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Ricorso proposto l’11 ottobre 2018 – Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-636/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare

da un lato, che, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale di NO2 dal 1° gennaio 2010 nei seguenti 12 agglomerati e zone di qualità dell’aria: Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi-Pirenei (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano-Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione-Rodano-Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell’Arve Rodano-Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario di NO2 dal 1° gennaio 2010 nei seguenti 2 agglomerati e zone di qualità dell’aria: Parigi (FR04A01) e Lione Rodano-Alpi (FR20A01), la Repubblica francese ha continuato a non adempiere gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa1 , letto in combinato disposto con l’allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall’entrata in vigore dei valori limiti nel 2010,

e

dall’altro lato, che la Repubblica francese, dall’11 giugno 2010, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l’allegato XV alla suddetta direttiva, e in particolare l’obbligo, previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di vigilare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 2010 i valori limite annuali e orari di NO2 sono stati superati in maniera sistematica e persistente rispettivamente in 12 e 2 zone. Tali superamenti costituiscono, in quanto tali, una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l’allegato XI a tale direttiva.

Nonostante la suddetta violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI alla direttiva 2008/50/CE, la Repubblica francese non ha adottato, contrariamente a quanto previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, misure efficaci in piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

L’inefficacia di tali misure emerge, inter alia, dalla durata del periodo di superamento dei valori limite, dal livello di tali superamenti e della loro evoluzione nonché dall’analisi dettagliata di ogni piano adottato dalle autorità francesi per le 12 zone in questione.

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1 GU L 152, pag. 1.