Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

13 novembre 2008

Causa F‑90/07

Amadou Traore

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura del ricorrente – Riassegnazione – Interesse del servizio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Traore chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione 19 gennaio 2007 del direttore del servizio esterno della direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione, recante rigetto della sua candidatura al posto di incaricato d’affari ad interim della delegazione della Commissione nel Togo, in secondo luogo, della decisione 12 dicembre 2006 del direttore della direzione delle risorse dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid, recante rigetto della sua candidatura al posto di capo delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania e, in terzo luogo, delle decisioni di nomina dei sigg. M. e S. ai rispettivi posti suddetti, nonché la condanna della Commissione al pagamento di un risarcimento, valutato in EUR 3 500, per i pretesi danni morale e materiale subiti.

Decisione: La decisione 12 dicembre 2006 del direttore delle risorse dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid, recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania, e la decisione di nomina del sig. S. al detto posto sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Posto vacante – Rinuncia dell’autorità che ha il potere di nomina ad una procedura di copertura di un posto dichiarato vacante a favore di una riassegnazione di un funzionario con il suo posto

(Statuto dei funzionari, artt. 4 e 29)

2.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1; allegato I, sub A)

3.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale al riguardo, essa potrebbe rinunciare ad una procedura di copertura di un posto dichiarato vacante e adottare un provvedimento di riassegnazione di un funzionario con il suo posto, provvedimento non soggetto alle disposizioni degli artt. 4 e 29 dello Statuto, soltanto per motivi obiettivi relativi all’interesse del servizio e che essa ha l’obbligo di spiegare.

(v. punti 49 e 50)

Riferimento:

Corte: 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei conti (Racc. pag. 641, punto 22)

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1993, causa T‑32/92, Rasmussen/Commissione (Racc. pag. II‑765, punto 37), e 27 novembre 2003, cause riunite T‑331/00 e T‑115/01, Bories e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑309 e II‑1479, punti 150‑153)

2.      Eccettuata la funzione di capo unità, per la quale lo Statuto, all’allegato I, sub A, contiene norme specifiche in materia di determinazione del livello del posto da coprire, discende dai principi generali del diritto che disciplinano l’organizzazione della funzione pubblica comunitaria che il livello di un posto da coprire dev’essere deciso in considerazione dell’importanza dei compiti attribuiti alla funzione di cui trattasi e alla luce del solo interesse del servizio. L’art. 7, n. 1, dello Statuto sancisce espressamente quest’ultimo obbligo.

(v. punto 83)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 maggio 1995, causa T‑10/94, Kratz/Commissione (Racc. pag. II‑1455, punti 56‑60); 16 ottobre 1996, causa T‑36/94, Capitanio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1279, punto 57); 16 ottobre 1996, causa T‑37/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑461 e II‑1301, punto 56), e 19 febbraio 1998, causa T‑3/97, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 30)

Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F‑122/05, Economidis/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑179 e II‑A‑1‑725)

3.      Salvo che in casi particolari, l’annullamento della decisione impugnata da un funzionario costituisce, di per se stessa, un risarcimento adeguato e, in linea di massima, sufficiente del danno morale eventualmente subito da tale funzionario.

(v. punto 114)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 febbraio 1992, causa T‑165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II‑367, punto 118); 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 82), e 11 settembre 2002, causa T‑89/01, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑803, punto 97)