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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 - Strack / Commissione

(Causa F-119/07) 

(Funzione pubblica - Funzionari - Procedura di conciliazione - Atto che arreca pregiudizio - Art. 73 dello statuto - Consolidamento - Indennità provvisoria)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Cologna, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Annullamento di varie decisioni della Commissione che respingono le richieste del ricorrente di avviare una procedura di conciliazione, di intervento rapido, di adottare misure per risolvere conflitti, nonché di pagare un anticipo in base all'art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura. Domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione della Commissione europea 26 febbraio 2007 che rifiuta il pagamento al sig. Strack di un'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 19, n. 4, della regolamentazione comune è annullata.

Il ricorso, per il resto, è respinto.

La Commissione sopporta, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal sig. Strack.

Il sig. Strack sopporta la metà delle sue spese.

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1 - GU C 183 del 19.7.2008, pag. 32.