Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

20 settembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Retribuzione – Pagamento degli arretrati di retribuzione – Interesse ad agire – Ricorso manifestamente irricevibile»

Nella causa F‑99/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale a mezzo posta in data 10 ottobre 2011, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda del 20 agosto 2010 di pagamento di un arretrato di retribuzione per il periodo compreso tra il 1° giugno 2005 ed il 31 luglio 2010.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione.

3        Con decisione del 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità stabilita a norma dell’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

4        Con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), il Tribunale ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 per difetto di motivazione, senza esaminare gli altri motivi e censure sollevati dal ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento.

5        Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 16 gennaio 2009 ed iscritta a ruolo con il numero T‑20/09 P, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza iniziale, chiedendo l’annullamento della stessa e il rinvio della causa al Tribunale.

6        Il 20 agosto 2010 il ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto (in prosieguo: la «domanda del 20 agosto 2010»), al fine di ottenere il pagamento di un arretrato di retribuzione al quale asseriva di avere diritto per il periodo compreso tra il 1° giugno 2005 ed il 31 agosto 2010, in esecuzione della sentenza iniziale.

7        Il 24 febbraio 2011 il ricorrente ha trasmesso, con lettera raccomandata pervenuta alla Commissione il 2 marzo 2011, un reclamo contro la decisione di rigetto, «comunque formatosi», della domanda del 20 agosto 2010.

8        Con lettera del 28 febbraio 2011 (in prosieguo: la «decisione del 28 febbraio 2011»), che il ricorrente asserisce di aver ricevuto non prima del 6 aprile 2011, la Commissione ha comunicato a quest’ultimo che, poiché la sentenza iniziale aveva annullato la decisione del 30 maggio 2005 unicamente per difetto di motivazione, senza pronunciarsi sull’idoneità del ricorrente ad esercitare le proprie funzioni, la sua eventuale reintegrazione in servizio presupponeva la verifica del suo stato di salute, ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto. Ciò premesso, la Commissione faceva valere che il ricorrente non poteva essere considerato alla stregua di un funzionario rimasto in attività dal 30 maggio 2005 e che le domande proposte dal medesimo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, le quali presupponevano l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, non potevano essere soddisfatte.

9        Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P; in prosieguo: la «sentenza dell’8 giugno 2011»), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la sentenza iniziale ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, dove è stata registrata con il numero di ruolo F‑41/06 RENV.

10      Il 10 ottobre 2011 il ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

11      Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente nella causa all’origine della sentenza iniziale.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con ordinanza del 22 marzo 2012, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento fino all’adozione di una decisione conclusiva del giudizio nella causa F‑41/06 RENV. A seguito della pronuncia, il 6 novembre 2012, della sentenza del Tribunale in tale causa, il procedimento nella presente causa è proseguito.

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di ripulsa, comunque formatasi, della domanda del 20 agosto 2010;

–        annullare, nella misura del necessario, la decisione del 28 febbraio 2011;

–        annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo del 24 febbraio 2011;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o, comunque, infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

15      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

16      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti di causa per pronunciarsi e decide dunque, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sull’oggetto del ricorso

17      Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto, qualora tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

18      Nella fattispecie, la decisione implicita di rigetto del reclamo conferma, per definizione, la decisione di ripulsa, comunque formatasi, della domanda del 20 agosto 2010. Il ricorso dev’essere pertanto considerato diretto all’annullamento di tale decisione di ripulsa.

 Sulla ricevibilità

19      Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione – si sia questa formata implicitamente oppure, il 28 febbraio 2011, esplicitamente (in prosieguo: la «decisione controversa») – con cui la Commissione gli ha negato il versamento dell’arretrato di retribuzione cui egli sostiene di avere diritto, in applicazione della sentenza iniziale, per il periodo compreso tra il 1° giugno 2005 ed il 31 luglio 2010. L’arretrato di retribuzione corrisponderebbe alla differenza tra la retribuzione che il ricorrente percepiva quando era in servizio e le indennità di invalidità corrispostegli tra il 1° giugno 2005 ed il 31 luglio 2010.

20      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi: il primo verte, in sostanza, sul difetto di motivazione della decisione controversa e sull’inconferenza di taluni argomenti che figurano nella decisione del 28 febbraio 2011 e che riguardano le conseguenze della sentenza iniziale; il secondo attiene alla violazione del dovere di sollecitudine e del dovere di buona amministrazione.

21      La Commissione ritiene che il presente ricorso sia irricevibile per mancanza di interesse del ricorrente a chiedere l’annullamento della decisione controversa.

22      A tale riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, affinché un funzionario o un ex funzionario possa chiedere, nell’ambito di un ricorso proposto in base agli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’annullamento di un atto che gli arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, egli deve possedere, al momento della proposizione del ricorso, un interesse effettivo e attuale, sufficientemente rilevante all’annullamento di tale atto, interesse che presuppone che la domanda, in virtù del risultato prodotto, possa procurargli un vantaggio (sentenza del Tribunale di primo grado del 29 novembre 2006, Agne‑Dapper e a./Commissione e a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

23      Nella fattispecie, si deve in primo luogo rilevare che l’annullamento della decisione controversa non procurerebbe al ricorrente alcun vantaggio concreto. Infatti, la sentenza iniziale, sulla quale è interamente basato il ricorso in esame, è stata annullata dalla sentenza dell’8 giugno 2011 prima della proposizione del suddetto ricorso. Di conseguenza, anche supponendo, in via meramente ipotetica, che il ricorrente avesse diritto a un arretrato di retribuzione in esecuzione della sentenza iniziale, si deve rammentare che l’annullamento di una sentenza ha effetto ex tunc e che dunque il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso in esame, risultava ininterrottamente a riposo per causa di invalidità dal 31 maggio 2005. Egli, pertanto, non aveva diritto all’arretrato di retribuzione oggetto della decisione controversa.

24      In secondo luogo, si deve precisare che, al momento della presentazione del ricorso in esame, l’esito del procedimento di rinvio disposto dalla sentenza dell’8 giugno 2011 era, per propria natura, futuro e ipotetico. Neppure la circostanza che la causa F‑41/06 RENV fosse pendente al momento in cui il ricorrente ha proposto il ricorso in esame giustifica, quindi, il suo interesse ad agire (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione, T‑16/96, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

25      In terzo luogo, ove si supponesse che il ricorso in esame sia diretto a ottenere che il Tribunale si pronunci sin da ora sulla situazione del ricorrente quale risulterebbe da un eventuale annullamento della decisione del 30 maggio 2005 ad opera del Tribunale dell’Unione nella causa T‑20/13 P, pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale, una simile domanda dovrebbe essere considerata parimenti irricevibile. Spetterà infatti alla Commissione adottare, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, tutti i provvedimenti che l’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento nella causa T‑20/13 P potrà comportare.

26      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

27      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

28      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 20 settembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.