Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 30 agosto 2019 – EU / PE Digital GmbH

(Causa C-641/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: EU

Resistente: PE Digital GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 1 , con riferimento al considerando 50 della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che l’«importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto», che il consumatore deve pagare, vada calcolato esclusivamente pro rata temporis nel caso di un contratto in forza del quale non sia dovuta una prestazione unitaria, ma una prestazione complessiva costituita da più prestazioni parziali, qualora il consumatore paghi per la prestazione complessiva pro rata temporis, tuttavia le prestazioni parziali siano eseguite in momenti diversi.

Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che l’«importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto», che il consumatore deve pagare, vada calcolato esclusivamente pro rata temporis anche qualora una prestazione (parziale) sia eseguita in modo continuativo, ma abbia un’utilità maggiore o minore per il consumatore all’inizio della durata del contratto.

Se l’articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 2 , debbano essere interpretati nel senso che anche siffatti file possono costituire «contenuto digitale» di cui agli articoli 2, punto 11, della direttiva 2011/83 e 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/770, il quale viene fornito come prestazione parziale nell’ambito di una prestazione complessiva eseguita essenzialmente come «servizio digitale» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2019/770, con la conseguenza che il professionista potrebbe ottenere l’esclusione del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83 relativamente alla prestazione parziale, ma il consumatore, qualora il professionista non conseguisse detto risultato, potrebbe recedere dall’intero contratto e non sarebbe tenuto a versare alcun importo compensativo per tale prestazione parziale in forza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/83.

Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato, alla luce del considerando 50 della direttiva medesima, nel senso che il prezzo totale concordato nel contratto per un servizio sia «eccessivo» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo periodo, della direttiva 2011/83, qualora sia significativamente superiore al prezzo totale concordato con un altro consumatore per un servizio dello stesso contenuto fornito dallo stesso professionista per lo stesso periodo contrattuale nonché alle stesse condizioni generali.

____________

1     Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2     Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU 2019, L 136, pag. 1).