Language of document : ECLI:EU:F:2011:129

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 settembre 2011

Causa F-89/10

François-Carlos Bovagnet

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Spese scolastiche – Nozione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Bovagnet chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato il rimborso della quota delle spese scolastiche da lui sostenute e connesse alla partecipazione ai fondi di investimento e di rotazione dell’istituto scolastico privato frequentato dai suoi due figli.

Decisione:      La decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 è annullata nella parte in cui è negato al ricorrente il rimborso della quota delle spese scolastiche da lui sostenute e connesse alla partecipazione ai fondi di investimento e di rotazione dell’istituto scolastico privato frequentato dai suoi due figli. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la differenza tra l’importo dell’indennità scolastica concesso e quello che risulterebbe dal calcolo di detta indennità comprensivo delle spese sostenute per la partecipazione ai fondi di investimento e di rotazione dell’istituto scolastico privato frequentato dai suoi due figli, fatto salvo il rispetto del limite del massimale fissato dall’art. 3 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. La Commissione sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Spese scolastiche – Nozione

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 3, n. 1)

2.      Funzionari – Ricorso – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

1.      La nozione statutaria di «spese scolastiche» è una nozione autonoma il cui contenuto non può dipendere dalle denominazioni esistenti o dalle classificazioni operate sul piano nazionale, ma dipende dalla natura stessa e dagli elementi costitutivi della spesa da rimborsare.

Ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell’indennità scolastica prevista dall’art. 3 dell’allegato VII dello Statuto, adottate dalla Commissione, le spese scolastiche coprono le spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento. Orbene, così formulate, le spese scolastiche coprono sia le spese che consentono ad uno studente di avere accesso all’istituto di insegnamento (spese di iscrizione) sia le spese che gli consentono di seguire i corsi e di partecipare con profitto ai programmi dello stesso istituto (spese di frequenza). Dato che l’insegnamento scolastico può essere dispensato solo in seno ad infrastrutture adeguate che richiedono spese di funzionamento, le spese connesse a tali infrastrutture e a tale funzionamento sono spese che consentono ad uno studente di avere prima accesso ad una scuola, poi di frequentare quest’ultima. Tali spese, che corrispondono alla partecipazione ai fondi di investimento e di rotazione di un istituto scolastico privato, sono così, per la loro finalità e destinazione, spese scolastiche rimborsabili a titolo di indennità scolastica purché il totale di quest’ultima non superi il massimale mensile previsto dall’art. 3, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto.

(v. punti 22, 23 e 32)

2.      Una domanda diretta ad ottenere da un’istituzione il pagamento ad un suo funzionario di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto rientra nella nozione di «controversie di carattere pecuniario» ai sensi dell’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, distinguendosi nel contempo dalle azioni per responsabilità esercitate dai dipendenti contro le loro istituzioni per ottenere il risarcimento danni. Ai sensi dello stesso articolo, il Tribunale della funzione pubblica dispone in tali controversie di una competenza anche di merito, che gli conferisce l’incarico di risolverle esaustivamente e di pronunciarsi quindi su tutti i diritti e gli obblighi del funzionario, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite. Ne consegue che, nelle controversie di carattere pecuniario, il Tribunale della funzione pubblica dispone di una competenza che gli consente di condannare l’istituzione convenuta al pagamento di importi determinati e maggiorati, se del caso, da interessi di mora.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weiβenfels/Parlamento, punti 65, 67 e 68

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione, punti 33 e 92 nonché giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑49/08, Giannini/Commissione, punti 39‑42; 13 aprile 2011, causa F‑105/09, Scheefer/Parlamento, punto 68