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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Eisenstadt (Austria) l’11 marzo 2020 –IR / Volkswagen AG

(Causa C-134/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Eisenstadt

Parti

Ricorrente: IR

Resistente: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

a)    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo debba essere interpretato nel senso che è vietato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007, un dispositivo di un veicolo per il quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, vale a dire un componente che influisce sulle emissioni, sia progettata in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico, vale a dire la quantità di gas di scarico che viene sottoposta a ricircolo, è regolata in maniera da essere garantita una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre diminuisce linearmente a zero al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comportando un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (Nox) oltre i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007.

b)    Se, ai fini della valutazione della questione a), sia rilevante il fatto che il dispositivo del veicolo ivi menzionato sia necessario per proteggere il motore dai danni.

c)    Se sia inoltre rilevante ai fini della valutazione della questione b) il fatto che la parte del motore che deve essere protetta dai danni sia la valvola per il ricircolo dei gas di scarico.

d)    Se sia rilevante ai fini della valutazione della questione a) il fatto che il dispositivo del veicolo in essa menzionato sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella questione a) sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

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1 GU 2007, L 171, pag. 1.

2 GU 1999, L 171, pag. 12.