Language of document : ECLI:EU:F:2012:176

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

5 dicembre 2012

Causa F‑109/12

Sabine Scheidemann

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione nell’ambito del quale il funzionario era promuovibile nella sua istituzione di origine – Domanda di beneficiare di una promozione retroattiva – Decisione esplicita di rigetto intervenuta dopo la decisione implicita – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Scheidemann, funzionaria della Commissione europea, chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 20 dicembre 2011, recante rigetto della sua domanda di beneficiare di una promozione retroattiva con efficacia a partire dal 1° gennaio 2010.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorso dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini – Decisione esplicita successiva – Atto confermativo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Il termine di tre mesi per proporre un reclamo avverso un atto lesivo, previsto dall’articolo 90 dello Statuto, è di ordine pubblico e non è nella disponibilità né delle parti né del giudice, in quanto esso è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza dei rapporti giuridici, nonché la certezza del diritto. Spetta quindi al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato.

Il fatto che l’istituzione non abbia rilevato, nella fase della risposta al reclamo amministrativo, che quest’ultimo era tardivo e, pertanto, irricevibile, o che essa abbia addirittura espressamente precisato che il ricorrente poteva ancora proporre un ricorso giurisdizionale, è ininfluente riguardo alla ricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, circostanze del genere non possono avere l’effetto di derogare al sistema dei termini imperativi istituiti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto e ancor meno di dispensare il Tribunale della funzione pubblica dall’obbligo ad esso incombente di verificare il rispetto dei termini statutari.

(v. punti 17 e 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 settembre 2005, Krahl/Commissione, T‑358/03, punto 35, e giurisprudenza citata; 15 gennaio 2009, Braun-Neumann/Parlamento, T‑306/08 P, punto 37, e giurisprudenza citata

2.      Il rigetto esplicito di una domanda, intervenuto dopo una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, costituisce un atto meramente confermativo, che non può permettere al funzionario interessato di proseguire il procedimento precontenzioso facendo decorrere nei suoi confronti un nuovo termine per la presentazione di un reclamo. Inoltre, anche se l’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto prevede che la decisione esplicita di rigetto, intervenuta dopo la decisione implicita ma entro il termine di ricorso, fa nuovamente decorrere il termine, tale regola riguarda solo il termine di ricorso concesso contro una decisione di rigetto di un reclamo e non si applica al termine di reclamo concesso contro una decisione di rigetto di una domanda. Infatti, detto articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto è una disposizione specifica, concernente le modalità di computo dei termini di ricorso, che dev’essere interpretata letteralmente e restrittivamente.

(v. punti 18 e 19)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 luglio 2011, Coedo Suárez/Consiglio, F‑73/10, punti 37 e 38, e giurisprudenza citata