Language of document : ECLI:EU:F:2009:3

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 gennaio 2009

Causa F-32/08

Marie-Claude Klein

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Pensione d’invalidità – Decesso – Nozione di figlio a carico – Art. 2 dell’allegato VII dello Statuto – Indennità di decesso – Capitale-decesso – Pensione per gli orfani»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Klein chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione 4 maggio 2007 dell’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione, con cui sono state respinte le sue domande dirette a vedersi riconoscere il beneficio di taluni diritti pecuniari da lei sollecitati a seguito del decesso del padre, ex funzionario della Commissione, nonché l’annullamento, per quanto necessario, della decisione 15 novembre 2007 dell’autorità che ha il potere di nomina, con cui è stato respinto il reclamo proposto in data 3 agosto 2007 contro la decisione summenzionata.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1)

2.      Diritto comunitario – Interpretazione – Principi – Interpretazione autonoma

(Statuto dei funzionari, artt. 70 e 80)

3.      Funzionari – Pensioni – Aventi diritto del titolare – Figlio a carico

(Statuto dei funzionari, artt. 70 e 80; allegato VII, art. 2)

4.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Capitale-decesso

(Statuto dei funzionari, art. 73, nn. 1 e 2)

5.      Funzionari – Pensioni – Aventi diritto del titolare – Termini di presentazione della domanda di liquidazione dei diritti a pensione

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 42)

1.      Ai sensi dell’art. 35, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Perché un ricorso sia ricevibile è necessario, al fine di garantire la certezza del diritto, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda risultino, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Tuttavia, anche se un mero rinvio ad un allegato per l’esposizione dei fatti che il ricorso stesso deve contenere non è, in linea di massima, accettabile, occorre, qualora la parte convenuta e il giudice comunitario abbiano avuto la possibilità di comprendere l’esposizione dei fatti illustrati nel reclamo, non dichiarare il ricorso irricevibile, ma esaminarlo nel merito. In ogni caso, il giudice comunitario ha il diritto di valutare, secondo le circostanze di ciascun caso di specie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso senza previamente statuire sulla censura di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta.

(v. punti 19 e 20)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52), e 23 marzo 2004, causa C‑233/02, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑2759, punto 26)

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione, (Racc. pag. II‑523, punto 20); 22 giugno 1994, cause riunite T‑97/92 e T‑111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑511, punto 71); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 49); 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto 29), e 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (Racc. pag. II‑2123, punto 155)

Tribunale della funzione pubblica: 17 ottobre 2007, causa F‑63/06, Mascheroni/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52), e 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56)

2.      Discende dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Inoltre, benché, pur in assenza di un espresso richiamo, l’applicazione del diritto comunitario possa tuttavia implicare, all’occorrenza, un riferimento al diritto degli Stati membri, ciò avviene solo qualora il giudice comunitario non riesca a rinvenire nel diritto comunitario o fra i principi generali del diritto comunitario gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma.

Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di figlio a carico, sancita negli artt. 70 e 80 dello Statuto dei funzionari, il diritto comunitario fornisce, in particolare nello Statuto, indicazioni sufficienti che consentono di precisare, in maniera autonoma, il contenuto e la portata di detta nozione. Occorre in particolare escludere ogni riferimento a un diritto nazionale. Per giunta, un’interpretazione autonoma della nozione di figlio a carico è la più idonea a salvaguardare l’applicazione uniforme di tale nozione, nonché la parità di trattamento degli aventi diritto dei funzionari, dei titolari di una pensione di anzianità o dei titolari di un assegno di invalidità.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 febbraio 2006, causa T‑342/04, Adam/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑23 e II‑A‑2‑107, punto 32)

3.      Al fine di procedere all’interpretazione della nozione di figlio a carico ai sensi degli artt. 70 e 80 dello Statuto, ci si deve riferire alla definizione data dall’art. 2 dell’allegato VII dello Statuto, relativo all’assegno per figli a carico, cioè che deve trattarsi, ai sensi del n. 2 di tale disposizione, di un figlio «effettivamente mantenuto dal funzionario», restando inteso che il mantenimento effettivo comporta la presa a carico, in tutto o in parte, dei bisogni fondamentali del figlio, in particolare per quanto riguarda l’alloggio, il vitto, il vestiario, l’istruzione, le cure e le spese mediche.

Considerando le disposizioni dell’art. 2 dell’allegato VII dello Statuto, il giudice comunitario non può ignorare i limiti di età cui è subordinato, ai sensi del n. 3 del detto articolo, l’assegno per figli a carico, vale a dire avere meno di 18 anni, o, a talune condizioni, meno di 26 anni. Pertanto i limiti di età previsti all’art. 2, n. 3, dell’allegato VII dello Statuto sono giustificati non soltanto per quanto riguarda la concessione dell’assegno per figli a carico, ma anche relativamente alla concessione dell’indennità di decesso o della pensione di orfano. Infatti, se il legislatore, nel suo potere discrezionale, è partito dalla premessa che, a partire da una certa età, i figli devono poter sopperire autonomamente ai propri bisogni e non devono costituire un onere per il bilancio comunitario relativamente alla concessione dell’assegno per figli a carico, non vi è motivo perché lo stesso non valga per quanto riguarda le prestazioni pecuniarie previste dagli artt. 70 e 80 dello Statuto.

L’esigenza di definire la nozione di figlio a carico alla luce del combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell’art. 2 dell’allegato VII dello Statuto è confermata dalle disposizioni dei nn. 6 e 7 dello stesso articolo. Infatti, da queste ultime disposizioni risulta chiaramente che la nozione di figlio a carico non deve intendersi ai sensi del solo n. 2 del detto articolo, ma in maniera più ampia; infatti, l’art. 2, n. 6, dell’allegato VII dello Statuto si riferisce espressamente al «figlio a carico ai sensi del presente articolo» e il n. 7 dello stesso articolo si riferisce espressamente al «figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3».

Risulta esplicitamente dal n. 4 dell’art. 2 dell’allegato VII dello Statuto che, perché una persona possa essere equiparata ad un figlio a carico, deve esistere una «decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina». La possibilità, per l’amministrazione, di equiparare, ai sensi dell’art. 2, n. 4, dell’allegato VII dello Statuto, qualsiasi persona ad un figlio a carico si basa sulla prova cumulativa, da una parte, del fatto che il funzionario sia «tenuto per legge a prestare gli alimenti» e, dall’altra, degli «oneri gravosi» imposti al funzionario per il mantenimento del figlio.

(v. punti 37, 40, 41, 44 e 45)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 ottobre 2006, causa T‑87/04, Arranz Benitez/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑201 e II‑A‑2‑1031, punti 42 e la giurisprudenza ivi citata)

4.      Il rinvio dell’art. 73 dello Statuto alle condizioni fissate dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee riguarda soltanto l’ambito di applicazione ratione materiae del detto articolo, cioè «i rischi di malattia professionale e i rischi di infortunio», e non il suo ambito di applicazione ratione personae. In questo senso, ossia riguardo all’ambito di applicazione ratione materiae della regolamentazione comune, deve intendersi anche il disposto dell’art. 73, n. 1, secondo comma, dello Statuto, ai sensi del quale: «[i] rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione». Inoltre, alla luce dell’ambito di applicazione ratione personae della detta regolamentazione comune, quest’ultima si applica, ai sensi del suo art. 1, solo al «funzionario», all’«agente temporaneo» e all’«agente contrattuale»; essa non copre quindi i rischi verificatisi dopo che il funzionario o l’agente ha definitivamente cessato dal servizio. Se, per la malattia professionale, essa prevede, al suo art. 16, che l’«ex assicurato» (ossia la persona che ha cessato definitivamente dal servizio) o i suoi aventi diritto (qualora l’assicurato sia deceduto) possano beneficiare delle prestazioni di cui all’art. 73, n. 2, dello Statuto, tuttavia prestazioni del genere sono garantite esclusivamente qualora il decesso dell’«ex assicurato» risulti da una malattia che, manifestatasi dopo la cessazione definitiva dall’attività lavorativa, abbia tuttavia trovato la propria causa nelle mansioni dell’interessato.

Il fatto che l’art. 73 dello Statuto disponga che il capitale-decesso possa essere cumulato con le prestazioni previste al capitolo 3 del titolo V dello Statuto non costituisce la prova che il capitale-decesso possa andare a beneficio anche degli aventi diritto di un funzionario non più in servizio. Infatti, se taluni articoli del capitolo 3 di cui trattasi riguardano i titolari di una pensione di anzianità o di un assegno di invalidità, altri, come gli artt. 79 e 80 dello Statuto, prevedono il beneficio di prestazioni pecuniarie non soltanto agli aventi diritto dei citati titolari, ma anche agli aventi diritto del funzionario in servizio, in caso di decesso di quest’ultimo.

(v. punti 54 e 55)

5.      Le disposizioni dell’art. 42 dell’allegato VIII dello Statuto, ai sensi delle quali gli aventi diritto di un funzionario deceduto che non hanno fatto domanda di liquidazione dei loro diritti a pensione entro l’anno successivo alla data di decesso del funzionario perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato, sono di ordine pubblico e sono sottratte alla disponibilità delle parti o del giudice, dato che esse sono state istituite al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Il fatto che un avente diritto sia venuto a conoscenza dello Statuto solo dopo la scadenza di questo termine non costituisce un argomento che consenta di giustificarne il mancato rispetto e non può quindi avere come conseguenza di provare l’esistenza di un caso di forza maggiore, dato che il detto termine di un anno appare già sufficientemente ampio per lasciare agli eredi e aventi diritto di un funzionario o pensionato comunitario il tempo di contattare l’amministrazione dell’istituzione. Per giunta, si presume che chiunque sia soggetto alle norme statutarie o che possa beneficiare di un diritto concesso dalle dette norme conosca lo Statuto e non possa invocare la propria ignoranza per sfuggire, in qualsiasi materia, ai termini di prescrizione stabiliti nel detto Statuto.

(v. punti 59 e 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 settembre 1999, causa T‑68/97, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑1005, punti 45 e 48)