Language of document : ECLI:EU:T:2015:260





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015 –
Skype / UAMI – Sky e Sky IP International (skype)

(causa T‑423/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo skype – Marchio comunitario denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 46, 56)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento relativo alla registrazione, anche se limitato a una parte dell’Unione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 18)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 19)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo skype e marchio denominativo SKY [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 26, 39, 71, 72)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 48, 49)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Coesistenza di due marchi in un mercato determinato [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 66)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 luglio 2012 (procedimento R 1561/2010‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.