Language of document : ECLI:EU:C:2019:994


 


 



Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 20 novembre 2019 – Retail Royalty / Fashion Energy

(causa C678/19 P)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1.      Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)

(v. punti 1316, 24)

2.      Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrasto con giurisprudenza della Corte – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)

(v. punto 17)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 18)

4.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)

(v. punto 22)

Dispositivo

1)

L’impugnazione non è ammessa.

2)

La Retail Royalty Co. sopporta le proprie spese.