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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 19 ottobre 2018 – Mitnitsa Varna / "Schenker" EOOD

(Causa C-655/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Mitnitsa Varna

Resistente: "Schenker" EOOD

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, alla luce delle concrete circostanze del procedimento principale, il furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisca una sottrazione al regime di deposito doganale che implichi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per infrazione doganale a carico del titolare dell’autorizzazione.

Se la condanna al pagamento del controvalore delle merci oggetto dell’infrazione doganale – nella specie: la sottrazione al regime di deposito doganale –, abbia natura di sanzione amministrativa a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e se sia ammissibile una disposizione nazionale che preveda, accanto all’irrogazione della sanzione pecuniaria, anche tale adempimento pecuniario. Se la disciplina di cui trattasi soddisfi i criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva delle sanzioni sanciti nell’articolo 42, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento per le violazioni della normativa doganale dell’Unione.

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1 GU 2013, L 269, pag. 1.