Language of document : ECLI:EU:F:2015:103

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

21 settembre 2015

Causa F‑72/11

Anastasios Anagnostu e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2010 e 2011 – Tassi moltiplicatori di riferimento – Articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto – Misure transitorie per il periodo che va dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2011 – Articolo 9 dell’allegato XIII dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto – Fissazione delle soglie di promozione – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Interesse ad agire»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Anagnostu e gli altri 24 ricorrenti chiedono principalmente, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione europea che fissano le soglie di promozione ai gradi AD 13 e AD 14 per gli esercizi di promozione 2010 e 2011 e, in secondo luogo, l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi ai gradi AD 13 e AD 14 per l’esercizio di promozione 2010 nonché quello della decisione implicita dell’APN della Commissione di non promuovere un numero più elevato di funzionari ai gradi AD 13 o AD 14.

Decisione:      Le decisioni della Commissione europea del 26 novembre 2010 di non promuovere i ricorrenti sig. Antoulas, sig.ra Bruni, sig.ra Nicolaidou-Kallergis e sig. Xanthopoulos sono annullate. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Commissione europea sopporterà i quattro venticinquesimi delle proprie spese ed è condannata a sopportare i quattro venticinquesimi delle spese sostenute dai ricorrenti. Gli altri ricorrenti sopporteranno i ventuno venticinquesimi delle proprie spese e sono condannati a sopportare i ventuno venticinquesimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di fissazione delle soglie di promozione – Atto preparatorio – Esclusione – Atto impugnabile in via incidentale nell’ambito di un ricorso di annullamento della decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 90, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Tassi moltiplicatori di riferimento – Decisione di fissazione delle soglie di promozione – Ricorso contro un diniego di promozione – Necessità di dimostrare la possibilità di raggiungere la soglia di promozione – Insussistenza di censure fondate su un interesse personale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. Qualora si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione avviene in più fasi, in particolare nel corso di un procedimento ra interno, come il procedimento in materia di promozione previsto dalle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento. Per contro, i provvedimenti intermedi, il cui obiettivo è quello di preparare la decisione finale, non arrecano pregiudizio ai sensi 90, paragrafo 2, dello Statuto e possono essere contestati solo in via incidentale in occasione di un ricorso contro gli atti annullabili.

La fissazione delle soglie di promozione, si tratti delle soglie indicative o delle soglie definitive, costituisce solo una delle fasi successive del procedimento di promozione, che si conclude con la pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi in occasione dell’esercizio di promozione. Orbene, solo al momento della pubblicazione di tale elenco la situazione giuridica dei funzionari promuovibili può essere compromessa. Ne consegue che le decisioni di fissazione delle soglie di promozione costituiscono atti preparatori della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi.

Tuttavia, anche se siffatti atti preparatori non sono impugnabili con ricorso di annullamento autonomo, la loro legittimità può sempre essere contestata nell’ambito del ricorso diretto contro la decisione definitiva.

Pertanto, il capo della domanda diretto all’annullamento delle decisioni di fissazione delle soglie di promozione è irricevibile.

(v. punti 38-42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze 9 marzo 2000, Vicente Nuñez/Commissione, T‑10/99, EU:T:2000:60, punto 28; 5 marzo 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01, EU:T:2003:52, punti 32 e 33, e giurisprudenza citata; 19 marzo 2003, Tsarnavas/Commissione, da T‑188/01 a T‑190/01, EU:T:2003:77, punto 73, e giurisprudenza citata, e 3 maggio 2007, Crespinet/Commissione, T‑261/04, EU:T:2007:122, punto 42, e giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 13 dicembre 2006, Aimi e a./Commissione, F‑47/06, EU:F:2006:134, punto 64

2.      Un funzionario non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo censure personali. Orbene, per stabilire il suo interesse ad ottenere l’annullamento della decisione di non promuoverlo, in quanto il tasso di promozione asseritamente applicabile nel grado interessato non è stato rispettato, il funzionario deve dimostrare che, in considerazione della sua situazione personale e, in particolare, del numero totale di punti di promozione da lui accumulati, non era escluso che egli avrebbe potuto raggiungere la soglia di promozione se il tasso di cui sopra fosse stato applicato.

Tuttavia, ciascun esercizio di promozione è necessariamente indipendente dagli esercizi di promozione che lo precedono o che lo seguono, poiché i funzionari per i quali devono essere raffrontati i meriti e definiti i criteri per procedere a tale raffronto sono propri a ciascun esercizio di promozione. Pertanto, la sola circostanza che la mancata promozione ai gradi interessati di un numero più elevato di funzionari, per l’esercizio di promozione interessato, possa incidere sulla posizione dei ricorrenti negli elenchi di merito relativi ai gradi interessati in occasione di esercizi di promozione successivi e, pertanto, ritardare la loro promozione non pregiudica in maniera diretta e immediata la loro situazione di diritto.

(v. punti 56, 57 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze 24 aprile 2009, Sanchez Ferriz e a./Commissione, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, punti 26 e 39, e giurisprudenza citata, e 16 ottobre 2014, Schönberger/Corte dei conti, T‑26/14 P, EU:T:2014:887, punto 39