Language of document : ECLI:EU:F:2013:214

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

13 dicembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Termine di ricorso – Lingua di rigetto del reclamo – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Copia di un atto introduttivo firmato trasmessa per telefax entro il termine di ricorso – Assenza di identità tra tale copia e l’originale firmato trasmesso successivamente – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑2/13,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, E. Perillo e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale a mezzo posta il 7 gennaio 2013, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, inteso, da un lato, all’annullamento della decisione implicita mediante la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l’applicazione alla sua retribuzione del coefficiente correttore previsto per l’Angola e il versamento di tale retribuzione in euro a norma degli articoli 12 e 13 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché all’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto del suo reclamo del 21 maggio 2012, e inteso, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento dei danni che tali decisioni gli avrebbero cagionato.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dispone quanto segue:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; (...)

(…)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura, intitolato «Deposito degli atti processuali», così dispone:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(...)

6.      [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. (...)

(...)».

4        Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento di procedura:

«1.      I termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea] e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

(...)

b)       un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. (...);

(...)

d)       i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;

e)       i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.      Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno [lavorativo].

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea vale anche per il Tribunale.

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti all’origine della controversia

5        Il ricorrente è stato assegnato alla delegazione della Commissione a Luanda (Angola), quale funzionario in prova a partire dal 16 giugno 2000, e poi quale funzionario titolare a partire dal 16 marzo 2001.

6        Il 29 ottobre 2001, mentre apriva della corrispondenza pervenuta alla delegazione con la valigia diplomatica proveniente dalla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio), il ricorrente sarebbe venuto in contatto con una polvere bianca contenente, a suo dire, tracce del bacillo dell’antrace.

7        A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è rimasto in congedo per malattia presso il suo domicilio in Tricase (Italia).

8        Con decisione del 18 marzo 2002, il ricorrente è stato riassegnato, a partire dal 1º aprile 2002, alla sede di Bruxelles (in prosieguo: la «decisione di riassegnazione»), dove però di fatto non ha mai preso servizio.

9        Nel corso del mese di agosto dell’anno 2002, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione di riassegnazione. Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto tale ricorso. Questa sentenza è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), che ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale dell’Unione europea ha, in particolare, annullato la decisione di riassegnazione. Infine, con ordinanza del 3 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (C‑617/11 P), la Corte ha respinto l’impugnazione che il ricorrente aveva proposto contro detta sentenza.

10      Con decisione del 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, ha collocato il ricorrente a riposo a far data dal 31 maggio 2005 e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità stabilita a norma dell’articolo 78, terzo comma, del medesimo statuto (in prosieguo: la «decisione di collocamento a riposo»).

11      Il ricorrente ha contestato la decisione di collocamento a riposo, la quale è stata annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06). Pronunciandosi sull’impugnazione proposta contro tale sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato quest’ultima con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P), ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, dove essa è stata registrata con il numero di ruolo F‑41/06 RENV.

12      Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, oggetto di un’impugnazione attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente inteso all’annullamento della decisione di collocamento a riposo.

13      Con lettera del 24 ottobre 2011, il ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, prima frase, dello Statuto, intesa in sostanza ad ottenere che la Commissione applichi alla sua retribuzione, versata a partire dal mese di maggio 2001, il coefficiente correttore previsto dagli articoli 12 e 13 dell’allegato X dello Statuto (in prosieguo: la «domanda del 24 ottobre 2011»).

14      La Commissione non ha esplicitamente risposto alla domanda del 24 ottobre 2011 entro il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto. Pertanto, deve ritenersi che, alla scadenza di tale termine, la Commissione abbia adottato, il 24 febbraio 2012, una decisione implicita di rigetto.

15      Con nota del 21 maggio 2012, il ricorrente ha proposto un reclamo a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, prima frase, dello Statuto avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda del 24 ottobre 2011 (in prosieguo: il «reclamo del 21 maggio 2012»).

16      Con decisione del 14 agosto 2012, redatta in lingua francese, la Commissione ha esplicitamente respinto il reclamo del 21 maggio 2012, il quale era stato redatto in lingua italiana, lingua materna del ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 14 agosto 2012»). Costui afferma di aver preso conoscenza della decisione suddetta il 19 settembre 2012.

17      Inoltre, in un reclamo del 24 ottobre 2012, trasmesso lo stesso giorno per telefax e che riguarda decisioni diverse da quelle contestate dal ricorrente nella presente causa, quest’ultimo ha chiesto alla Commissione, in via generale, che detta istituzione, «qualora non l’abbia già fatto, [gli] invii quam celerrime le traduzioni in lingua italiana di qualsivoglia nota, comunicazione et similia con data posteriore al 1° luglio 2012» che non sia stata redatta in lingua italiana.

18      Il ricorrente, nella sua risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, ha asserito che, a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, il reclamo del 21 maggio 2012 non era stato respinto dalla decisione del 14 agosto 2012, bensì aveva costituito l’oggetto di una decisione implicita di rigetto in data 21 settembre 2012.

19      Non risulta da alcun documento del fascicolo che la Commissione, a seguito del ricevimento del reclamo del 24 ottobre 2012, abbia trasmesso al ricorrente una versione in lingua italiana della decisione del 14 agosto 2012.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«[–      annullare la] decisione (...), comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda del 24 ottobre 2011 (…);

[–      annullare l’]atto, comunque formatosi, di ripulsa (...), da parte della Commissione, del reclamo del 21 maggio 2012 (…);

[–      annullare la decisione] del 14 agosto 2012 (...), redatta in lingua non italiana, (...) ricevuta [da esso] ricorrente in data 19 settembre 2012 (...);

[–      condannare la] Commissione a versar[gli], per ogni mese a partire dal maggio 2001 e fino all’ultimo mese della sua assegnazione, anche solo de iure, al servizio presso la Delegazione della Commissione in Angola (...), i denari risultanti dalla differenza (...) tra quanto [egli] avrebbe dovuto correttamente percepire se fosse stato, iure, applicato al suo stipendio mensile il coefficiente correttore (...) fissato per l’Angola (...), e quanto effettivamente [egli] percepì a titolo della remunerazione spettantegli (...);

[–      condannare la] Commissione a versar[gli], su ogni differenza retributiva, gli interessi a titolo di risarcimento per la mora di quest’ultima nel corrispondere i relativi denari, nella misura del 10% (...), con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno in cui ogni rata mensile della remunerazione (...) fu erogata ovvero avrebbe dovuto esser[gli] erogata (...) e fino all’effettiva erogazione delle differenze retributive medesime;

[–      condannare la] Commissione a versar[gli], su ogni differenza retributiva, dei denari a titolo di compensazione per l’erosione del potere d’acquisto della moneta, nella misura della variazione, su base annuale, dell’indice del costo della vita per Bruxelles, di cui all’articolo 1 dell’Allegato XI allo Statuto, ed altrimenti denominato “indice internazionale di Bruxelles”, ovvero di altro indice del medesimo tenore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusto ed equo applicare al caso di specie, con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno in cui ogni rata mensile fu erogata ovvero avrebbe dovuto esser[gli] erogata (...) e fino all’effettiva erogazione della medesima;

[–      condannare la] Commissione a rifonder[gli] tutte le spese, diritti ed onorari di questa procedura giurisdizionale».

21      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

«–      dichiarare il ricorso irricevibile per litispendenza o, in via sussidiaria, sospendere la presente causa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) oppure lettera d), del regolamento di procedura (...);

–      in via ulteriormente sussidiaria, respingere il ricorso come manifestamente infondato;

–      condannare il ricorrente al pagamento delle spese (...)».

 Sulla ricevibilità

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

22      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

23      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che i documenti del fascicolo forniscano informazioni sufficienti per decidere e delibera di applicare la sopra citata disposizione del proprio regolamento di procedura.

 Sulla fissazione del termine di ricorso

24      Risulta dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto che, quando una persona contemplata da quest’ultimo ha presentato dinanzi all’APN un reclamo avverso un atto che gli arreca pregiudizio, tale autorità deve notificare la propria decisione motivata all’interessato entro un termine di quattro mesi a partire dal giorno della presentazione del reclamo, e che, alla scadenza di tale termine, la mancata risposta al reclamo equivale ad una decisione implicita di rigetto impugnabile con un ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto.

25      A norma dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, il ricorso deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo o, eventualmente, dalla data di scadenza del termine di risposta – ossia quattro mesi – qualora il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo.

26      A norma dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, «[s]e il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno [lavorativo]».

27      Infine, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, «[i] termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

28      Nel caso di specie, risulta dai documenti del fascicolo che la decisione del 14 agosto 2012, recante rigetto del reclamo proposto avverso la decisione implicita, è stata trasmessa all’interessato il 19 settembre 2012, cosicché il termine di tre mesi e dieci giorni per la presentazione di un ricorso contro tale decisione scadeva il 29 dicembre 2012. Tuttavia, dato che tale 29 dicembre era un sabato ed il 30 dicembre una domenica, la scadenza del termine suddetto deve essere spostata a lunedì 31 dicembre 2012, primo giorno lavorativo successivo, e ciò in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura.

29      Tale conclusione non può essere infirmata dall’obiezione del ricorrente secondo cui, essendo egli di madrelingua italiana, la decisione del 14 agosto 2012, notificatagli dalla Commissione in lingua francese, sarebbe stata da lui «non perfettamente compresa nella parte motiva».

30      Infatti, è giocoforza constatare che, nella specie, dopo aver preso conoscenza, il 19 settembre 2012, della decisione del 14 agosto 2012, il ricorrente non ha chiesto alla Commissione di trasmettergli una versione in lingua italiana di tale decisione. Pertanto, già solo per questo motivo, il ricorrente non può far valere una qualsivoglia proroga del termine di ricorso, il quale ha cominciato a decorrere dal 19 settembre 2012 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 7 febbraio 2001, Bonaiti Brighina/Commissione, T‑118/99, punti da 16 a 19; ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑9/13, punto 24).

31      Dalle considerazioni sopra esposte risulta che il termine di ricorso scadeva, come si è constatato al punto 28 della presente ordinanza, il 31 dicembre 2012.

 Sulle modalità di presentazione degli atti processuali

32      Occorre ricordare che i termini di ricorso sono perentori, essendo stati istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Spetta al giudice dell’Unione verificare, anche d’ufficio, se tali termini siano stati debitamente rispettati (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑113/11, punto 17).

33      Spetta inoltre soltanto al ricorrente seguire con attenzione lo svolgimento del procedimento e, in particolare, dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini previsti (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, punto 32), fermo restando che non è compito del Tribunale ovviare alla mancanza di diligenza di un ricorrente (ordinanza della Corte dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, punto 23).

34      Stanti tali considerazioni, occorre esaminare se il presente ricorso sia stato proposto nel rispetto delle norme che stabiliscono imperativamente le modalità di presentazione degli atti processuali.

35      A questo proposito, è importante ricordare che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[l]’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte». Inoltre, sebbene il paragrafo 6 del medesimo articolo consenta l’impiego di qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, la validità di una comunicazione effettuata mediante tali mezzi tecnici è subordinata alla condizione che «l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato [nella] cancelleria [del Tribunale] entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale».

36      Quindi, l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura prevede che la data di trasmissione alla cancelleria del Tribunale della copia dell’originale firmato dell’atto introduttivo venga presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso a condizione che l’originale firmato dell’atto introduttivo venga effettivamente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi al ricevimento della copia suddetta.

37      Il rispetto di questa condizione implica che la versione trasmessa per telefax alla cancelleria sia la copia conforme dell’originale firmato inviato successivamente. Occorre quindi che la versione trasmessa per telefax sia la fotografia della versione originale e non già un altro documento, quand’anche quest’ultimo dovesse presentare lo stesso contenuto, solo in forma diversa (v., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa decisa dalla sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, paragrafo 157; ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑127/12, punto 17).

38      Tali esigenze sono esposte molto chiaramente nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale, dell’11 luglio 2012, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 260, pag. 6), applicabili nella fattispecie. Infatti, il punto 38 di tali istruzioni – l’adozione delle quali è prevista dall’articolo 120 del regolamento di procedura – stabilisce che, «[a]i fini dell’osservanza dei termini processuali, il deposito di una memoria o di un atto processuale per fax vale soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo detto deposito». Il punto 39 delle medesime istruzioni dispone che «[l]’originale firmato di ciascun atto processuale è spedito senza indugio, subito dopo l’invio tramite fax, senza apportarvi correzioni o modifiche[; i]n caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».

39      Occorre aggiungere che, da un lato, il requisito dell’identità tra l’atto introduttivo depositato per telefax e l’originale di tale atto mira a garantire che la possibilità – prevista dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura – di adire il giudice dell’Unione mediante uno dei mezzi tecnici di comunicazione di cui dispone il Tribunale non pregiudichi il carattere perentorio dei termini processuali e le esigenze di certezza del diritto e di parità fra le parti che tali termini intendono tutelare. Dall’altro lato, il suddetto requisito di identità mira a consentire al Tribunale di verificare, quando riceve l’originale firmato dell’atto introduttivo del giudizio, la perfetta corrispondenza di tale atto alla versione trasmessa per telefax, mediante un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del contenuto di questi documenti (conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot, cit. supra, paragrafi 164 e 166; ordinanza Marcuccio/Commissione, F‑127/12, cit., punto 19).

40      Di conseguenza, ai fini del deposito regolare di qualsiasi atto processuale, l’articolo 34 del regolamento di procedura, ed in particolare i suoi paragrafi 1 e 6, disciplinanti la possibilità di prendere in considerazione come data di presentazione di un ricorso quella della trasmissione per telefax di una copia dell’originale firmato, impongono al rappresentante della parte di sottoscrivere di suo pugno l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo medesimo originale nella cancelleria del Tribunale al più tardi nei dieci giorni successivi.

41      Ciò premesso, qualora consti retrospettivamente che l’originale firmato dell’atto che viene materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione per telefax non reca, quanto meno, una sottoscrizione identica a quella figurante sul documento telecopiato, tale elemento è sufficiente per constatare che questi due documenti sono differenti, quand’anche le sottoscrizioni siano state effettivamente apposte dalla medesima persona (ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2013, Marcuccio/Commissione, F‑131/12, punto 22, confermata in sede di impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑283/13 P, punto 14).

42      Infatti, poiché non spetta al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, è evidente che, quando la sottoscrizione apposta su uno dei due documenti non è identica a quella apposta sull’altro, il documento telecopiato non è una copia dell’originale firmato dell’atto che è stato depositato a mezzo posta (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 13 novembre 2001, F/Corte dei conti, T‑138/01 R, punti 8 e 9; ordinanze del Tribunale del 28 giugno 2013, Marcuccio/Commissione, F‑44/11, punto 37, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑504/13 P, e Marcuccio/Commissione, F‑127/12, cit., punto 21).

43      Ne consegue che, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

44      Nella specie, occorre osservare che il documento presentato quale copia dell’«originale firmato» dell’atto introduttivo del giudizio è pervenuto nella cancelleria del Tribunale, a mezzo telefax, il 31 dicembre 2012. Successivamente, la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta, il 7 gennaio 2013, un documento presentato quale supposto originale firmato del suddetto atto introduttivo.

45      Orbene, risulta dall’esame dell’originale firmato dell’atto introduttivo pervenuto per posta nella cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2013 che la sottoscrizione apposta dall’avvocato del ricorrente è chiaramente diversa da quella che compare sul documento che era stato trasmesso per telefax il 31 dicembre 2012.

46      Date tali circostanze, occorre constatare che il telefax non era una riproduzione fedele dell’originale firmato dell’atto introduttivo depositato successivamente. Ne consegue che la data di ricevimento del documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, ricordato al punto 34 della presente ordinanza, sia stato rispettato.

47      Pertanto, nel caso di specie, ai fini del rispetto dei termini processuali, soltanto la data di deposito in cancelleria dell’originale firmato dell’atto introduttivo, ossia il 7 gennaio 2013, può essere presa in considerazione. Orbene, poiché il termine di ricorso era scaduto il 31 dicembre 2012, tale atto introduttivo è stato presentato tardivamente.

48      Ad abundantiam, occorre osservare che, anche supponendo possibile ritenere che – come asserisce il ricorrente – la decisione del 14 agosto 2012 non abbia risposto al reclamo del 21 maggio 2012 e che, di conseguenza, la Commissione abbia risposto a quest’ultimo mediante una decisione implicita in data 21 settembre 2012, il ricorso sarebbe comunque, anche in tal caso, tardivo. Infatti, in un’ipotesi siffatta, il termine di ricorso di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, sarebbe del pari scaduto il 31 dicembre 2012.

49      Dall’insieme delle considerazioni sopra svolte risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto, comunque, manifestamente irricevibile in ragione della sua tardività.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

51      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed essere condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 13 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.