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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 10 gennaio 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Causa C-17/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità 1 , nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 2 , come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 3 , e l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 4 , debbano essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, o un certificato A1, rilasciato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, vincola i giudici dello Stato membro in cui il lavoro è prestato nel determinare la legislazione applicabile, non solo al regime di sicurezza sociale, ma anche al diritto del lavoro, quando tale legislazione definisce gli obblighi dei datori di lavoro e i diritti dei dipendenti, sicché, al termine del dibattimento in contraddittorio, tali giudici possono scartare i citati certificati solo se, in base ad un esame degli elementi concreti raccolti nel corso dell’indagine giudiziaria che ha permesso di accertare che tali certificati erano stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e dei quali l’ente emittente adito aveva omesso di tenere conto entro un termine ragionevole, tali giudici ravvisano una frode costituita, nel suo elemento oggettivo, dall’inosservanza delle condizioni previste da una delle citate disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e, nel suo elemento soggettivo, dall’intenzione della persona sottoposta a procedimento di aggirare o di eludere le condizioni di rilascio del certificato in parola, per ottenerne il relativo vantaggio.

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1     GU L 74, pag. 1.

2     Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 028 pag. 1).

3     Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1).

4     GU L 284, pag. 1.