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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dall’Axa Mediterranean Holding, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-405/11, Axa Mediterranean / Commissione

(Causa C-54/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, S.A. (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;

accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata; e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T-405/11, Axa Mediterranean Holding, S.A./Commissione 1 , contro cui è proposta la presente impugnazione. La sentenza ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione europea, del 12 gennaio 2011 2 , relativa all’«avviamento finanziario» disciplinato dall’articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all’imposta sulle società.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto commessi nella sentenza impugnata quanto all’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in riferimento alla nozione di «selettività».

In particolare, la ricorrente fa valere che il Tribunale:

avrebbe commesso un errore nella determinazione del sistema di riferimento durante la prima fase dell’analisi di selettività;

avrebbe commesso un errore nella determinazione dell’obiettivo in base al quale comparare le diverse situazioni di fatto e di diritto durante la seconda fase dell’analisi di selettività;

di conseguenza, avrebbe altresì commesso un errore nella ripartizione dell’onere della prova e nell’applicazione del principio di proporzionalità;

in subordine, avrebbe commesso un errore nella sua analisi relativa all’asserita assenza di prova del nesso di causalità tra l’impossibilità per le imprese di fusioni transfrontaliere e l’acquisizione di partecipazioni estere, e

in subordine, avrebbe commesso un errore nell’escludere la separabilità della misura in funzione della quota di controllo.

Oltre a mantenere un ragionamento giuridicamente errato, il Tribunale avrebbe sostituito, in alcuni dei punti summenzionati, il ragionamento della decisione con un proprio distinto ragionamento, incorrendo in tal modo in ulteriori errori di diritto.

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1     Sentenza del 15 novembre 2018, Axa Mediterranean/Commissione (T‑405/11, non pubblicata, EU:T:2018:780).

2     Decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).