Language of document : ECLI:EU:F:2008:52

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 maggio 2008

Causa F‑36/07

Giorgio Lebedef

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Esercizio di valutazione per l’anno 2005 – Rapporto di evoluzione della carriera – Rappresentanti del personale – Rappresentanza sindacale e rappresentanza statutaria – Comando parziale a fini di rappresentanza sindacale – Consultazione del gruppo ad hoc»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l’esercizio di valutazione 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2005 e, più precisamente, della parte di tale rapporto redatta dall’Eurostat per tale periodo.

Decisione: La parte del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente redatta dall’Eurostat per l’esercizio di valutazione 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2005 è annullata. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Annullamento parziale

(Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione

(Statuto dei funzionari, art. 43; allegato II, art. 1, sesto comma)

1.      Anche se l’art. 43 dello Statuto organizza la procedura di valutazione considerando un solo rapporto informativo, esso non può essere interpretato nel senso che osti a che le istituzioni, in particolare per prendere in considerazione il caso dei rappresentanti del personale, prevedano una valutazione separata per ciascun settore dell’attività svolta. Infatti, una siffatta valutazione separata è tale da prendere in considerazione in maniera adeguata l’indipendenza del ruolo del rappresentante del personale, soprattutto qualora la rappresentanza avvenga nell’ambito di un comando in cui l’interessato, per la parte del tempo di lavoro durante la quale è comandato, è esonerato dal compimento del suo lavoro nel servizio di assegnazione perché possa dedicarsi ai suoi compiti di rappresentanza. In una situazione del genere, ciascuno dei rapporti informativi forma un elemento separabile dall’altro rapporto e costituisce pertanto un atto impugnabile. Il giudice comunitario non rischia quindi di statuire ultra petita esaminando soltanto la legittimità di uno di tali rapporti.

(v. punti 30 e 31)

2.      Nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, le quali prevedono, da una parte, modalità specifiche di valutazione per i funzionari comandati in quanto rappresentanti del personale, che, per la parte del tempo di lavoro durante la quale sono comandati, sono esonerati dal compimento del loro lavoro in un servizio dell’istituzione perché possano dedicarsi a compiti di rappresentanza, e, dall’altra, la consultazione obbligatoria di un gruppo ad hoc per la valutazione dei rappresentanti del personale appartenenti a categorie diverse da quella dei comandati, la consultazione del detto gruppo è altresì obbligatoria nel caso di un funzionario comandato parzialmente, qualora si tratti di valutare la parte del tempo di lavoro dedicato da quest’ultimo al suo servizio di assegnazione, durante la quale egli svolge anche attività di rappresentanza.

Infatti, poiché la stessa Commissione ammette che i funzionari comandati parzialmente possono pure svolgere attività di rappresentanza nell’ambito del tempo residuo di lavoro durante il quale si ritiene che essi lavorino per il rispettivo servizio di assegnazione, anche solo svolgendo attività «specifiche» e limitate nel tempo, la consultazione del gruppo ad hoc è il solo mezzo per garantire che i rappresentanti del personale non saranno pregiudicati, nella loro valutazione, a causa della loro attività di rappresentanza. In mancanza di ciò, la valutazione di questi ultimi, ai fini della redazione dei loro rapporti di evoluzione della carriera, presenterebbe delle lacune e rischierebbe di arrecar loro pregiudizio, violando la norma dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto, norma che mira appunto alla salvaguardia dei diritti statutari dei membri del comitato del personale, nonché dei funzionari che fanno parte, per delega di quest’ultimo, di un organo statutario o creato dall’istituzione.

Non può rimediarsi alla mancanza di una siffatta consultazione né con la circostanza che il presidente del gruppo ad hoc abbia agito come vidimatore del rapporto di evoluzione della carriera redatto per la parte del tempo di lavoro dedicato al comando, né con i contatti diretti dei valutatori del servizio di assegnazione con il funzionario valutato, né, infine, con la presa in considerazione, da parte dei redattori del rapporto di evoluzione della carriera riguardante la parte del tempo di lavoro durante la quale il funzionario è assegnato ad un servizio determinato, del rapporto relativo alla parte del tempo di lavoro dedicato al comando, elementi che comportano, in ogni caso, minori garanzie per il funzionario valutato rispetto alla consultazione del gruppo ad hoc.

Questa conclusione deve valere qualunque sia la parte del tempo di lavoro dovuta al servizio di assegnazione che il funzionario parzialmente comandato dedica alle sue attività di rappresentanza, e ciò anche se esse occupano tutto questo tempo. A questo proposito, il carattere eventualmente illegittimo del comportamento del funzionario, nel senso che quest’ultimo avrebbe svolto attività di rappresentanza durante il tempo di lavoro dovuto al servizio di assegnazione eccedente quello che può essere considerato come l’ambito delle attività «specifiche» e limitate nel tempo, non rende per questo illegittima la sua domanda di beneficiare della consultazione del gruppo ad hoc per la redazione del suo rapporto di evoluzione della carriera riguardante la parte del suo tempo di lavoro dovuto al servizio di assegnazione. Se la Commissione considera illegittimo il comportamento del funzionario, essa deve applicare le procedure appropriate, come, ad esempio, quella relativa alle assenze ingiustificate, anziché penalizzarlo privandolo di una garanzia di cui ogni rappresentante del personale deve normalmente beneficiare.

La mancata consultazione del gruppo ad hoc implica dunque, a causa del contenuto e dell’oggetto della norma violata, la violazione di una forma sostanziale e comporta l’annullamento del rapporto viziato, senza che sia necessario provare l’esistenza di un pregiudizio.

(v. punti 46-50, 52 e 56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2007, causa T‑113/05, Angelidis/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 62 e 76)