Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

6 dicembre 2007 (*)

«Funzione pubblica – Dipendenti – Richiesta di informazioni sugli effetti personali spediti dalla sede di servizio al luogo di residenza – Non luogo a statuire – Domanda di risarcimento danni manifestamente infondata»

Nella causa F‑40/06,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. V. Messa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel (relatore), presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2006 mediante telecopia (mentre il deposito dell’originale ha avuto luogo il 13 aprile successivo), il sig. Marcuccio chiede, da un lato, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda di ricevere copia della lettera di vettura concernente la spedizione dei suoi effetti personali dall’Angola verso l’Italia e, dall’altro, un risarcimento danni.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente era dipendente di ruolo di grado A7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione delle Comunità europee, dal 16 giugno 2000 al 30 maggio 2005.

3        Il ricorrente è stato assegnato alla delegazione della Commissione a Luanda, in Angola, ove ha svolto le sue mansioni sino alla sua riassegnazione a Bruxelles nell’interesse del servizio con decisione 18 marzo 2002. Con tale decisione il ricorrente è stato riassegnato col suo posto A7/A6 dalla DG «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda, alla stessa direzione generale a Bruxelles con effetto al 1° aprile successivo.

4        Il ricorrente ha chiesto con procedimento sommario, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 18 marzo 2002 e, dall’altro, che venisse disposta la sua immediata reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte presso la suddetta delegazione. Con ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 27 settembre 2002, causa T‑236/02 R, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑181 e II‑941), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta. Il ricorso del ricorrente contro tale ordinanza è stato anch’esso respinto con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2003, causa C‑399/02 P(R), Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I‑1417).

5        Parallelamente il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione 18 marzo 2002 con ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee respinto con sentenza 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621). Un ricorso del ricorrente avverso tale sentenza è pendente dinanzi alla Corte di giustizia (causa C‑59/06 P).

6        Con decisione del 15 ottobre 2002, la Commissione ha ordinato il trasloco, sotto la sua responsabilità, degli effetti personali del ricorrente che si trovavano ancora nell’alloggio da lui occupato a Luanda (in prosieguo: la «decisione del 15 ottobre 2002»). Un ricorso proposto dal ricorrente contro tale decisione è stato respinto con ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

7        In esecuzione della decisione del 15 ottobre 2002, la Commissione ha organizzato il trasloco dei beni del ricorrente, effettuato tra il 30 aprile ed il 2 maggio 2003. I suddetti beni sono stati quindi depositati in magazzino a Luanda.

8        Con lettera del 12 agosto 2003 la Commissione ha informato il ricorrente in merito ai dettagli dell’operazione di trasloco, dettagli riferiti nei documenti allegati a tale lettera. Quest’ultima era già allegata al controricorso depositato nella citata causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione.

9        Con nota del 16 febbraio 2005, ricevuta dal ricorrente nel corso dello stesso mese, quindi quasi due anni dopo il trasloco, quest’ultimo è stato segnatamente informato dell’invio dei suoi effetti personali e della sua autovettura in Italia (in prosieguo: la «nota del 16 febbraio 2005»).

10      Con lettera del 1° marzo 2005 il ricorrente ha chiesto l’invio «di un elenco dettagliato di quanto [gli] sar[ebbe] consegnato, con ovvia riserva di verificare se ed in quale misura il dichiarato corrisponda all’effettivo, nonché copia conforme all’originale della lettera di vettura relativa ai beni oggetto della consegna» (in prosieguo: la «richiesta del 1° marzo 2005»).

11      Non avendo ottenuto risposta alla sua richiesta del 1° marzo 2005, il ricorrente ha presentato un reclamo il 2 settembre 2005.

12      Il 17 novembre 2005 la Commissione ha inviato al ricorrente una polizza di carico («bill of lading») datata 11 gennaio 2005 ed un elenco dei suoi beni personali spediti da Luanda.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Il ricorrente ha proposto il presente ricorso l’8 aprile 2006.

14      Il 20 luglio 2006 la Commissione ha depositato il suo controricorso cui sono stati allegati, tra l’altro, copia della polizza di carico dell’11 gennaio 2005 (allegato B.7), copia della lettera del 17 novembre 2005 (allegato B.11), copia di un elenco dei beni depositati in custodia del 2 maggio 2003 (allegato B.12) e copia della nota del 12 agosto 2003 cui erano uniti numerosi allegati, in particolare l’inventario dettagliato e con indicazione del valore dei beni personali del ricorrente (allegato B.1).

15      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2006, il ricorrente ha chiesto un secondo scambio di memorie. Egli ha segnatamente motivato tale domanda facendo valere che intendeva «comunicare le sue osservazioni al Tribunale» riguardo all’argomento della Commissione secondo cui il ricorso sarebbe «diventato privo di oggetto».

16      In seguito alla domanda del ricorrente, il Tribunale ha deciso che occorreva un secondo scambio di memorie.

17      Il 16 aprile 2007, poiché il ricorrente non aveva presentato replica, il Tribunale ha deciso di constatare che la fase scritta del procedimento era chiusa.

18      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione implicita con la quale è stata rigettata la sua domanda del 1° marzo 2005 (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto della domanda del 1° marzo 2005» o la «decisione impugnata») con cui ha chiesto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di inviargli copia conforme all’originale della lettera di vettura inerente al presunto invio dei propri effetti personali dall’Angola verso l’Italia;

–        condannare la Commissione a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’adozione della decisione impugnata, la somma di EUR 10 000 (…) o qualunque altra somma, inferiore o superiore, che il Tribunale riterrà adeguata a tale titolo;

–        condannare la Commissione alle spese.

19      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile e/o respingerlo;

–        statuire secondo giustizia sulle spese ed in ogni caso condannare il ricorrente, ai sensi dell’art. 87, n. 3, [secondo] comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, alle spese sostenute dopo la notifica del controricorso.

20      Il ricorrente chiede al Tribunale, quale misura di organizzazione del procedimento, di disporre il rinvio della presente causa al Tribunale di primo grado, affinché essa sia riunita, per ragioni di connessione, alla citata causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, già pendente dinanzi a quest’ultimo giudice, ciò ai fini sia del dibattimento sia della pronuncia della sentenza.

21      In seguito alla definizione di tale causa con ordinanza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, citata, la domanda del ricorrente di rinviare la presente causa al Tribunale di primo grado affinché sia riunita alla causa suddetta è diventata priva di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire su tale domanda.

22      Con comunicazione del 31 luglio 2007, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla questione se, tenuto conto dei documenti ricevuti dal ricorrente, al più tardi il giorno della notifica del controricorso, il ricorso fosse diventato privo di oggetto e se, conseguentemente, vi fosse ancora luogo a statuire sulla causa. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nei termini impartiti.

 In diritto

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento

 Argomenti delle parti

23      La Commissione ritiene che la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della richiesta del 1° marzo 2005 debba essere dichiarata irricevibile per il motivo che è priva di oggetto e che quindi non vi è più luogo a statuire. Essa si riferisce in proposito all’ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2006, causa T‑176/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata). Essa sostiene in subordine che la domanda è irricevibile anche a causa dell’assenza, nel caso di specie, di un atto che arreca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’art. 90, n. 1, e dell’art. 91, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee.

24      Il ricorrente, benché sia stato invitato a presentare la replica, non ha risposto nei termini impartiti.

 Giudizio del Tribunale

25      Ai sensi dell’art. 75 del regolamento di procedura del Tribunale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 agosto 2007 (GU L 225, pag. 1) ed entrato in vigore il 1° novembre 2007, se il Tribunale constata che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire, può in qualsiasi momento, sentite le parti, adottare d’ufficio un’ordinanza motivata.

26      Come ha giustamente rilevato la Commissione, la domanda di annullamento è diventata priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire. Infatti il ricorrente ha ottenuto in sostanza tutto quello che aveva chiesto alla Commissione, al più tardi alla data della notifica del controricorso, il quale comprende tutti gli elementi menzionati al punto 14 della presente ordinanza.

27      Tale constatazione non è infirmata dalla formulazione letterale utilizzata dal ricorrente nelle sue conclusioni dirette all’annullamento per designare i documenti di cui richiede comunicazione alla Commissione.

28      In primo luogo, il ricorrente chiede l’invio di una copia della «lettera di vettura inerente il presunto invio dei propri effetti personali dall’Angola verso l’Italia». È certo che il ricorrente non ha ricevuto nessun documento, letteralmente così intitolato. Orbene, occorre interpretare la sua domanda al fine di determinare se uno o più dei documenti da lui effettivamente ottenuti vadano sostanzialmente considerati come la «lettera di vettura» richiesta.

29      Si deve necessariamente constatare al riguardo che, nel ricorso, il ricorrente formula a più riprese l’auspicio di poter anzitutto controllare i suoi beni personali nel luogo del loro deposito. Infatti egli motiva la sua domanda, tra l’altro, col timore di essere «impedi[to] (…) di effettuare alcun controllo in relazione [al luogo di deposito] dei beni». Egli sostiene altresì che le informazioni richieste sarebbero «indispensabili al fine di esercitare validamente un controllo almeno in ordine alla corrispondenza tra quanto spedito e quanto ricevuto in consegna». Pertanto egli chiede, in sostanza, un documento affidabile che precisi in dettaglio tutti i suoi beni personali che sono stati immagazzinati ed in seguito trasportati dall’Angola in Italia affinché egli possa controllare facilmente la consegna dei suoi beni personali.

30      Il documento effettivamente ricevuto dal ricorrente, in allegato alla lettera della Commissione del 17 novembre 2005, è una polizza di carico («bill of lading»). Tuttavia tale documento fa riferimento a 167 articoli costituiti da beni personali («167 items personal effects») ed all’autovettura del ricorrente. Tale documento è integrato dall’elenco completo dei suoi effetti personali che menziona anch’esso un totale di 167 colli, elenco ugualmente ricevuto dall’interessato. Pertanto si deve necessariamente constatare la corrispondenza tra, da un lato, gli oggetti cui si riferisce la polizza di carico e, dall’altro, l’elenco dei beni personali del ricorrente, in quanto tali documenti gli permettono di controllare i suddetti beni in maniera esatta.

31      Occorre inoltre ricordare che il ricorrente ha ricevuto copia anche della nota del 12 agosto 2003, menzionata al punto 8 della presente ordinanza, contenente una descrizione molto dettagliata del trasloco dei suoi effetti personali, in particolare un resoconto delle operazioni di prelievo dei suddetti effetti dall’abitazione del ricorrente a Luanda e del loro deposito in magazzino nella stessa città, datato 6 maggio 2003, due dichiarazioni delle persone responsabili del trasloco, datate 5 maggio 2003, ed un inventario di 167 colli con descrizione dettagliata del loro contenuto nonché l’indicazione del valore di ciascun collo in dollari statunitensi. La ricezione di tali documenti da parte del ricorrente è già stata constatata dal Tribunale di primo grado al punto 16 della citata ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione.

32      Ne consegue che il ricorrente ha di fatto ottenuto tutte le informazioni utili che gli permettono di esaminare e di verificare i suoi beni personali che la Commissione ha spedito dall’Angola in Italia. La sua domanda è stata quindi effettivamente soddisfatta al riguardo.

33      In secondo luogo, il ricorrente chiede una «copia conforme all’originale» del documento che constata il presunto invio dei suoi effetti personali. Anche supponendo che tale domanda venga interpretata come diretta alla consegna di una copia «certificata» conforme, si dovrebbe constatare che la Commissione ha accolto la domanda del ricorrente. Infatti, copie allegate ad una memoria di un’istituzione possono essere assimilate a copie certificate conformi salvo indizi contrari che, nel caso di specie, né sono stati invocati né risultano dagli atti del fascicolo.

34      Dato quanto precede, va constatato che la domanda del ricorrente è stata soddisfatta, al più tardi alla data della notifica del controricorso al ricorrente. Così la domanda di annullamento è diventata priva di oggetto e, di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento.

35      Ad abundantiam, va rilevato come emerga da una costante giurisprudenza che, perché un dipendente possa esperire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, occorre che conservi, anche dopo la presentazione del ricorso, un interesse personale all’annullamento della decisione presa nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 32; 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punti 28‑31, e 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

36      Occorre ricordare in proposito il contenuto delle informazioni comunicate al ricorrente (v. punti 14, 30 e 31 della presente ordinanza) nonché le ripetute richieste della Commissione al ricorrente di mettersi in contatto col trasportatore per risolvere qualsiasi questione pratica concernente il trasporto dei suoi beni personali. A tale proposito il ricorrente ammette di aver ricevuto la nota del 16 febbraio 2005 che l’informava dell’invio in Italia dei suoi effetti personali e della sua autovettura e l’invitava a mettersi d’urgenza in contatto col trasportatore indicatovi in modo da definire con lui le modalità di consegna dei suoi beni. Ne consegue che il ricorrente aveva già la possibilità di venire a conoscenza di tali informazioni prima della presentazione del ricorso.

37      Alla luce di tali considerazioni il ricorrente non ha fornito la prova del suo interesse originario e attuale ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata al più tardi al momento della ricezione del controricorso (v. punto 14). Ad abundantiam, le conclusioni dirette all’annullamento dovrebbero quindi essere dichiarate manifestamente irricevibili.

38      Dato tutto quanto precede, occorre concludere che le conclusioni dirette all’annullamento sono diventate prive di oggetto e, conformemente all’art. 75 del regolamento di procedura del Tribunale, non vi è più luogo a statuire. Ad abundantiam, tali conclusioni sono manifestamente irricevibili, poiché il ricorrente non ha più interesse ad agire.

 Sulle conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno

 Argomenti delle parti

39      Il ricorrente afferma che la decisione impugnata si inserisce nell’ambito delle azioni di mobbing di cui sarebbe stato vittima. Con tale decisione egli avrebbe inoltre ingiustamente subìto non soltanto «un patema d’animo transeunte, ma anche persistenti stati di ansia, oltre che disappunto e delusione» in seguito all’asserita impossibilità di rientrare in possesso dei suoi effetti personali. Ciò avrebbe comportato una riduzione della sua qualità di vita che giustifica un risarcimento del danno in misura pari ad EUR 10 000.

40      La Commissione, respingendo le censure formulate dal ricorrente, rileva che quest’ultimo non fornisce alcun elemento a sostegno delle sue asserzioni e che del resto pare improbabile che, dopo essersi disinteressato per più di un anno e mezzo del trasloco dei suoi effetti personali provenienti dalla sua abitazione a Luanda, poi della loro spedizione in Italia, egli possa lamentare di aver subìto uno stato di ansia o di patema d’animo dovuto al fatto di non aver ricevuto copia della lettera di vettura e di non aver recuperato i suoi beni.

41      Per di più, il ricorrente non avrebbe precisato gli elementi costitutivi del danno morale asserito, non assolvendo quindi l’onere di provare l’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione, la presenza di un danno effettivo e certo del danno nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di cui trattasi ed il danno lamentato, obbligo risultante da una giurisprudenza costante (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 febbraio 1988, causa 1/87, Picciolo/Commissione, Racc. pag. 711, punto 45, e 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens, Racc. pag. I‑2915, punti 25 e 26; sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2000, causa T‑164/98, Carraro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑157, punto 43).

 Giudizio del Tribunale

42      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

43      Occorre esaminare se le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno siano manifestamente infondate.

44      Secondo una giurisprudenza consolidata, il riconoscimento di una responsabilità in capo alla Comunità è subordinato alla presenza di un insieme di condizioni concernenti l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato. Basta che una di queste condizioni non sia soddisfatta perché il ricorso per risarcimento danni debba essere integralmente respinto, senza che occorra esaminare gli altri presupposti di tale responsabilità (v. sentenza del Tribunale di primo grado 10 novembre 2004, causa T‑165/03, Vonier/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1575, punto 78).

45      Nel caso di specie, quanto al danno morale lamentato dal ricorrente, è giocoforza constatare, come sostiene fondatamente la Commissione, che il ricorrente non ha assolto l’onere della prova ad esso incombente circa l’esistenza sia del danno in parola sia del nesso di causalità tra quest’ultimo ed il comportamento censurato. Peraltro le sue spiegazioni non permettono di verificare, foss’anche in maniera approssimativa, l’entità del preteso danno subìto.

46      Ne consegue che le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno vanno dichiarate manifestamente infondate.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

48      Conformemente all’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in caso di non luogo a provvedere il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

49      Nella fattispecie occorre tener conto del fatto che il ricorrente, anche prima della presentazione del presente ricorso, era in possesso delle informazioni precise e dettagliate concernenti il trasloco dei suoi effetti, in particolare dell’elenco dei suoi beni personali trasportati. Pertanto egli aveva già ottenuto, al momento della presentazione del ricorso, l’essenziale della sua attuale domanda, cioè i mezzi per controllare se l’insieme dei suoi effetti personali era stato effettivamente spedito dall’Angola in Italia.

50      In considerazione delle circostanze del caso di specie e segnatamente del fatto che il ricorrente si è ostinato a far prova di ostruzionismo nei confronti della Commissione rifiutando di cooperare con essa, quando invece quest’ultima ha continuamente agito nei suoi riguardi con sollecitudine e benevolenza, ed optando per la via contenziosa senza alcuna giustificazione, sarà operata una giusta valutazione dei fatti di causa decidendo che il ricorrente sopporta, oltre alle proprie spese, le spese della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento.

2)      Le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno sono respinte in quanto manifestamente infondate.

3)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese e tutte le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

Lussemburgo, 6 dicembre 2007

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l'italiano.