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Ricorso proposto il 23 febbraio 2007 - Pouzol / Corte dei conti

(Causa F-17/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Francia) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay, I. Andoulsi e D. Piccininno)

Convenuta: Corte dei conti europea

Domande del ricorrente

Annullare la decisione delle Corte dei conti 23 novembre 2006, nonché la decisione della Commissione delle Comunità europee 18 maggio 2006;

riconoscere al ricorrente un abbuono di anzianità di servizio ai fini della pensione integrativa pari a 6 anni, 10 mesi e 1 giorno, oppure un abbuono globale di anzianità di servizio a fini pensionistici pari a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni;

condannare la Corte dei conti valutare detto abbuono, a titolo di integrazione del trattamento pensionistico del ricorrente, come pari a 1 232,32 euro mensili;

condannare la Corte dei conti a risarcire il danno economico sofferto dal ricorrente, valutato alla data di deposito del presente ricorso, come pari a 17 252,48 euro (ossia un lucro cessante, per il ricorrente, pari a 1 232,32 euro mensili, a decorrere dal suo collocamento a riposo, avvenuto il 1° gennaio 2006, sino al 1° marzo 2007);

condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale sofferto dal ricorrente per più di 13 anni, lasciandone la determinazione concreta alle parti, in via amichevole;

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già dipendente della Corte dei conti, collocato attualmente a riposo, impugna, in particolare, il calcolo del trasferimento al regime comunitario dei diritti pensionistici da lui maturati in Francia, in quanto tale calcolo non tiene conto dei diritti maturati presso l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) e presso l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi riguardanti, rispettivamente: i) la violazione di diverse disposizioni dello Statuto del personale e dell'allegato VIII al medesimo (in particolare, degli artt. 11, n. 2, e 26 del detto allegato); ii) la violazione del dovere di sollecitudine e del dovere di assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto del personale; iii) la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione; iv) la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

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