Language of document :

Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dalla Edison SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 dicembre 2018, causa T-471/17, Edison / EUIPO (EDISON)

(Causa C-121/19 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Edison SpA (rappresentanti: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

in via principale, annullare la sentenza impugnata, statuire definitivamente sulla controversia e accogliere il ricorso, statuendo che l’“Energia Elettrica” rientra nella classe 4 dell’ottava edizione della Classificazione di Nizza e conseguentemente affermare che il marchio n. 003315991 di titolarità di Edison S.p.A. rivendica, inter alia, l’“Energia Elettrica”;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    Il Tribunale ha errato nell’affermare che la prova della non inclusione dell’energia elettrica nel significato comune e ordinario dei titoli di cui alla classe 4 dell’ottava edizione della Classificazione di Nizza discenderebbe dall’indicazione del prodotto energia elettrica nella Grey-list elaborata dall’EUIPO per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE (par. 41, 46 e 54). In primo luogo, l’errore di diritto deriva dal fatto cha la domanda di limitazione della ricorrente è stata depositata il 15 Giugno 2015, mentre il documento a cui si riferisce l’EUIPO è stato elaborato con la comunicazione n. 1/2016 dell’8 febbraio 2016. In secondo luogo, è parimenti un errore di diritto assumere come elemento di prova l’esclusione di un termine dalla Grey-list, la quale altro non è che un complesso di interpretazioni non vincolanti.

2.    Il Tribunale ha ritenuto, erroneamente, che possono essere considerati “illuminants” solo prodotti tangibili che di per sé producono spontaneamente luce. L’errore di diritto consiste nel fatto che proprio le competenti autorità e operatori economici classificano i prodotti rispetto alla loro funzione di illuminante, classificandola quale merce generatrice di luce e profitto, a nulla rilevando la corporeità intesa in senso prettamente fisico del prodotto.

3.    Il Tribunale ha compiuto un errore di diritto poiché se si indica che “fuel” include anche i combustibili per i motori è chiaro che il termine “fuel” va inteso in modo così ampio da includere prodotti che per loro natura non determinano l’attivazione di motori mediante la propria combustione, come appunto l’elettricità.

4.    Il Tribunale ha compiuto un errore di interpretazione nel considerare che l’energia elettrica non è compresa in “motor fuel”, trascurandone completamente le caratteristiche funzionali.

5.    Il Tribunale ha compiuto un manifesto errore di diritto per aver ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare l’inclusione di energia elettrica nella classe 4.

6.    In aggiunta, il Tribunale ha basato la propria decisione anche sul documento 1 depositato dall’EUIPO ritenendo che il documento fosse di agosto 2003 nonostante la chiara datazione fosse giugno 2003.

7.    Il Tribunale si è limitato a vidimare una situazione giuridica e delle decisioni carenti di motivazione, nonostante l’ammissione di elementi di prova forniti dalla ricorrente e dall’EUIPO. Affermare che in commercio vi erano veicoli elettrici circolanti e poi negare che gli operatori economici (ossia gli stessi produttori di quei veicoli) consideravano l’energia elettrica un carburante, seppur alternativo, è contrario ad ogni logica, e priva di motivazioni le decisioni dell’EUIPO e del Tribunale.

____________