Language of document : ECLI:EU:F:2013:34

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

13 marzo 2013

Causa F‑91/10

AK

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 43, primo comma, dello Statuto – Redazione tardiva dei rapporti di evoluzione della carriera – Danno morale – Perdita di un’opportunità di essere promosso»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AK chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, del 24 novembre 2009, recante rigetto della sua domanda diretta, da una parte, al risarcimento del danno che asserisce di aver subito a seguito della mancata redazione dei rapporti di evoluzione della carriera (in prosieguo: il o i «REC»), per i periodi 2001/2002, 2004, 2005 e 2008, e, dall’altra, all’avvio di un’indagine amministrativa riguardante asseriti fatti configuranti molestie psicologiche; in secondo luogo, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

Decisione: La Commissione è condannata a versare ad AK la somma di EUR 15 000 quale risarcimento del suo danno morale. La Commissione è condannata a versare ad AK la somma di EUR 4 000 quale risarcimento della perdita di un’opportunità di essere promossa ad un grado superiore al grado A 5 o equivalente prima del 1° marzo 2008. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da AK.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Redazione tardiva dei rapporti di evoluzione della carriera – Funzionario collocato a riposo a seguito di invalidità permanente e totale – Conservazione dell’interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 53, 78, 90 e 91)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Tardività – Illecito amministrativo che arreca un danno morale – Presupposti – Funzionario collocato a riposo a seguito di invalidità permanente e totale – Entità del danno

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Violazione dell’obbligo di esecuzione di una sentenza di annullamento entro un termine ragionevole – Illecito dell’amministrazione

(Art. 266 TFUE)

4.      Ricorso dei funzionari – Competenza estesa al merito – Risarcimento del danno materiale connesso alla perdita di un’opportunità – Valutazione – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

1.      Un funzionario collocato a riposo d’ufficio per invalidità, sia che la possibilità della sua reintegrazione sia puramente ipotetica oppure del tutto reale, mantiene, in linea di principio, un interesse ad essere risarcito per il danno da lui effettivamente subito a seguito del ritardo intervenuto nella redazione dei suoi rapporti di evoluzione della carriera. Ciò non dispensa tuttavia il detto funzionario dal rispettare i criteri per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, in particolare la condizione secondo la quale, per ottenere un risarcimento, egli deve provare di aver subito un danno reale e certo.

(v. punti 33 e 35)

Riferimento:

Corte: 27 gennaio 1982, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81 (punto 9); 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione, C‑198/07 P

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, Stott/Commissione, T‑99/95 (punto 72)

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09 (punto 117, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑401/11 P); 13 settembre 2011, AA/Commissione, F‑101/09 (punto 78)

2.      L’amministrazione deve vegliare alla redazione periodica dei rapporti di evoluzione della carriera alle date imposte dallo Statuto o da norme adottate in applicazione di quest’ultimo e all’adozione regolare di detti rapporti, sia per motivi di buona amministrazione sia per salvaguardare gli interessi dei funzionari. Pertanto, in assenza di circostanze particolari, l’amministrazione commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità quando adotta i rapporti di evoluzione della carriera con ritardo.

Il ritardo intervenuto nella redazione dei rapporti di evoluzione della carriera è tale, di per sé, da ledere il funzionario per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dalla mancanza di un siffatto rapporto in un momento in cui devono essere prese decisioni che lo riguardano. In quest’ottica, è ammissibile la domanda, da parte di un funzionario collocato a riposo d’ufficio per invalidità, di risarcimento del danno morale, reale e certo, risultante dallo stato di incertezza e di inquietudine quanto al suo futuro lavorativo nel quale la mancanza di rapporti di evoluzione della carriera lo ha potuto indurre quando egli era in servizio. Ciò vale tanto più in quanto il rapporto di evoluzione della carriera costituisce una prova scritta e formale quanto alla qualità del lavoro compiuto dal detto funzionario durante il periodo considerato.

Per contro, qualora le prospettive di reintegrazione del funzionario collocato a riposo d’ufficio per invalidità siano ipotetiche, quest’ultimo non può più far valere, per il periodo che decorre dal suo collocamento a riposo d’ufficio, un danno morale, reale e certo, risultante da uno stato di incertezza e di inquietudine quanto al suo futuro lavorativo, poiché appunto tale futuro lavorativo è ipotetico.

(v. punti 49, 60 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 maggio 1997, Burban/Parlamento, T‑59/96 (punto 68); 23 ottobre 2003, Lebedef/Commissione, T‑279/01 (punti 55 e 56); 30 settembre 2004, Ferrer de Moncada/Commissione, T‑246/02 (punto 68)

3.      L’istituzione da cui proviene l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Al riguardo, poiché l’esecuzione di una siffatta sentenza richiede l’adozione di un certo numero di provvedimenti amministrativi, l’istituzione dispone di un termine ragionevole per conformarsi alla detta sentenza. Di conseguenza, un’istituzione viola l’articolo 266 TFUE e commette un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione quando, in assenza di difficoltà particolari di interpretazione della sentenza di annullamento o di difficoltà pratiche, essa ometta di adottare provvedimenti concreti di esecuzione di tale sentenza entro un termine ragionevole.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1997, Apostolidis e a./Commissione, T‑81/96 (punto 37)

Tribunale della funzione pubblica: 17 aprile 2007, C e F/Commissione, F‑44/06 e F‑94/06 (punti 60, 63‑67)

4.      A condizione di essere sufficientemente suffragata, la perdita di un’opportunità, come quella, in particolare, di essere promosso prima, costituisce un danno materiale risarcibile. Il funzionario collocato a riposo d’ufficio per invalidità conserva il diritto di chiedere il risarcimento della perdita di un’opportunità di essere promosso, anche se le sue prospettive di ritorno in servizio sono ipotetiche, perché tale perdita di opportunità ha potuto arrecargli pregiudizio mentre egli era in servizio e può ripercuotersi sull’ammontare dell’indennità di invalidità che gli è versata, nonché sull’ammontare della pensione di anzianità che gli sarà successivamente concessa.

Per determinare l’importo del risarcimento da versare per la perdita di un’opportunità, occorre, dopo aver individuato la natura dell’opportunità di cui il funzionario è stato privato, determinare la data dalla quale egli avrebbe potuto beneficiare di tale opportunità, poi quantificare la detta opportunità e, infine, precisare quali siano state per lui le conseguenze economiche di tale perdita di opportunità. Per di più, quando ciò sia possibile, l’opportunità di cui un funzionario è stato privato dev’essere determinata obiettivamente, sotto forma di un coefficiente matematico risultante da un’analisi precisa. Tuttavia, qualora la detta opportunità non possa essere quantificata in questo modo, è ammesso che il danno subito possa essere valutato ex aequo et bono.

(v. punti 69, 91 e 92)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 10 novembre 2010, UAMI/ Simões Dos Santos, T‑260/09 P (punto 104)

Tribunale della funzione pubblica: AA/Commissione, cit. (punti 81, 83, 93 e 94)