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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 21 dicembre 2018 – A e a. / Finnair Oyj

(Causa C-832/18)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrenti: A e a.

Resistente: Finnair Oyj

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento n. 261/2004 1 debba essere interpretato nel senso che un passeggero ha diritto a una nuova compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, qualora abbia ricevuto una compensazione pecuniaria per un volo cancellato, il vettore aereo che effettua il volo riprenotato sia lo stesso del volo cancellato e anche il volo riprenotato in seguito al volo cancellato subisca, rispetto all’orario di arrivo previsto, un ritardo tale da giustificare una compensazione pecuniaria.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il vettore aereo operativo possa invocare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, qualora, a seguito di un follow-up tecnico da parte del costruttore dell’aeromobile, relativo a un apparecchio già in uso, il pezzo oggetto del documento in questione sia di fatto trattato come pezzo «on condition», vale a dire come pezzo utilizzato fino a quando non si guasti, e il vettore aereo operativo si sia preparato alla sostituzione del pezzo di cui trattasi tenendo sempre disponibile un pezzo di ricambio.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.