriori e discriminatori previsti da legge dello Stato per i “veicoli di interesse storico e collezionistico” a causa della loro stessa vetustà che aumentano il carico fiscale a causa delle emissioni maggiormente inquinanti, così riducendone la protezione, inibendone la valorizzazione e disincentivandone la stessa conservazione.

Dica se il principio di libera circolazione delle merci, consacrato dagli artt. 52, comma 2, TUE e 30 TFUE, ed il correlato divieto di misure equivalenti a dazi, alla luce dei criteri elaborati in proposito dalla giurisprudenza [della] Corte di giustizia, consenta allo Stato membro di sottoporre i veicoli di riconosciuto “interesse storico e collezionistico” ad un trattamento fiscale discriminatorio e non omogeneo su tutto il territorio nazionale, che va a colpire i trasferimenti di proprietà dello stesso veicolo da soggetto residente in territorio statale esente fiscalmente a soggetto residente in territorio statale in cui il tributo è invece previsto.

Dica ancora se gli artt. 18, 19, 20, 21, 45, 49 TFUE a tutela delle libertà fondamentali garantite nello spazio comune europeo ed il divieto di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 20003 , ostino a trattamenti fiscali deteriori e discriminatori all’interno dello Stato membro che differenzino e penalizzino i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico soltanto in base al loro luogo di residenza.

Dica infine se i principi di libertà, autonomia ed indipendenza dei giudici, affermati e tutelati dall’art. 2 TUE nello spazio comune europeo a garanzia del “giusto processo”, consentano allo Stato membro di impedire con legge ai giudici di riconoscere autonomamente il carattere di “particolare interesse storico e collezionistico” di un autoveicolo ai fini di stabilire se lo stesso sia o meno fiscalmente esente, obbligandolo a tener conto soltanto delle determinazioni al riguardo adottate da un soggetto privato incaricato di ciò in via esclusiva.

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1     Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (GU 2014, L 159, pag. 1).

2     Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso - Dichiarazioni della Commissione (GU 2000, L 269, pag. 34).

3     Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).