Language of document : ECLI:EU:F:2008:111

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

11 settembre 2008

Causa F‑121/06

David Spee

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Retribuzione – Artt. 28 e 29 dello Statuto del personale dell’Europol – Scatti accordati sulla base della valutazione – Retroattività delle norme da applicare – Metodo di calcolo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione stipulata sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea relativo all’istituzione di un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale il sig. Spee chiede l’annullamento della decisione del direttore dell’Europol 5 luglio 2006, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del direttore di concedergli l’avanzamento di un solo scatto, nonché la condanna dell’Europol a concedergli un avanzamento di due scatti a far data dal 1° novembre 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Ricorso – Presupposti per la ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Statuto del personale dell’Europol, artt. 92, nn. 1 e 2, e 93)

2.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Avanzamento biennale di scatto

(Statuto dei funzionari, art. 45; Statuto del personale dell’Europol, artt. 28 e 29)

1.      Il ricorso di un dipendente dell’Europol diretto contro una decisione del suo direttore è ricevibile solo se l’interessato ha previamente presentato al detto direttore un reclamo e se quest’ultimo è stato oggetto di un rigetto esplicito o implicito, come previsto dagli artt. 92 e 93 dello Statuto del personale dell’Europol, redatti negli stessi termini degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari. Ogni censura non fatta valere nel reclamo amministrativo previo dev’essere respinta in quanto irricevibile. Il detto reclamo si considera presentato non quando è inviato all’Europol, ma quando perviene a quest’ultimo.

(v. punti 30, 31 e 55)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punti 8 e 13); 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 7), e 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 7)

Tribunale di primo grado: 29 marzo 1990, causa T‑57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II‑143, punti 8 e 9); 27 novembre 1990, causa T‑7/90, Kobor/Commissione (Racc. pag. II‑721, punti 34 e 35), e 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punti 31 e 33)

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑19 e II‑A‑1‑33, punto 28), e 17 luglio 2007, causa F‑141/06, Hartwig/Parlamento e Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28)

2.      Il sistema di determinazione dei gradi e degli scatti attuato in seno all’Europol prevede due esercizi distinti il cui regime giuridico applicabile è diverso; il primo è la valutazione a cui si procede ai sensi dell’art. 28 dello Statuto del personale dell’Europol, e il secondo è l’avanzamento di scatto, previsto dall’art. 29 dello stesso Statuto, che è equiparabile alla promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto dei funzionari. Nessuna norma impone che l’avanzamento di scatto sia disciplinato dalle norme di valutazione applicabili all’epoca della redazione della valutazione. Pertanto, nel caso in cui una modifica delle disposizioni interne dell’Europol in materia di avanzamento di scatto si verifichi dopo la valutazione, il contesto normativo pertinente per adottare una decisione di avanzamento di scatto è costituito, in mancanza di disposizioni transitorie, dalle disposizioni interne vigenti alla data della sua adozione.

(v. punti 40, 44 e 46)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 marzo 2006, cause riunite T‑209/02 e T‑210/04, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑79 e II‑A‑2‑335, punti 63 e 64)