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Ricorso proposto il 24 marzo 2015 – ZZ / Commissione

(Causa F-47/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non accogliere la domanda di concessione retroattiva dell’assegno per figli a carico per i due figli della coniuge della ricorrente, i quali risiedono presso il suo domicilio una settimana su due, a partire dalla data del loro matrimonio nonché il versamento di un risarcimento.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 9 dicembre 2014, notificata il 16 dicembre 2014, ma soltanto nella parte in cui l’APN, dopo aver accolto il reclamo su tale punto e aver correttamente deciso di annullare la decisione del 19 giugno 2014 e di accordarle di conseguenza l’assegno per figli a carico e i benefici derivati, decide tuttavia di non accordarle retroattivamente il beneficio della concessione degli assegni in questione a partire dalla data del suo matrimonio, accordandole tale diritto all’assegno per figli a carico e i benefici derivati soltanto a partire dal 1° marzo 2014, ossia dal primo giorno del mese in cui la ricorrente ha presentato la sua domanda di riesame;

condannare in ogni caso la convenuta, a titolo risarcitorio e nell’ambito della competenza estesa al merito del Tribunale, al pagamento di una somma pari a EUR 33 375,99, eventualmente maggiorata nel corso del procedimento, a titolo di risarcimento del danno subìto, dovuto a colpa della convenuta, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale quale applicato in Belgio per gli anni in questione a partire dal 1° settembre 2011 e fino alla data della completa liquidazione;

in ogni caso, condannare la convenuta all’integralità delle spese, in conformità all’articolo 87, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.