Language of document : ECLI:EU:C:2020:738

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 17 settembre 2020 (1)

Causa C488/19

Minister for Justice and Equality

contro

JR

(Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE)

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Sfera d’applicazione – Condanna pronunciata dal giudice di uno Stato terzo – Riconoscimento della condanna nello Stato membro emittente – Esecuzione nello Stato membro emittente – Riconoscimento reciproco – Reciproca fiducia – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Diniego di eseguire un mandato d’arresto europeo – Reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente»






I.      Introduzione

1.        Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono emettere mandati d’arresto europei sulla base della decisione quadro 2002/584/GAI (2) ai fini dell’esecuzione di pene detentive. Ci si chiede peraltro se ciò valga anche con riguardo all’esecuzione di una sentenza pronunciata in uno Stato terzo e riconosciuta nello Stato membro richiedente in forza di un accordo internazionale.

2.        Una condanna pronunciata da uno Stato terzo fa inoltre sorgere la questione relativa al motivo del diniego di esecuzione del mandato d’arresto, di cui la Corte non si è finora occupata. Ai sensi dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro, infatti, lo Stato richiesto può negare l’esecuzione qualora il reato sia stato commesso al di fuori dello Stato membro richiedente e la legge dello Stato membro richiesto non consenta l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio. Nel caso in esame, sebbene il reato sia stato commesso in uno Stato terzo, sono stati compiuti tuttavia atti preparatori nello Stato membro richiedente. È pertanto necessario chiarire cosa ciò implichi ai fini dell’applicazione di detto motivo di diniego.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto internazionale

1.      Accordo tra la Lituania e la Norvegia sul riconoscimento e lesecuzione delle sentenze in materia penale

3.        L’accordo tra la Repubblica di Lituania e il Regno di Norvegia sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, è in vigore dal 5 aprile 2011. L’accordo disciplina il riconoscimento delle sentenze dello Stato emittente (articolo 7) ed enuncia i motivi relativi al diniego di riconoscimento da parte dello Stato di esecuzione (articolo 8).

2.      Accordo tra lUnione europea, lIslanda e la Norvegia relativo alla procedura di consegna

4.        L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (3) è in vigore dal 1° novembre 2019 (4).

5.        Il preambolo dell’accordo così recita:

«(…)

Esprimendo reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo;

(…)».

6.        L’articolo 1, paragrafo 3, dell’Accordo medesimo prevede quanto segue:

«L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo o, in caso di ese[cu]zione da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, dei principi di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto del presente accordo».

7.        Quanto al resto, le disposizioni dell’accordo relativo alla procedura di consegna corrispondono in larga misura a quelle della decisione quadro 2002/584.

B.      Diritto dell’Unione

8.        Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 così recita:

«Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

9.        L’articolo 1 della decisione medesima definisce il mandato d’arresto europeo e prevede l’obbligo di darne esecuzione nei termini seguenti:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

10.      Il successivo articolo 2 definisce la sfera d’applicazione del mandato d’arresto europeo:

«1.      Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2.      Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

–      (…)

–      traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

–      (…)

3.      (…)

4.      Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

11.      L’articolo 4 della decisione de qua consente, in taluni casi, di negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

1)      se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; (…)

(…)

7)      Se il mandato d’arresto europeo riguarda reati:

a)      che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure

b)      che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio».

12.      L’articolo 8 della decisione medesima definisce il contenuto del mandato d’arresto europeo:

«1.      Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(…)

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(…)».

C.      Diritto irlandese

13.      L’Irlanda ha trasposto la decisione quadro 2002/584 per mezzo della legge sul mandato d’arresto europeo del 2003, il cui articolo 5 precisa quando un reato dev’essere considerato commesso in Irlanda:

«Ai fini della presente legge, un reato specificato nel mandato d’arresto europeo corrisponde a un reato previsto dal diritto dello Stato [irlandese] qualora l’atto o l’omissione che costituisce il reato così specificato, se commesso nello Stato [irlandese] alla data di emissione del mandato d’arresto europeo, costituisca un reato ai sensi del diritto dello Stato [irlandese]».

14.      Con l’articolo 44 della legge medesima, l’Irlanda ha trasposto l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584:

«Una persona non può essere consegnata ai sensi della presente legge se il reato oggetto del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti è stato commesso o si presume sia stato commesso in un luogo diverso dallo Stato emittente e l’atto o l’omissione in cui consiste il reato non comporta, a motivo del fatto di essere stato commesso in un luogo diverso dallo Stato, un reato ai sensi della legge dello Stato».

15.      La legge irlandese sull’abuso di stupefacenti del 1977 (5) dispone, all’articolo 15, paragrafo 1, quanto segue:

«Chiunque abbia in suo possesso, lecito o meno, una sostanza stupefacente allo scopo di venderla o di fornirla in altro modo a terzi in violazione delle disposizioni di cui alla sezione 5 della presente legge, commette un reato».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

16.      JR è cittadino lituano. Nel gennaio 2014 si accordava con un terzo in Lituania per trasportare sostanze stupefacenti in Norvegia dietro un compenso di EUR 570,00. Egli trasportava dette sostanze dalla Lituania, attraversando diversi confini internazionali, facendo infine ingresso in Norvegia dalla Svezia. Il 19 gennaio 2014 veniva ivi scoperto, a circa cinque chilometri dalla frontiera, con circa 4,6 kg di metanfetamina.

17.      In data 28 novembre 2014, il Hegge og Froland tingrett (Tribunale distrettuale di Heggen e Froland, Norvegia) condannava JR (in prosieguo: la «persona condannata») ad una pena detentiva di quattro anni e sei mesi per il reato di «fornitura illecita di una quantità molto ingente di sostanze narcotiche» ai sensi dell’articolo 162 del codice penale norvegese. L’impugnazione proposta dal condannato veniva respinta.

18.      Il 18 giugno 2015, il Jurbarko rajono apylinkės teismo (Tribunale distrettuale della regione di Jurbarkas, Lituania) riconosceva la sentenza norvegese sulla base dell’accordo tra la Norvegia e la Lituania sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali, consentendone quindi l’esecuzione secondo la normativa lituana. L’impugnazione proposta dal condannato avverso detta decisione veniva respinta.

19.      In data 7 aprile 2016, la Norvegia trasferiva il condannato in Lituania.

20.      Il 15 novembre 2016, il Kaišiadorių rajono apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della regione di Kaisiadorys, Lituania) rimetteva in libertà il condannato con sospensione condizionale della pena. Tuttavia, il 5 febbraio 2018, il Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai (Tribunale distrettuale di Marijampole, Sezione di Jurbarkas, Lituania), ordinava al condannato, a seguito della violazione degli obblighi connessi alla libertà condizionale, di scontare la parte restante della pena inflittagli, pari a un anno, sette mesi e 24 giorni.

21.      Essendo il condannato medio tempore fuggito all’estero, il 24 maggio 2018 le autorità lituane emettevano un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una pena detentiva relativa ad un singolo reato di detenzione illecita, trasporto, cessione, vendita o altra distribuzione di una quantità molto ingente di sostanza narcotica o psicotropa.

22.      Il 21 gennaio 2019, il condannato veniva preso in custodia in Irlanda, dove scontava anzitutto, fino all’ottobre 2019, una pena detentiva irlandese per altro reato.

23.      La High Court (Alta Corte, Irlanda), chiamata a pronunciarsi sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, ha pertanto sottoposto alla Corte, il 26 giugno 2019, le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se la decisione quadro [2002/584] si applichi alla fattispecie in cui la persona ricercata sia stata dichiarata colpevole e condannata in uno Stato terzo ma, in forza di un trattato bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato emittente, la sentenza nello Stato terzo sia stata riconosciuta nello Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest’ultimo.

2)      Se, in caso di risposta affermativa, laddove lo Stato membro di esecuzione abbia trasposto, nella propria normativa nazionale, i motivi che consentono il diniego di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punti 1 e 7, lettera b), della decisione quadro, in qual modo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba pronunciarsi in merito ad un reato che risulti commesso nello Stato terzo, dalle cui circostanze emerga tuttavia che atti preparatori abbiano avuto luogo nello Stato emittente.

24.      La richiesta di procedimento pregiudiziale d’urgenza della High Court (Alta Corte) su tali questioni è stata rigettata dalla Corte per insussistenza di motivi d’urgenza.

25.      Il condannato, l’Irlanda e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV.    Valutazione giuridica

A.      Sulla sfera di applicazione della decisione quadro 2002/584 (prima questione)

26.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se un mandato d’arresto europeo possa essere emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva pronunciata dal giudice di uno Stato terzo e riconosciuta nello Stato membro emittente.

27.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

28.      Nella specie, lo Stato membro emittente intende eseguire una pena privativa della libertà. Tuttavia, essa non è stata comminata dallo stesso Stato membro, ma da uno Stato terzo, ove lo Stato emittente l’ha successivamente riconosciuta. Occorre quindi acclarare se la sentenza pronunciata da uno Stato terzo ovvero il riconoscimento nello Stato emittente possano costituire un idoneo fondamento di un mandato d’arresto europeo.

29.      In linea di principio, le pene privative della libertà comminate da Stati terzi non possono essere eseguite mediante il mandato d’arresto europeo (v. al riguardo sub 1). La situazione è diversa nel caso in cui lo Stato membro emittente riconosca la pena privativa della libertà (v. al riguardo sub 2). Lo Stato membro di esecuzione verifica quindi la validità del mandato d’arresto europeo (v. al riguardo sub 3).

1.      Il principio del riconoscimento reciproco non si applica nei confronti di Stati terzi,

30.      La decisione quadro 2002/584 si applica solo agli Stati membri e non agli Stati terzi (6). Una pena privativa della libertà comminata da uno Stato terzo non può essere quindi di per sé eseguita, in linea di principio, per mezzo di un mandato d’arresto europeo.

31.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, lo Stato richiedente può emettere un mandato d’arresto europeo solo in presenza di una decisione giudiziaria esecutiva (7). Tali decisioni sono adottate dalle autorità degli Stati membri (8).

32.      Nei rapporti tra gli Stati membri vige il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda sul principio della fiducia reciproca ed è concretizzato dal mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, e del considerando 6 della decisione quadro 2002/584 (9).

33.      Il principio della fiducia reciproca impone, concretamente, a ciascuno di tali Stati, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali dal medesimo riconosciuti (10).

34.      Tuttavia, tali principi non possono essere trasposti ipso iure a Stati terzi. In assenza di tali rapporti di reciproca fiducia, non può presumersi che lo Stato terzo abbia osservato i diritti fondamentali della persona ricercata. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, tuttavia, dev’essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali. Il fatto che uno Stato terzo abbia concluso trattati internazionali i quali implichino, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non supplisce necessariamente a tale mancanza (11).

35.      La sentenza norvegese non poteva quindi costituire, di per sé, il fondamento del mandato d’arresto europeo.

2.      ma solo allinterno dellUnione...

36.      Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Lituania ha riconosciuto la condanna e la pena comminata dal giudice norvegese.

37.      In assenza di convenzione internazionale tra l’Unione e uno Stato terzo applicabile nella specie, le norme in materia di estradizione nei loro rapporti reciproci ricadono nella competenza dello Stato membro. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (12).

38.      Considerato che l’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia non era ancora in vigore al momento dell’estradizione dalla Norvegia verso la Lituania, quest’ultima poteva legittimamente applicare il proprio accordo con la Norvegia senza restrizione alcuna.

39.      Ciò solleva la questione se un mandato d’arresto europeo presupponga che la pena privativa della libertà da eseguire sia stata irrogata in uno Stato membro ovvero se lo Stato membro emittente, con il riconoscimento della condanna, possa «legalizzare» una pena detentiva irrogata in uno Stato terzo.

40.      Una fattispecie del genere non sembra essere stata presa in considerazione al momento dell’adozione della decisione quadro 2002/584. Nondimeno, il mandato d’arresto europeo può trovare applicazione in una fattispecie come quella in esame, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla decisione quadro. In effetti, essa non lo esclude esplicitamente.

41.      Il ragionamento deve muovere a tal riguardo dal menzionato articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, in base al quale il mandato d’arresto europeo dev’essere basato su un’altra decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente (13). Può trattarsi di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nella sfera d’applicazione degli articoli 1 e 2.

42.      A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che il Tribunale distrettuale della regione di Jurbarkas, con sentenza del 18 giugno 2015, ha riconosciuto la sentenza norvegese del 28 novembre 2014, cosicché essa poteva essere eseguita secondo la normativa lituana. Dopo una provvisoria sospensione dell’esecuzione, il 5 febbraio 2018 il Tribunale distrettuale di Marijampole, Sezione di Jurbarkas, condannava il condannato di scontare il resto della pena. Sussiste pertanto una decisione giudiziaria esecutiva.

43.      Non appare del tutto chiaro come possa accertarsi se una decisione possieda gli stessi effetti giuridici di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro 2002/584. Tuttavia, in particolare le versioni in lingua inglese e francese dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), evidenziano la necessità di esaminare se la decisione ricada nell’ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 (14), il che risponde alla funzione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 8 sono unicamente volte a confermare la sussistenza delle condizioni di un mandato d’arresto europeo (15). Esse sono contemplate, in particolare, agli articoli 1 e 2.

44.      La sfera di applicazione degli articoli 1 e 2 della decisione quadro 2002/584, a sua volta, non è determinata sulla base di un elenco di decisioni giudiziarie nazionali, bensì dalla ratio e dall’oggetto della decisione.

45.      Sebbene l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 definisca il mandato d’arresto europeo come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro, con ciò non si intende tuttavia la decisione cui viene data attuazione mediante il mandato d’arresto europeo. Con riguardo a quest’ultima decisione, dalla suddetta disposizione si evince unicamente che, con riguardo alla fattispecie in esame, il mandato deve essere diretto all’esecuzione di una pena privativa della libertà. La pena, quantomeno in considerazione del tenore letterale della disposizione, non dev’essere stata necessariamente comminata in uno Stato membro. Il riconoscimento di una sentenza pronunciata da uno Stato terzo ha pertanto la stessa funzione di una condanna in quanto essa richiede l’esecuzione di tale decisione nello Stato membro di riconoscimento.

46.      L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che un mandato d’arresto europeo possa essere emesso laddove sia stata disposta la condanna a una pena detentiva non inferiore a quattro mesi. Neanche in tale norma è richiesto che la condanna sia stata pronunciata in uno Stato membro. Il riconoscimento di una condanna emessa in uno Stato terzo rientra invece nella sfera di applicazione di detta disposizione, purché riguardi una pena privativa della libertà sufficientemente lunga.

47.      Ne consegue, pertanto, che la decisione quadro 2002/584 è applicabile alla situazione in cui la persona ricercata sia stata dichiarata colpevole e condannata da uno Stato terzo, ma, in forza di un accordo internazionale tra lo Stato terzo medesimo e lo Stato emittente, la sentenza nello Stato terzo sia stata riconosciuta nello Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest’ultimo.

3.      ... e non significa fiducia cieca

48.      Anche nell’ipotesi di applicabilità della decisione quadro, resta ancora da chiarire in qual misura il riconoscimento di una pena detentiva nello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente vincoli l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

49.      Per legittimare il riconoscimento reciproco della sentenza da parte degli altri Stati membri, occorre che sia garantita la tutela dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali (16). Pertanto, la decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretata in modo tale da garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, senza che ciò pregiudichi l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d’arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali (17).

50.      Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta dunque una protezione, articolata su due livelli, dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali della persona ricercata. Al primo livello, la persona ricercata deve poter beneficiare della protezione giudiziaria in sede di adozione di una decisione giudiziaria nazionale. Al secondo livello, la protezione giudiziaria dev’essere garantita in sede di emissione del mandato d’arresto europeo (18).

51.      In tal senso, un procedimento giurisdizionale anteriore che si sia pronunciato sulla colpevolezza della persona ricercata consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di presumere che la decisione di emissione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena sia scaturita da un procedimento nazionale nell’ambito del quale la persona condannata abbia beneficiato di tutte le garanzie proprie dell’adozione di questo tipo di decisione, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (19).

52.      Nella specie, la Lituania ha riconosciuto la sentenza norvegese ai sensi del proprio accordo con la Norvegia e la persona condannata poteva beneficiare della protezione giudiziaria impugnando il riconoscimento. Sulla base della fiducia reciproca tra gli Stati membri, può ritenersi che in detto procedimento i diritti in materia procedurale e i diritti fondamentali della persona condannata siano stati rispettati dallo Stato membro richiedente.

53.      Tuttavia, a fronte di circostanze eccezionali, sono possibili restrizioni ai principi del riconoscimento e della fiducia reciproci tra gli Stati membri (20).

54.      L’individuazione di circostanze eccezionali di tal genere è fondata sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il quale precisa che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificata per effetto di detta decisione quadro (21).

55.      Tuttavia, non tutte le possibili violazioni dei diritti fondamentali nello Stato membro richiedente devono necessariamente essere considerate quali circostanze eccezionali, giacché è connaturato nella fiducia reciproca il fatto che sia di norma sufficiente che gli interessati ottengano una protezione giuridica in detto Stato a tal fine (22).

56.      Solo il rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali può essere considerato eccezionale. In un primo momento, la Corte ha accolto tale approccio, laddove la persona ricercata corresse il rischio di essere sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (23). Il medesimo carattere eccezionale rivestirebbe il rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione del proprio diritto fondamentale ad un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del proprio diritto fondamentale ad un equo processo, garantito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta (24).

57.      Qualora uno Stato membro riconosca ed esegua una pena pronunciata da un giudice di uno Stato terzo, il rischio di una grave violazione dei diritti fondamentali può riguardare, da un lato, la condanna pronunciata nello Stato terzo, come ad esempio il procedimento, la fattispecie di reato ovvero la pena ma, dall’altro, anche il procedimento e le condizioni di detenzione nello Stato membro richiedente.

58.      In tal senso possono ipotizzarsi casi in cui rischi del genere sono evidenti sulla base di informazioni generalmente note (25) oppure l’interessato invochi il serio rischio di una grave violazione dei diritti fondamentali in caso di estradizione (26).

59.      In casi del genere, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata quindi ad esaminare, in esito ad una ricognizione precisa e circostanziata del caso di specie, se sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona ricercata sia esposta al rischio di una grave violazione dei diritti fondamentali (27). A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, al pari del giudice del rinvio nel procedimento principale, in particolare ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, deve chiedere all’autorità giudiziaria emittente ogni informazione complementare che reputi necessaria per la valutazione dell’esistenza di un rischio del genere (28).

60.      Nella specie, tuttavia, non sono stati finora dedotti elementi che depongano nel senso di una violazione dei diritti fondamentali, a fortiori di una loro grave violazione. Occorre piuttosto tener conto del fatto che non si tratta del riconoscimento di una sentenza di un qualsiasi Stato terzo.

61.      Sebbene non sia sufficiente che la Norvegia sia parte contraente della CEDU (29), ha tuttavia concluso con l’Unione un accordo relativo alla procedura di consegna, entrato in vigore il 1° novembre 2019. Nel preambolo di tale accordo, le parti contraenti hanno espresso reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giuridici e nella loro capacità di garantire un processo equo (30). In tal modo, l’Unione ha espresso nei confronti della Norvegia una fiducia equivalente alla fiducia reciproca tra gli Stati membri. Nel caso di detto Stato terzo, quindi, vi è una presunzione iuris tantum che i diritti fondamentali siano stati rispettati in precedenza e che continueranno ad esserlo anche in futuro.

4.      Conclusione relativa alla prima questione

62.      La decisione quadro 2002/584 è pertanto applicabile ad una fattispecie in cui la persona ricercata sia stata dichiarata colpevole e condannata in Norvegia, ma, in forza di un trattato internazionale con quest’ultima, la sentenza nello Stato terzo sia stata riconosciuta nello Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest’ultimo.

63.      Tuttavia, il giudice dell’esecuzione pone fine alla procedura di consegna laddove sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che l’esecuzione della pena privativa della libertà comminata in Norvegia, riconosciuta in Lituania, determinerebbe una grave violazione dei diritti fondamentali.

B.      Sulla possibilità di negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo (seconda questione)

64.      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il giudice dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 1, e punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, in quanto il reato è stato commesso in uno Stato terzo, qualora l’autore del reato abbia compiuto atti preparatori nello Stato emittente.

1.      Sullarticolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584

65.      Ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo laddove, in uno dei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, il fatto alla base del mandato di arresto europeo non costituisca reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

66.      Sembra esclusa nella specie la possibilità di negare l’estradizione su tale fondamento, poiché il reato in questione, il traffico di droga, è punibile ai sensi dell’articolo 15 della legge irlandese sull’abuso di stupefacenti non ricadendo inoltre, con tutta evidenza, nella sfera di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Si tratta piuttosto di un reato espressamente previsto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino, per il quale non è richiesta doppia punibilità.

67.      Non è pertanto necessario che la Corte si pronunci sull’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584.

2.      Sullarticolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584

68.      L’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 è invece rilevante ai fini della decisione. In base a detta disposizione, il giudice dell’esecuzione può negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo se il mandato riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente e se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

69.      Il diniego è quindi subordinato a due condizioni cumulative: che il reato oggetto del mandato d’arresto europeo sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente e che la legge dello Stato membro di esecuzione non consenta l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del proprio territorio.

70.      La ratio e lo scopo di detta deroga consiste nel consentire al giudice dell’esecuzione di tener conto, nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, delle decisioni fondamentali dello Stato membro richiesto in merito alla portata della propria giurisdizione penale. In ogni caso, l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 non dispone un’applicazione illimitata di tale finalità.

71.      Per quanto riguarda la seconda condizione menzionata supra, solo i giudici irlandesi possono acclarare la portata della pertinente legislazione penale irlandese. La decisione sul diniego dell’esecuzione spetta dunque all’autorità giudiziaria richiesta.

72.      Per contro, l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 non contiene alcun richiamo al diritto dello Stato membro richiesto per quanto riguarda la nozione di reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente. Si tratta, quindi, di una nozione di diritto dell’Unione che la Corte è chiamata ad interpretare con riguardo al modo in cui detta nozione debba essere intesa nel caso in cui l’autore del reato abbia compiuto atti preparatori nello Stato emittente (31).

73.      Contrariamente a quanto sostenuto dall’Irlanda, il riconoscimento da parte dello Stato membro emittente non è rilevante ai fini di detta questione, in quanto il riconoscimento non modifica il locus commissi delicti. Tuttavia, l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 prende in considerazione il luogo in cui il reato è stato «commesso». Nell’ipotesi specificamente rilevante il reato deve quindi essere stato commesso al di fuori del territorio.

74.      Nella specie, il condannato si accordava con una terza persona in Lituania per trasportare sostanze stupefacenti in Norvegia a fronte di un compenso in denaro. Egli trasportava dette sostanze dalla Lituania, attraversando diversi confini internazionali, facendo infine ingresso in Norvegia dalla Svezia, venendo ivi scoperto, a circa cinque chilometri dalla frontiera, con molti chilogrammi di metanfetamina. Egli veniva dichiarato colpevole per «fornitura illecita di una quantità molto ingente di sostanze narcotiche». Dinanzi alla Corte non è stato dedotto che gli atti compiuti in Lituania siano stati oggetto della sentenza di condanna.

75.      A tal riguardo, la causa principale solleva tre questioni, segnatamente, in primo luogo, se l’applicazione dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 sia già preclusa qualora solo alcuni, ma non tutti i fatti di reato siano stati compiuti nello Stato emittente, in secondo luogo, in qual misura la nozione di reato includa gli atti preparatori e, in terzo luogo, se sia rilevante l’entità della condanna che dev’essere eseguita.

a)      Atti compiuti parzialmente nel territorio nazionale

76.      Con riguardo alla portata necessaria dei fatti di reato compiuti nello Stato emittente, l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato congiuntamente alla lettera a).

77.      L’articolo 4, punto 7, lettera a), richiede che il reato sia stato commesso «in tutto o in parte» nello Stato di esecuzione. Il compimento di una parte degli atti nello Stato di esecuzione è pertanto sufficiente affinché lo Stato di esecuzione possa negare l’estradizione ai sensi di detta disposizione.

78.      L’articolo 4, punto 7, lettera b), invece, menziona semplicemente la perpetrazione «al di fuori» dello Stato emittente, senza aggiungere alcunché. Pertanto, il motivo di esclusione di cui alla lettera b) si applica unicamente qualora il reato sia stato commesso interamente al di fuori dello Stato richiedente, non essendo invece sufficiente che sia stato commesso solo in parte.

79.      Tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 si applica non solo all’attuazione di una pena detentiva, di cui trattasi nella specie, bensì anche all’azione penale. Tuttavia, l’esercizio di quest’ultima dovrebbe essere possibile anche nel caso in cui proceda lo Stato richiedente, fondando la propria competenza territoriale soltanto su una parte dei fatti di reato.

b)      Nozione di reato

80.      Tuttavia, il giudice del rinvio chiede anche in qual misura gli atti preparatori possano essere riferiti al reato per il quale venga richiesta l’estradizione.

81.      A tal riguardo, può essere fatto riferimento all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584. In quanto espressione del divieto di doppia incriminazione di cui all’articolo 50 della Carta, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dev’essere pertanto negata qualora la persona ricercata sia già stata condannata per gli stessi fatti. In tale contesto, la Corte, nell’interpretare la nozione di «stessi fatti», si è basata sull’identità dei fatti materiali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato, affermando che detta nozione ricomprende un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro (32).

82.      Pertanto, anche ai fini della determinazione del reato commesso, occorre tener conto dell’identità dei fatti materiali. Decisivo è l’insieme di fatti tra loro inscindibilmente collegati.

83.      Per quanto riguarda gli atti punibili nell’ambito del traffico illecito di stupefacenti, l’esportazione e l’importazione delle medesime sostanze stupefacenti in diversi Stati può, ad esempio, costituire un insieme di fatti che, per la loro stessa natura, sono inscindibilmente collegati tra loro (33).

84.      Di conseguenza, è ovvio che, oltre ai reati di fornitura e importazione di sostanze stupefacenti in Norvegia, il condannato abbia commesso fatti penalmente rilevanti anche in Lituania, segnatamente l’esportazione di stupefacenti. Quindi il reato non sarebbe stato commesso esclusivamente al di fuori dello Stato membro emittente. Non è quindi necessario stabilire in via definitiva se un accordo con un’altra persona finalizzato al trasporto di stupefacenti dietro compenso costituisca ugualmente parte di un insieme di reati di tal genere. Tale accordo evidenzia, in ogni caso, che il condannato ha esportato le sostanze stupefacenti dalla Lituania per importarli in Norvegia agendo quindi in un unico contesto doloso.

85.      Tuttavia, la valutazione definitiva in proposito spetta ai giudici nazionali rispettivamente competenti, che debbono accertare se i fatti materiali in questione costituiscano un insieme di fatti tra loro inscindibilmente collegati sotto il profilo spaziale e temporale nonché sostanziale (34). Nella procedura di estradizione qui in esame, tale accertamento spetta in primo luogo ai giudici irlandesi, che dovranno peraltro tenere in debito conto le constatazioni effettuate dai giudici norvegesi e riconosciute in Lituania. Ove siano necessari ulteriori chiarimenti, essi dovranno peraltro, eventualmente, richiedere ai giudici lituani le informazioni complementari ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.

c)      Sulloggetto della condanna

86.      Nella specie, il giudice dell’esecuzione non potrà nemmeno negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo sulla base del rilievo che la condanna inflitta in Norvegia non sarebbe connessa all’attraversamento della frontiera, bensì unicamente alla fornitura di sostanze stupefacenti.

87.      È ben vero che nel caso in esame la condanna ha ad oggetto – a quanto risulta – solo un reato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente. Il tenore letterale dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584 considera tuttavia rilevante il luogo in cui il reato è stato «commesso». Qualora il legislatore avesse inteso far riferimento agli atti già oggetto di decisione giudiziaria, sarebbe stato utilizzato il termine «giudicato», come ad esempio nell’articolo 3, punto 2, ovvero nell’articolo 4, punto 5.

88.      Attribuire rilevanza alla sentenza di condanna renderebbe inoltre eccessivamente difficile l’applicazione della decisione quadro. Infatti, al momento della condanna, non è di norma possibile prevedere quali fatti di reato possano essere significativi ai fini della successiva applicazione della decisione quadro e debbano pertanto esservi ricompresi. Ciò vale, in particolare, per le condanne inflitte in Stati terzi, essendo l’applicazione della decisione quadro del tutto estranea ai giudici di detti Stati.

89.      Infine, nulla di diverso si evince dalla giurisprudenza della Corte in merito di doppia punibilità. Sebbene la doppia incriminazione sia correlata in maniera rilevante agli elementi di fatto costitutivi del reato, quali esposti nella sentenza pronunciata nello Stato emittente (35), tuttavia anch’essa assume a riferimento la perpetrazione del reato e non la condanna. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI (36) consente allo Stato di esecuzione di subordinare il riconoscimento della sentenza alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione.

3.      Conclusione relativa alla seconda questione

90.      Il giudice dell’esecuzione non può quindi negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, laddove risulti acclarato che la persona ricercata abbia compiuto nello Stato emittente atti preparatori punibili concretamente ed inscindibilmente connessi al reato per il quale la persona ricercata sia stata condannata.

V.      Conclusione

91.      Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini:

1.      La decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è applicabile in una fattispecie in cui la persona ricercata sia stata dichiarata colpevole e condannata nel Regno di Norvegia, ma, in forza di un trattato internazionale con la Norvegia, tale sentenza sia stata riconosciuta nello Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest’ultimo.

Tuttavia, il giudice dell’esecuzione pone fine alla procedura di consegna laddove sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che l’esecuzione della pena privativa della libertà comminata in Norvegia, riconosciuta nella Repubblica di Lituania, determinerebbe una grave violazione dei diritti fondamentali.

2.      Il giudice dell’esecuzione non può negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, laddove risulti acclarato che la persona ricercata abbia compiuto nello Stato emittente atti preparatori punibili concretamente ed inscindibilmente connessi al reato per il quale la persona ricercata sia stata condannata.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1) come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).


3      GU 2006, L 292, pag. 2, approvato a nome dell’Unione in virtù dell’articolo 1 della decisione 2014/835/UE del Consiglio del 27 novembre 2014 (GU 2014, L 343, pag. 1).


4      Avviso riguardante l’entrata in vigore dell’accordo relativo alla consegna tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia (GU 2019, L 230, pag. 1).


5      Come successivamente modificata.


6      Sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 42).


7      Sentenza del 1° giugno 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, punti 43 e 44, nonché da 49 a 57), e del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, punto 27).


8      Sentenza del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, punti 32 e 33).


9      Sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 43 e 44) e PF (Procuratore generale della Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457, punti 22 e 23).


10      Sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36), del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 43) e PF (Procuratore generale della Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457, punto 22), nonché del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 46).


11      V. sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punti da 55 a 57), e del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 65).


12      Sentenze del 13 novembre 2018, Raugevicius (C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 45), e del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 48).


13      V. supra, paragrafo 31.


14      «[A]ny other enforceable judicial decision having the same effect, coming within the scope of Articles 1 and 2» ovvero «toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2».


15      Sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 59).


16      Al riguardo, v. ampiamente sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 35 e segg.), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punti 46 e segg.).


17      Sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 63).


18      Sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 67) e PF (Procuratore generale della Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457, punto 45).


19      Sentenza del 12 dicembre 2019, ZB (Procuratore del Re di Bruxelles, Belgio) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, punto 36).


20      Parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191) nonché sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 82), del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 43), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 49).


21      Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 83), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 45).


22      V. sentenze del 21 dicembre 2011, NS (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 80 a 85), del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, punti 50 e segg.), del 26 luglio 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 48), del 2 aprile 2019, H. e R. (C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 40), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 47).


23      Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 84), del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 44), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 50).


24      Sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 59), e del 12 febbraio 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 43).


25      V. sentenze del 21 dicembre 2011, NS (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 87 e segg.), del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 88 e 89), del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punti da 57 a 59), del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punti da 51 a 53), e del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 65).


26      V. sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 64).


27      Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 92 e 94), del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 73), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 55).


28      Sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetto del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 76), e del 19 settembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 42).


29      V. sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punti da 55 a 57), e del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 65), v. però sentenza del 19 settembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 52).


30      Sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 73).


31      In tal senso sentenze del 17 luglio 2008, Kozlowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 42), del 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 38), del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 26), del 18 ottobre 2016, Nikiforidis (C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 28), e del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 31).


32      Sentenza del 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683, punti 39 e 40), sulla base delle sentenze del 9 marzo 2006, van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, punti 27, 32 e 36), e del 28 settembre 2006, van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614, punti 41, 47 e 48) sull’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.


33      Sentenze del 9 marzo 2006, van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, punto 37), e del 28 settembre 2006, van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614, punto 51).


34      Sentenza del 9 marzo 2006, van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, punto 38), e del 28 settembre 2006, van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614, punto 52).


35      Sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 37).


36      Decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27) e successive modifiche (GU 2019, L 219, pag. 78).