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Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-637/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, in relazione all’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 1 , non avendo rispettato, ogni anno dal 1° gennaio 2005, in modo sistematico e costante, il valore limite giornaliero applicabile alla concentrazione di PM10 nelle zone dell’area di Budapest (HU0001) e della valle del Sajó (HU0008);

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, in relazione all’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, non avendo rispettato, ogni anno dall’11 giugno 2011 – tranne che nel 2014 –, in modo sistematico e costante, il valore limite giornaliero applicabile alla concentrazione di PM10 nelle zone dell’area di Pécs (HU0006);

dichiarare che l’Ungheria, dall’11 giugno 2010, è venuta meno all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, in relazione all’allegato XV, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, sancito in particolare al secondo comma di tale articolo, secondo cui il periodo di superamento deve essere il più breve possibile;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A partire dal 1° gennaio 2005, il valore limite giornaliero di PM10 risulta essere stato superato in due zone di qualità dell’aria e, a partire dall’11 giugno 2011, in una zona ulteriore. A causa di tale violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in relazione all’allegato XI, della direttiva 2008/50, l’Ungheria, contrariamente a quanto disposto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva, non ha adottato alcuna misura adeguata nell’ambito dei piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento dei valori limite fosse il più breve possibile.

L’inefficacia delle misure di cui trattasi risulta, tra l’altro, dal periodo di superamento dei valori limite, dal livello e dall’evoluzione dei suddetti e dall’esame svolto in modo dettagliato dei piani per la qualità dell’aria adottati dalle autorità ungheresi.

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1 GU 2008, L 152, pag. 1.