Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

12 dicembre 2013

Causa F‑68/12

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione per l’anno 2010 – Domanda di annullamento del rapporto informativo – Domanda di annullamento del numero di punti di promozione attribuiti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento del rapporto informativo per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2010, e più specificamente del livello di rendimento nonché del numero di punti di promozione conseguentemente attribuiti.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Retrocessione di grado – Nozione – Riduzione del numero di punti di promozione ottenuti negli esercizi di valutazione successivi – Inclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 86, e allegato IX, art. 9)

1.      Un ampio potere discrezionale è riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro dei funzionari che essi hanno il compito di valutare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Non spetta quindi al Tribunale della funzione pubblica controllare la fondatezza della valutazione svolta dall’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario, ove essa comporti giudizi complessi di valore che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di una verifica obiettiva.

(v. punto 53)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2011, Kimman/Commissione, F‑74/10, punto 89

2.      La riduzione del numero di punti di promozione ottenuti negli esercizi di valutazione successivi da un funzionario oggetto di una decisione di retrocessione di grado rappresenta la conseguenza di tale decisione e non già una sanzione aggiuntiva. Infatti, mantenere un numero di punti di promozione identico a quello precedente alla decisione di retrocessione di grado avrebbe come conseguenza di consentire al funzionario interessato di beneficiare di maggiori possibilità, rispetto ai propri colleghi, di essere rapidamente promosso al grado successivo; ciò sarebbe contrario al principio della parità di trattamento, il quale implica che tutti i funzionari promossi a un medesimo grado debbano, a parità di merito, beneficiare di uguali possibilità di promozione. Per gli stessi motivi, il funzionario non può pretendere il mantenimento della propria anzianità. Una constatazione in senso contrario equivarrebbe a vanificare, almeno in parte, la sanzione della retrocessione di grado.

(v. punto 63)