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Ricorso proposto il 5 ottobre 2108 – Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-628/18)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, nonché alla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, o non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/1034,

condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penale di EUR 7 224 al giorno, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, poiché è venuta meno all'obbligo di notifica delle misure per il recepimento delle direttive 2014/65/UE e 2016/1034/UE,

condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di un importo forfettario di EUR 1978 al giorno, moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, per un importo minimo forfettario di EUR 496 000, e

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2016/1034/UE gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva citata e a comunicarle immediatamente alla Commissione. Poiché la Repubblica di Slovenia, fino alla scadenza di detto termine, non ha comunicato alla Commissione le misure per il recepimento delle direttive citate, quest'ultima ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Con il suo ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di un importo forfettario e di una penale giornaliera.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 luglio 2017.

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