Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 20 novembre 2019 – Retail Royalty / Fashion Energy
(causa C‑678/19 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)
(v. punti 13‑16, 24)
2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrasto con giurisprudenza della Corte – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)
(v. punto 17)
3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 18)
4. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 22)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione non è ammessa. |
2) | | La Retail Royalty Co. sopporta le proprie spese. |