Language of document : ECLI:EU:F:2015:90

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

16 luglio 2015

Causa F‑112/14

EJ e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto – Regolamento n. 1023/2013 – Impieghi tipo – Regole transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo – Articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto – Amministratori giuristi di grado AD 13 del servizio giuridico della Commissione – Situazione dei “consiglieri giuridici” e dei “membri del servizio giuridico” – Modalità di accesso al grado AD 13 in vigenza dello Statuto del 2004 – Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto – Nomina ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto – Inquadramento negli impieghi tipo di “consigliere o equivalente” e “amministratore in transizione” – Atto lesivo – Nozione di “notevoli responsabilità” – Nozione di “speciali responsabilità” – Parità di trattamento – Idoneità alla promozione al grado AD 14 – Legittimo affidamento – Principio della certezza del diritto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale EJ e gli altri 19 ricorrenti i cui nominativi resi anonimi sono riportati in allegato, chiedono sostanzialmente l’annullamento delle decisioni individuali adottate, a loro dire, posteriormente all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), dall’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea e con le quali sono inquadrati, in seno alla Commissione, nell’impiego denominato «amministratore principale in transizione» corrispondente all’impiego tipo di «amministratore in transizione» quale introdotto dal regolamento di cui sopra.

Decisione:      Le decisioni individuali, come concretizzate con la nota, inserita successivamente al 1° gennaio 2014 nei fascicoli personali informatici dei ricorrenti, adottate dall’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea e relative all’inquadramento di EJ e degli altri ricorrenti i cui nomi, resi anonimi, sono riportati in allegato, nell’impiego definito, in seno alla Commissione europea, «amministratore principale in transizione», corrispondente all’impiego tipo statutario di «amministratore in transizione», sono annullate. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da EJ e dagli altri ricorrenti i cui nomi, resi anonimi, sono riportati in allegato. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina recante inquadramento di un membro del servizio giuridico della Commissione di grado AD 13 nell’impiego tipo di amministratore in transizione – Inclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90, § 2, e 91, § 1, e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Consiglio n. 723/2004; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo contro una decisione concretizzatasi in una modifica effettuata nel fascicolo personale informatico dell’interessato – Ricevibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, artt. 25, § 2, e 90, § 2, e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

3.      Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento dei funzionari di grado AD 13 che svolgono mansioni atipiche – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013, considerando da 17 a 19)

4.      Funzionari – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione dal sistema precedente a quello nuovo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei diritti acquisiti

(Statuto dei funzionari; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

5.      Funzionari – Carriera – Istituzione di regole transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento in impieghi tipo – Inquadramento dei funzionari di grado AD 13 che svolgono funzioni di «membro del servizio giuridico» o di «consigliere giuridico» della Commissione – Inquadramento dei membri del servizio giuridico nell’impiego tipo di «amministratore in transizione» e dei consiglieri giuridici nell’impiego tipo di «consigliere o equivalente» – Inammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; Statuto dei funzionari, artt. 29, § 1, 45 e allegato XIII, art. 30, § 2; regolamento del Consiglio n. 723/2004; regolamento del Parlamento europea e del Consiglio n. 1023/2013)

1.      Costituisce un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina adottata posteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, la quale inquadra un funzionario della Commissione di grado AD 13 assegnato al servizio giuridico ad un posto di «membro del servizio giuridico» nell’impiego tipo di «amministratore in transizione» quale introdotto dal detto regolamento. Infatti, la formulazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d), dell’allegato XIII dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 (in prosieguo: il «nuovo Statuto»), così come consentiva all’autorità che ha il potere di nomina di ritenere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che i «consiglieri giuridici» di grado AD 13 assegnati al servizio giuridico coprissero posti equivalenti a quelli di «consigliere» ai sensi del detto regolamento o anche che i membri dei gabinetti dei commissari svolgessero attività equivalenti a quelle di «capo unità», non escludeva, sul piano giuridico, la possibilità di ritenere che i «membri del servizio giuridico» di grado AD 13, parimenti assegnati al servizio giuridico e alla luce delle mansioni da essi svolte in tale veste, analoghe a quelle dei «consiglieri giuridici», assegnati allo stesso servizio giuridico, fossero anch’essi inquadrati nell’impiego tipo di «consigliere o equivalente», dato che il termine «equivalente» è determinante ai fini dell’inquadramento in tale impiego tipo.

A questo proposito, il legislatore dell’Unione non aveva ancora specificamente deciso, nelle modifiche apportate allo Statuto dal regolamento n. 723/2004 (in prosieguo: lo «Statuto del 2004»), che i «membri del servizio giuridico» di grado AD 13 dovessero essere inquadrati nell’impiego tipo di «amministratore in transizione», denominazione espressamente prevista nel nuovo Statuto. Di conseguenza, solo a seguito del rifiuto, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, di ritenere che, alla data del 31 dicembre 2013, un consigliere giuridico di grado AD 13 svolgesse mansioni equivalenti a quelle dei «consiglieri» o dei «capi unità», impieghi tipo previsti dallo Statuto del 2004, un membro del servizio giuridico dello stesso grado, in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato XIII del nuovo Statuto, è stato inquadrato per difetto nell’impiego tipo di «amministratore in transizione» quale previsto dal nuovo Statuto, impiego corrispondente al precedente impiego tipo di «amministratore» quale previsto dallo Statuto del 2004.

Poiché un siffatto inquadramento ha la conseguenza di bloccare la carriera del funzionario interessato nel grado AD 13, la decisione di inquadramento ha indubbiamente prodotto effetti giuridici vincolanti, tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del detto funzionario, e ciò modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica. Inoltre, la detta decisione non costituisce un atto preparatorio, dato che può produrre effetti giuridici tali da pregiudicare fin da ora gli interessi del funzionario interessato, e ciò indipendentemente dalla futura emanazione di un’eventuale decisione di diniego di promozione al grado AD 14 sul fondamento dell’articolo 45 del nuovo Statuto.

(v. punti 40, 42, 44, 45 e 47)

Riferimento:

Corte: sentenza 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, 346/87, EU:C:1989:59, punto 23

Tribunale di primo grado: sentenze 18 dicembre 1992, Cimenteries CBR e a./Commissione, da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, EU:T:1992:123, e 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlamento, T‑47/05, EU:T:2008:384, punto 61, e giurisprudenza citata

2.      Risulta dalla formulazione dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto che, con effetto al 1° gennaio 2014, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, l’autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 in seno al gruppo di funzioni AD in vari impieghi tipo elencati dalla disposizione di cui sopra, il che implica che la detta autorità adotti formalmente siffatte decisioni di inquadramento negli impieghi tipo e che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto come modificato dal regolamento n. 1023/2013, essa comunichi per iscritto le dette decisioni ai funzionari interessati.

Al riguardo, un reclamo diretto contro una decisione di inquadramento concretizzatasi con una modifica effettuata nel sistema informatico di gestione del personale detto «SysPer 2», nel fascicolo personale informatico dell’interessato, non è stato presentato prematuramente, dato che tale modifica rispecchiava effettivamente una decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina, applicata, tecnicamente, dai suoi servizi, e che, alla luce del diritto ad una buona amministrazione previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto, doveva essere comunicata per iscritto all’interessato.

(v. punti 41 e 48)

3.      A partire dall’entrata in vigore dello Statuto quale modificato dal regolamento n. 1023/2013, i funzionari di grado AD 13 in servizio al 31 dicembre 2013 dovevano essere inquadrati, con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, in uno dei tre impieghi tipo previsti alternativamente dall’articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto modificato per gli amministratori che coprivano a tale data un posto di grado AD 13, e cioè, rispettivamente, «capo unità o equivalente», «consigliere o equivalente» o «amministratore in transizione».

Per quanto riguarda l’inquadramento dei funzionari che svolgevano mansioni atipiche come i «consiglieri giuridici» presso il servizio giuridico della Commissione, l’autorità che ha il potere di nomina si trovava obbligata a determinare se, in analogia con gli impieghi di grado AD 13 denominati «consigliere giuridico» in seno alla Commissione, da essa ritenuti, alla luce della natura e della portata delle mansioni svolte, equivalenti a quelli di «consigliere», gli impieghi di grado AD 13 potessero anch’essi venire considerati, alla luce della natura e della portata delle mansioni svolte in tali impieghi specifici, equivalenti a quelli di «consigliere» e, pertanto, rientrare nell’impiego tipo di «consigliere o equivalente» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera d), dello Statuto come modificato dal regolamento n. 1023/2013.

Al riguardo, l’articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto modificato non contiene alcun criterio che consentisse all’autorità che ha il potere di nomina di determinare se un giurista di grado AD 13 che coprisse alla data del 31 dicembre 2013 un posto denominato, in seno alla sua istituzione, «membro del servizio giuridico» si trovasse assegnato ad un posto equivalente all’impiego tipo di «consigliere», previsto nella tabella degli impieghi contenuta nell’allegato I dello Statuto e che riguarda tutte le istituzioni e tutti i loro servizi e non unicamente i loro servizi giuridici. Pertanto, per valutare la suddetta equivalenza, la detta autorità dispone di una certa libertà, in altri termini di un margine discrezionale, da esercitare alla luce dei considerando da 17 a 19 del regolamento n. 1023/2013 e, in ogni caso, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

(v. punti 56, 63 e 64)

4.      Il vincolo giuridico tra i funzionari e l’amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale, di modo che i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore e, al riguardo, le leggi modificative di una disposizione legislativa, come i regolamenti di modifica dello Statuto, si applicano in linea di principio, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della vecchia legge, fatta eccezione per le situazioni sorte e definite in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti. A questo proposito, un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa e ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costituiva non si sia realizzata in vigenza della normativa che è stata modificata. Pertanto, qualora dei funzionari, sino alla data di entrata in vigore dello Statuto come modificato dal regolamento n. 1023/2013, avessero soltanto la possibilità di essere promossi e la promozione fosse subordinata a una decisione rimessa al potere dell’autorità che ha il potere di nomina non ancora adottata da quest’ultima, siffatti funzionari non possono far valere un diritto quesito quanto alla conservazione della possibilità di tale promozione posteriormente a tale data.

(v. punti 58 e 59)

Riferimento:

Corte: sentenze 19 marzo 1975, Gillet/Commissione, 28/74, EU:C:1975:46, punto 4, e 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 60-65, e giurisprudenza citata

5.      Si configura una violazione del principio di parità di trattamento, principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento del loro inquadramento e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata. Nell’applicazione di tale principio, l’esame delle situazioni da mettere a confronto deve tener conto di tutti gli elementi che le caratterizzano.

Viola il principio di parità di trattamento il fatto che la Commissione abbia ritenuto che gli impieghi denominati «membro del servizio giuridico» secondo la terminologia di tale istituzione, coperti, alla data del 31 dicembre 2013, da funzionari di grado AD 13, non fossero impieghi equivalenti, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera d), dell’allegato XIII dello Statuto come modificato dal regolamento n. 1023/2013 (in prosieguo: il «nuovo Statuto»), a quello di «consigliere», quale previsto dalla nomenclatura dello Statuto così come modificato dal regolamento n. 723/2004 (in prosieguo: lo «Statuto del 2004»), mentre i «consiglieri giuridici», anch’essi amministratori di grado A 13 e che svolgevano le stesse mansioni, hanno beneficiato di un siffatto riconoscimento di equivalenza delle loro mansioni. Così facendo, la Commissione ha trattato in maniera diversa funzionari che si trovavano tuttavia in situazioni sostanzialmente identiche per quanto riguarda il grado e le mansioni svolte in tale grado in ragione dei posti coperti e rispondenti, formalmente, a denominazioni diverse in vigenza dello Statuto del 2004 e della terminologia interna a tale istituzione.

A questo proposito, il fatto che la promozione sia stata ottenuta in applicazione del solo articolo 45 dello Statuto del 2004 non costituisce, alla luce dell’obiettivo di garantire a tutti i funzionari, nel rispetto del principio di parità di trattamento, una prospettiva di evoluzione di carriera, una differenza pertinente che giustifichi il fatto che, malgrado l’esercizio di mansioni rigorosamente identiche alla data del 31 dicembre 2013, il loro inquadramento come «membri del servizio giuridico» negli impieghi tipo previsti dal nuovo Statuto possa dar luogo a conseguenze disuguali rispetto all’inquadramento dei loro colleghi «consiglieri giuridici» la cui promozione allo stesso grado AD 13 era stata ottenuta attraverso un’applicazione congiunta dell’articolo 29, paragrafo 1, e dell’articolo 45 dello Statuto del 2004 o dello Statuto nella sua versione applicabile sino all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 (in prosieguo: il «precedente Statuto»). In tale contesto, il fatto che i «consiglieri giuridici» di grado AD 13 in servizio al 31 dicembre 2013 erano stati nominati, in vigenza dello Statuto del 2004, ossia del precedente Statuto, in condizioni allora previste per le nomine a posti direttivi intermedi non può, di per se stesso, dimostrare che gli stessi abbiano dato prova di meriti particolari o superiori a quelli che avevano dovuto essere dimostrati da candidati alla promozione al grado AD 13, né che essi avessero necessariamente «notevoli» o «speciali responsabilità» ai sensi del nuovo Statuto.

(v. punti 65, 71, 75 e 79)

Riferimento:

Corte: sentenza 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, EU:C:2008:767, punto 76, e giurisprudenza citata

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 15 novembre 2011, Nolin/Commissione, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, punti 37-39