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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) il 5 dicembre 2019 – Repubblika / Il-Prim Ministru

(Causa C-896/19)

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Parti

Ricorrente: Repubblika

Convenuto: Il-Prim Ministru

Questioni pregiudiziali

Se il secondo [comma] dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti separatamente o in combinato disposto, possano essere ritenuti applicabili con riferimento alla validità giuridica degli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione di Malta.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il potere del Primo Ministro nella procedura di nomina dei membri della magistratura a Malta debba essere ritenuto conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta, considerato altresì alla luce dell’articolo 96A della Costituzione, entrato in vigore nel 2016.

Qualora il potere del Primo Ministro non fosse conforme, se tale fatto debba essere preso in considerazione ai fini delle future nomine o se debba incidere altresì sulle nomine in precedenza intervenute.

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