Language of document : ECLI:EU:F:2015:111

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

28 settembre 2015

Causa F‑73/14

Christiana Kriscak

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Convenzione Europol – Statuto del personale dell’Europol – Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol – Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso i servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol – Posti ad accesso limitato – Decisione Europol – Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso le autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol – Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol – Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato – Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale la sig.ra Kriscak chiede, in particolare, l’annullamento della decisione implicita dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) recante rigetto della sua domanda di rinnovo a tempo indeterminato del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato con scadenza 30 novembre 2013.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. L’Ufficio europeo di polizia sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Kriscak. La sig.ra Kriscak sopporterà due terzi delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Obbligo di motivazione – Insussistenza – Eccezione – Decisione di rigetto della domanda di un agente diretta a ottenere il rinnovo del suo contratto a tempo determinato

(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, § 1)

2.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Motivazione nella fase del rigetto del reclamo

(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

3.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Normativa interna che limita la concessione di contratti a tempo indeterminato ad agenti che non coprono un posto ad accesso limitato – Possibilità per l’amministrazione di derogare all’applicazione di tale regola – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2009/371, art. 3)

4.      Ricorsi dei funzionari – Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Mancata risposta dell’amministrazione che dà luogo a una decisione implicita di rigetto – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Obbligo di esaminare la possibilità di riassegnare l’agente interessato – Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1)

6.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Normativa interna che limita la concessione di contratti a tempo indeterminato ad agenti che non coprono un posto ad accesso limitato – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2009/371, art. 57, § 3)

7.      Ricorsi dei funzionari – Agenti dell’Europol – Interesse ad agire – Decisione di non accordare un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato a un agente che non può beneficiare di tale contratto – Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali – Motivo inoperante

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 91; decisione del Consiglio 2009/371, artt. 39, § 4, e 57, § 3)

8.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa alle spese

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

1.      Anche se l’amministrazione non è tenuta a motivare la sua decisione di rinnovare un contratto di agente temporaneo alla data di scadenza di quest’ultimo, essa è invece tenuta a motivare la decisione con cui rigetta la domanda di un agente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto, poiché essa costituisce un atto lesivo.

(v. punto 46)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 27 novembre 2012, Sipos/UAMI, F‑59/11, EU:F:2012:164, punto 71

2.      Un’istituzione dell’Unione può rimediare a un’eventuale carenza di motivazione con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo, e si presume che quest’ultima motivazione coincida con la motivazione della decisione contro cui il reclamo è stato diretto. Pertanto, relativamente a una decisione adottata in maniera implicita, in assenza, per forza di cose, di ogni motivazione, l’istituzione interessata può adempiere al proprio obbligo di motivazione derivante dall’articolo 25 dello Statuto e dall’articolo 296 TFUE esponendo la motivazione della decisione in questione nella decisione recante rigetto del reclamo.

(v. punti 47 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza 18 settembre 2003, Lebedef e a./Commissione, T‑221/02, EU:T:2003:239, punto 62

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, EU:T:2012:608, punto 24

3.      Risulta dalla formulazione letterale della normativa relativa alla concessione di contratti a tempo indeterminato, adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo di polizia (Europol), che contratti del genere potevano unicamente essere concessi ad agenti che coprivano posti non figuranti nell’elenco dei posti ad accesso limitato. Orbene, qualora un agente dell’Europol copra un posto ad accesso limitato, non gli può essere offerto un contratto a tempo indeterminato e giustamente quindi l’Europol non ha costituito una commissione per esaminare la eventuale concessione all’interessato di un siffatto contratto.

Anche se, in forza dell’articolo 3 della decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 7 febbraio 2013, tale Ufficio può derogare eccezionalmente alla regola secondo cui un posto ad accesso limitato dev’essere coperto da una persona assunta presso le autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2009/371, che istituisce l’Europol, non per questo gli è permesso derogare al divieto di concludere un contratto a tempo indeterminato con un agente siffatto.

Infatti, quando un posto ad accesso limitato è coperto attraverso una procedura di assunzione senza restrizioni quanto ai candidati, l’articolo 3, paragrafo 2, della decisone del consiglio di amministrazione del 7 febbraio 2013 dispone che al candidato prescelto può essere offerto solo un contratto a tempo determinato, rinnovabile una volta parimenti a tempo determinato.

(v. punti 62-64)

4.      Non può costituire una violazione del dovere di sollecitudine il fatto che l’amministrazione non abbia adottato una decisione esplicita su una domanda presentata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. Infatti, la detta disposizione prevede la possibilità per l’amministrazione di non fornire, entro il termine statutario, una risposta esplicita ad una siffatta domanda e l’intervento, in tal caso, di una decisione implicita, contro la quale può essere presentato reclamo. Di conseguenza, il semplice fatto che un’istituzione non abbia fornito una risposta esplicita entro il termine statutario ad una domanda non costituisce, di per sé, una violazione del dovere di sollecitudine nei confronti dell’interessato.

(v. punto 71)

5.      L’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale in materia di rinnovo dei contratti e, in tale contesto, il sindacato del giudice si limita alla questione se, alla luce dei modi e dei mezzi che hanno potuto indurre l’amministrazione alla sua valutazione, questa si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in maniera manifestamente erronea. Inoltre, il dovere di sollecitudine implica in particolare che, quando statuisce sulla situazione di un agente, e ciò anche nell’ambito dell’esercizio di un ampio potere discrezionale, l’autorità competente prenda in considerazione tutti gli elementi che possono determinare la sua decisione; nel fare ciò, essa è tenuta a prendere in considerazione non soltanto l’interesse del servizio, ma anche quello del funzionario o dell’agente interessato. Tenuto conto per l’appunto dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se l’autorità competente si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in maniera erronea.

A questo proposito, il rispetto del dovere di sollecitudine nonché la nozione di interesse del servizio non obbligano l’amministrazione, prima di decidere di non rinnovare un contratto di agente temporaneo, ad esaminare previamente la possibilità di reimpiegare l’agente interessato in un altro posto. L’amministrazione non ha pertanto alcun obbligo di ricercare, prima di adottare una decisione di non rinnovo di un contratto di agente temporaneo, se esista un altro posto nel quale l’interessato possa essere utilmente assunto nell’interesse del servizio. In tale contesto, relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e che ha come obiettivo quello di impedire l’utilizzazione abusiva dei contratti a tempo determinato, non esiste alcun diritto, per il personale a contratto, ad una certa continuità dell’impiego.

(v. punti 72-74 e 77)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 21 maggio 2014, Commissione/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punto 57

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 25 giugno 2014, Molina Solano/Europol, F‑66/13, EU:F:2014:168, punto 54

6.      Il principio di parità di trattamento impone in particolare che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa o che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che siffatti trattamenti, diversi od uguali a seconda dei casi, non siano obiettivamente giustificati.

Relativamente ad un agente dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) che copra un posto ad accesso limitato, egli, rispetto a un possibile rinnovo del suo contratto, non si trova in una situazione uguale o analoga a quella di un agente dell’Europol che non copra un posto ad accesso limitato e il cui contratto, in forza dell’articolo 57, paragrafo 3, della decisone 2009/371, che istituisce l’Europol, può solo essere rinnovato a tempo indeterminato.

(v. punti 79 e 80)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 28 aprile 2009, Balieu-Steinmetz e Noworyta/Parlamento, F‑115/07, EU:F:2009:41, punto 26, e 25 giugno 2014, Molina Solano/Europol, F‑66/13, EU:F:2014:168, punto 18

7.      Un funzionario non ha alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento per vizio di forma, e in particolare per mancato rispetto del diritto di essere sentiti prima di ogni decisione lesiva, di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire così come ha fatto. In un siffatto caso di competenza vincolata dell’amministrazione, l’annullamento della decisione impugnata, una volta rettificato tale vizio, potrebbe solo dar luogo all’adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata.

Lo stesso vale per una decisione di non rinnovo del contratto a tempo determinato di un agente dell’Ufficio europeo di polizia (Europol), dato che risulta, dal combinato disposto dell’articolo 39, paragrafo 4, e dell’articolo 57, paragrafo 3, della decisione 2009/371, che istituisce l’Europol, che quest’ultimo non poteva accogliere la domanda dell’interessato di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, se è vero che la decisione impugnata è stata adottata senza che l’interessato sia stato sentito, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali, non è meno vero che, anche se l’Europol avesse rispettato i diritti della difesa dell’interessato e l’avesse sentito prima di adottare la detta decisione conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esso sarebbe stato tenuto ad adottare una decisone identica, nel merito, alla decisione impugnata in quanto si trovava in una posizione di competenza vincolata.

(v. punti 86-88)

Riferimento:

Corte: sentenza 29 aprile 2004, Parlamento/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, punti 59-61

8.      Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del suo regolamento de procedura, il Tribunale della funzione pubblica può condannare la parte vittoriosa a sopportare le proprie spese e a farsi carico delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. A tal riguardo, la condanna dell’istituzione alle spese può essere giustificata dalla mancanza di diligenza di quest’ultima nel corso del procedimento precontenzioso. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha lasciato scadere il termine di quattro mesi, previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, senza adottare una decisione esplicita di rigetto della domanda di un agente. Agendo in tal modo, l’Europol ha privato l’interessato di una risposta motivata alla sua domanda. Orbene, se l’Europol avesse correttamente condotto il procedimento precontenzioso e notificato entro il termine statutario una risposta motivata che l’agente avrebbe poi potuto contestare con un reclamo, non può escludersi che l’agente si sarebbe astenuto dal proporre un ricorso giurisdizionale.

(v. punti 97 e 99)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 5 luglio 2011, Coedo Suárez/Consiglio, F‑73/10, EU:F:2011:102, punto 47