Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

25 novembre 2008

Causa F‑50/07

Valentina Hristova

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Rigetto della candidatura – Motivazione – Diplomi»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Hristova chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06 recante diniego della sua ammissione alle prove del detto concorso e, dall’altra, la condanna della Commissione al pagamento di un risarcimento dei danni che avrebbe subito.

Decisione: La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06 con cui è stata negata alla ricorrente l’ammissione alle prove del detto concorso è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rifiuto di ammissione alle prove

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale

1.      L’obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda, più in particolare, le decisioni di rifiuto di ammissione a concorrere, la commissione giudicatrice di concorso deve specificare con precisione le condizioni del bando di concorso che sono state ritenute non soddisfatte dal candidato.

(v. punto 22)

Riferimento:

Corte: 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 36)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1992, causa T‑55/91, Fascilla/Parlamento (Racc. pag. II‑1757, punto 32); 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 54), e 5 aprile 2005, causa T‑376/03, Hendrickx/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑379, punto 68)

2.      La responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno fatto valere.

Affinché sia riconosciuto tale nesso, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione e il danno lamentato.

Nel particolare contesto di un concorso, il grado di certezza del nesso di causalità è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente dell’assegnazione del posto in questione, a cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere nominato in tale posto, che cagioni all’interessato un danno materiale consistente in un mancato guadagno.

(v. punti 38, 40 e 41)

Riferimento:

Corte: 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 30)

Tribunale di primo grado: 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83, punto 63); 15 febbraio 1996, causa T‑589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑77, punto 141); 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punti 149 e 150), e 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑0000 e II‑A‑2‑0000, punti 95 e 96)

Tribunale della funzione pubblica: 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punto 215)