Language of document : ECLI:EU:C:2017:806

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 25 ottobre 2017 (1)

Causa C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

contro

Demeures terre et tradition SARL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 17 – Agenti commerciali indipendenti – Diritto dell’agente commerciale ad un’indennità o alla riparazione del danno dopo l’estinzione del contratto di agenzia – Prassi nazionale che esclude il diritto all’indennità in caso di risoluzione del contratto da parte del preponente durante il periodo di prova stipulato nel contratto»






 Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), verte sull’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia ila Conseils et mise en relations (CMR) SARL e la Demeures terre et tradition SARL (in prosieguo: la «DTT») in merito ad una domanda, formulata dalla CMR, di pagamento di un’indennità compensativa in riparazione del pregiudizio derivante dall’estinzione del contratto di agenzia commerciale che la vincolava alla DTT.

3.        La presente causa verte sull’applicabilità delle disposizioni della direttiva 86/653, e in particolare dell’articolo 17, nelle situazioni in cui le parti di un contratto di agenzia commerciale hanno stipulato in quest’ultimo un periodo di prova durante il quale il contratto è stato risolto dal preponente. Oltre alla questione della liceità della stipulazione di un periodo di prova avente l’effetto di escludere l’applicazione delle disposizioni della direttiva 86/653, e in particolare dell’articolo 17, ai contratti normalmente disciplinati da tale direttiva, la presente causa darà alla Corte l’opportunità di esaminare la più ampia questione consistente nel determinare quali aspetti del contratto di agenzia commerciale siano armonizzati in forza di tale direttiva.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

4.        Il secondo e il terzo considerando della direttiva 86/653 così recitano:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno del[l’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

5.        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.      Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2.      Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

6.        Gli articoli da 13 a 20 della direttiva 86/653 sono contenuti nel capitolo IV della stessa, intitolato «Conclusione e estinzione del contratto di agenzia». L’articolo 14 di tale direttiva è così formulato:

«Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due parti dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato».

7.        Ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/653:

«1.      Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso.

2.      Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi».

8.        L’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2.      a)      L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:

–        abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

–        il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. (…)

b)      L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c)      La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3.      L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

–        che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

–        e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente».

9.        L’articolo 18 della medesima direttiva è formulato come segue:

«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:

a)      quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

b)      quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

c)      quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia».

10.      Infine, l’articolo 19 di tale direttiva prevede che «[l]e parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale».

 Diritto francese

11.      La Repubblica francese ha trasposto l’articolo 17 della direttiva 86/653 nel proprio diritto nazionale optando per il regime di cui al paragrafo 3 di detta disposizione.

12.      A tale riguardo, l’articolo L134-12 del codice di commercio prevede quanto segue:

«In caso di cessazione dei propri rapporti con il preponente, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità compensativa in riparazione del pregiudizio subito.

L’agente commerciale decade dal diritto alla riparazione se, nel termine di un anno dall’estinzione del contratto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Il diritto alla riparazione spetta parimenti agli aventi causa dell’agente commerciale qualora l’estinzione del contratto sia dovuta al decesso dell’agente».

 Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

13.      Il 2 dicembre 2011, la DTT, in qualità di preponente, ha concluso con la CMR un contratto di agenzia commerciale relativo alla vendita di case unifamiliari. Tale contratto prevedeva un periodo di prova di dodici mesi, al termine del quale esso sarebbe stato considerato a tempo indeterminato, con facoltà per entrambe le parti di risolverlo durante tale periodo di prova mediante un preavviso di quindici giorni entro il primo mese e poi di un mese una volta decorso il primo mese. Il contratto di agenzia commerciale fissava come obiettivo la realizzazione di 25 vendite l’anno.

14.      Con lettera del 12 giugno 2012, la DTT ha comunicato alla CMR la propria decisione di risolvere il contratto in questione, alla scadenza del termine di preavviso contrattuale di un mese. Tale decisione era motivata dal mancato conseguimento dell’obiettivo fissato da detto contratto, in quanto la CMR aveva realizzato soltanto una vendita in cinque mesi.

15.      Con atto del 20 marzo 2013, la CMR ha citato la DTT dinanzi al tribunal de commerce d’Orléans (tribunale commerciale di Orléans, Francia) per ottenere il pagamento, in particolare, di un’indennità compensativa in riparazione del pregiudizio derivante dall’estinzione del contratto di agenzia commerciale. Con sentenza del 30 gennaio 2014, tale giudice ha accolto parzialmente le domande della CMR.

16.      Il 14 febbraio 2014, la DTT ha interposto appello avverso tale sentenza. Con sentenza del 18 dicembre 2014, la cour d’appel d’Orléans (Corte d’appello di Orléans, Francia) ha annullato parzialmente la sentenza del tribunal de commerce d’Orléans (tribunale commerciale di Orléans). In particolare, tale organo giurisdizionale ha considerato che l’indennità compensativa prevista all’articolo L134-12 del code de commerce (codice di commercio) non era dovuta in caso di risoluzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova.

17.      La CMR ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). Come affermato dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) nel suo rinvio, in primo luogo, la sentenza della cour d’appel d’Orléans (Corte d’appello di Orléans) aveva applicato una giurisprudenza costante della sezione commerciale, finanziaria ed economica della Cour de cassation (Corte di cassazione), ai sensi della quale il diritto all’indennità conosce un’eccezione qualora il contratto di agenzia commerciale sia risolto durante il periodo di prova. In secondo luogo, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha rilevato che la direttiva 86/653 non fa riferimento ad un eventuale periodo di prova, cosicché un tale periodo potrebbe essere stipulato dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, senza che ciò costituisca una violazione del diritto dell’Unione. Infine, in terzo luogo, essa ha rammentato, con riferimento alla giurisprudenza della Corte, che la direttiva 86/653 mira a tutelare l’agente commerciale nel suo rapporto con il preponente e che occorre interpretare l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, di essa in un senso che contribuisca a tale tutela.

18.      Di conseguenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 17 della direttiva 86/653 (…) si applichi quando l’estinzione del contratto di agenzia commerciale interviene durante il periodo di prova in esso stipulato».

19.      Hanno presentato osservazioni scritte la DTT, i governi francese e tedesco nonché la Commissione europea.

 Analisi

20.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653. Più in generale, la questione sollevata dal giudice del rinvio tende a far verificare la compatibilità con la direttiva 86/653 della sua giurisprudenza in materia di contratti di agenzia commerciale, secondo la quale lo statuto dell’agente commerciale, quale previsto dalla direttiva 86/653, diventa efficace soltanto al termine del periodo di prova.

 Osservazioni preliminari

21.      Occorre anzitutto ricordare che la direttiva 86/653 è applicabile nell’ambito di una controversia tra due parti di un contratto di agenzia commerciale residenti in Francia e che non presenta alcun altro elemento di estraneità (3).

22.      A tale riguardo, va rilevato, in particolare, che è pacifico che la direttiva 86/653 abbia lo scopo di armonizzare le normative degli Stati membri riguardanti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale (4), come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della stessa. Infatti, la logica iniziale della direttiva 86/653 era volta a creare una parità di trattamento per i preponenti che esercitavano la loro attività nel mercato interno facendo ricorso ad agenti commerciali e, al fine di investire ed esercitare la propria attività, i preponenti hanno bisogno di sapere con quali regole si devono confrontare quando occorre risarcire o retribuire gli agenti commerciali a cui fanno ricorso (5).

23.      In tale ordine di idee, la Corte ha dichiarato, da una parte, che gli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653 assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico e, dall’altra, che il regime istituito a tal fine da detta direttiva ha carattere imperativo (6).

 Sulla funzione del regime di indennizzo previsto dall’articolo 17 della direttiva 86/653

24.      In via preliminare, occorre, in un primo tempo, interrogarsi sulla funzione del regime di indennizzo previsto dall’articolo 17 della direttiva 86/653. La Corte ha già avuto l’opportunità, segnatamente nelle sentenze Honyvem Informazioni Commerciali (7) e Marchon Germany (8) di fornire alcune precisazioni a tale riguardo (9).

25.      Occorre anzitutto tenere presenti alcune caratteristiche del funzionamento del contratto di agenzia commerciale. Benché il lavoro dell’agente commerciale consista essenzialmente nel negoziare la conclusione di operazioni commerciali e nel creare nuove relazioni commerciali per il preponente, l’agente commerciale ha diritto ad una provvigione – in linea di principio – soltanto qualora una determinata operazione sia conclusa grazie al suo intervento, come risulta, in particolare, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 86/653. Tuttavia, una volta creata, una relazione con un cliente può dare luogo ad una serie di operazioni senza che l’agente intervenga nuovamente. Il lavoro precedente è quindi ricompensato volta per volta. È in tale contesto che occorre valutare la natura del regime di indennizzo previsto dall’articolo 17 della direttiva 86/653.

26.      Da quanto precede, risulta che un pregiudizio economico ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 86/653 può derivare dal fatto che la risoluzione del contratto sia avvenuta una volta che l’agente commerciale ha ottenuto un nuovo cliente. Infatti, in tale ipotesi, le provvigioni versate fino al momento della risoluzione non rispecchierebbero l’ammontare del plusvalore generato per il preponente (10). Ne consegue che il meccanismo di indennizzo mira non già a sanzionare la risoluzione del contratto o a concedere una pensione alimentare all’agente a causa dell’estinzione del contratto, bensì a ricompensare il lavoro precedente dell’agente commerciale. Il diritto dell’agente commerciale ad un’indennità compensativa del pregiudizio subito, previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 86/653, dipende quindi dalla prestazione di detto agente nel corso della durata del contratto e dai vantaggi che il preponente continua a trarre da tale lavoro (11). Pertanto, l’indennizzo dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto rientra anch’esso nell’obbligo di controprestazione del preponente. Per contro, va da sé che all’agente non sarà concesso alcun compenso qualora quest’ultimo non abbia fornito servizi che abbiano creato un vantaggio economico per il preponente.

 Sulla natura e sugli effetti giuridici della stipulazione di un periodo di prova

27.      In un secondo tempo, occorre interrogarsi sulla natura e sugli effetti giuridici della stipulazione di un periodo di prova in generale.

28.      Sebbene la Corte non abbia ancora avuto l’opportunità di pronunciarsi sulla natura di un periodo di prova nell’ambito dei contratti di agenzia commerciale, dalla sua giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, e segnatamente dalla sentenza Nisttahuz Poclava (12), risulta tuttavia che un periodo di prova ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di verificare l’idoneità e le capacità del lavoratore di esercitare le funzioni affidate a quest’ultimo. A differenza del contratto di agenzia commerciale, il contratto di lavoro è caratterizzato dall’obbligo del lavoratore di fornire non già un risultato, bensì un servizio. L’agente commerciale esercita la propria professione in maniera autonoma, mentre il contratto di lavoro implica un vincolo di subordinazione tra il datore di lavoro e il lavoratore. È per questa ragione che, nell’ambito di un contratto di lavoro, il periodo di prova consente inoltre di formare e di guidare il nuovo lavoratore. Tale esigenza non sussiste nella relazione tra il preponente e l’agente commerciale.

29.      Tali due tipi di contratto sono tuttavia paragonabili per quanto riguarda la loro natura di contratti intuitu personae. Il contratto di agenzia commerciale stabilisce parimenti un rapporto contrattuale permanente (13) caratterizzato da una relazione di fiducia tra le parti contraenti. Da quanto precede, deriva che, nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale, il fatto di facilitare la risoluzione del contratto, se del caso, affinché una parte contrattuale non sia vincolata ad una controparte non rispondente alle sue aspettative, si presenta parimenti come l’unico scopo della stipulazione di un periodo di prova. Infine, mi sembra importante sottolineare che lo stesso impegno contrattuale, vale a dire l’obbligo di fornire la prestazione e la controprestazione, non è influenzato da detta stipulazione. In altri termini, non può ritenersi che il contratto di agenzia commerciale non sia «concluso in via definitiva» fino al termine del periodo di prova. Il contratto è concluso in via definitiva fin dalla sua sottoscrizione.

 Sulla liceità della stipulazione di un periodo di prova nei contratti di agenzia commerciale

30.      Occorre innanzitutto trattare brevemente la questione se un periodo di prova possa essere stipulato – in generale – dalle parti di un contratto di agenzia commerciale disciplinato dalla direttiva 86/653. Benché il giudice del rinvio non abbia formulato la questione pregiudiziale in tal senso, la motivazione della sua decisione, nonché le osservazioni scritte della DTT, si concentrano essenzialmente su tale aspetto.

31.      Il giudice del rinvio e la DTT sembrano supporre che il regime di indennizzo previsto dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 non sia applicabile in caso di estinzione del contratto durante il periodo di prova. Più precisamente, essi ritengono che un contratto che preveda un periodo di prova non sia concluso in via definitiva, ragion per cui lo statuto dell’agente commerciale non sarebbe ancora applicabile. Secondo una giurisprudenza costante del giudice del rinvio, un agente commerciale non può, per tutta la durata di un eventuale periodo di prova, invocare i diritti conferitigli dalla direttiva 86/653.

32.      La DTT afferma quindi che, in assenza di un divieto di stipulazione di un periodo di prova nella direttiva 86/653, lo statuto dell’agente commerciale non è applicabile a causa degli effetti giuridici attribuiti a tale periodo di prova dal diritto nazionale. In tale contesto, la DTT sostiene che né la direttiva 86/653 né la giurisprudenza della Corte ad essa relativa si riferiscono ad un’eventuale periodo di prova e che quest’ultimo potrebbe quindi essere stipulato dalle parti di un contratto di agenzia commerciale in modo conforme al diritto dell’Unione.

33.      Orbene, va ricordato che, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 288, paragrafo 3, TFUE, la direttiva 86/653 si limita a prescrivere il risultato da raggiungere, mentre lascia alle autorità nazionali la scelta in merito alla forma e ai mezzi. Come risulta dai suoi considerando secondo e terzo, nonché dalla giurisprudenza della Corte, tale direttiva mira segnatamente a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti (14). A tale riguardo, va rilevato che la Corte ha più volte sottolineato il carattere imperativo del regime di indennizzo previsto dagli articoli 17 e 19 della direttiva 86/653 (15), che ha lo scopo – in combinato disposto con le norme previste dagli articoli 14 e 15 di tale direttiva (16) – di completare il sistema di protezione degli agenti commerciali istituito da detta direttiva (17). Inoltre, la Corte ha precisato che le regole di indennizzo enunciate dagli articoli 17 e 18 di detta direttiva assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico (18). Ne consegue che le disposizioni del diritto nazionale devono contribuire affinché sia conseguito lo scopo imperativo della direttiva 86/653, consistente nel garantire all’agente commerciale un livello elevato di protezione.

34.      Tuttavia, la direttiva 86/653 non contiene alcuna menzione di un eventuale periodo di prova. Fintanto che il diritto dell’Unione non si pronuncia sulla sua ammissibilità, propenderei – al pari della DTT, dei governi francese e tedesco, nonché della Commissione – a considerare che la sua stipulazione rientra, in linea di principio, nella libertà contrattuale delle parti. Tuttavia, dato l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva 86/653, l’applicazione di quest’ultima e l’effetto utile dei diritti in essa sanciti non devono poter essere esclusi dagli effetti giuridici attribuiti ad un periodo di prova in diritto interno. Diversamente ragionando, l’applicabilità delle norme imperative della direttiva 86/653 dipenderebbe dal diritto nazionale (19).

 Gli effetti di un periodo di prova sull’articolo 17 della direttiva 86/653

35.      Occorre pertanto esaminare i possibili effetti di un periodo di prova sul diritto dell’agente commerciale ad un compenso ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 86/653 e determinare i limiti che sarebbero eventualmente applicabili a tali effetti alla luce delle norme imperative di detta direttiva.

36.      L’ambito di applicazione e la portata dell’articolo 17 della direttiva 86/653 devono essere determinati tenendo conto del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (20). A tale riguardo, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653 deve avvenire alla luce dell’obiettivo perseguito da quest’ultima e del sistema da essa istituito (21).

 La formulazione della direttiva 86/653

37.      Al fine di procedere all’interpretazione di tale disposizione, occorre, anzitutto, fare riferimento, in primo luogo, alla sua formulazione. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 86/653, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, «dopo l’estinzione del contratto», un’indennità o la riparazione del danno subito. L’estinzione del contratto è quindi la condizione al verificarsi della quale tale diritto sorge per l’agente commerciale. Ciò accade quando le parti pongono fine all’esecuzione del contratto, vale a dire ai loro obblighi sinallagmatici.

38.      Un tale effetto si produce quando una parte decide di risolvere – se del caso, a condizioni attenuate (22) – un contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova. Come ho già sottolineato, la stipulazione di un periodo di prova ha lo scopo di facilitare la risoluzione del contratto affinché una parte contrattuale non sia più vincolata ad una controparte non rispondente alle sue aspettative. Parimenti, non si deve considerare che l’esecuzione del contratto di agenzia commerciale inizi soltanto al termine del periodo di prova.

39.      A tale riguardo, la formulazione di varie disposizioni della direttiva 86/653, compreso l’articolo 17, osta a che il periodo di prova sia interpretato nel diritto nazionale come un periodo durante il quale l’esecuzione del contratto non è ancora iniziata e lo statuto dell’agente commerciale non è quindi applicabile. Secondo il suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 86/653 si applica alle disposizioni legislative che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti, laddove l’agente commerciale è colui che, in qualità di intermediario, è incaricato in maniera permanente, tra l’altro, di trattare per un’altra persona la vendita o l’acquisto di merci. Ai sensi della direttiva 86/653, quindi, un rapporto tra un agente commerciale e un preponente esiste a partire dal momento in cui è stato concluso un contratto avente per oggetto la vendita o l’acquisto di merci da parte di una parte contrattuale per la controparte, indipendentemente dalla questione se tale attività sia realizzata o meno durante un periodo di prova.

40.      In forza del suo articolo 1, la protezione conferita dalla direttiva 86/653 è imperativa a partire dalla conclusione del contratto e non può essere esclusa da alcun accordo contrattuale delle parti, come risulta dall’articolo 19 di tale direttiva, che precisa che le parti di un contratto di agenzia commerciale non possono derogare alle disposizioni degli articoli 17 e 18 di detta direttiva a detrimento dell’agente commerciale. Il diritto nazionale non può quindi qualificare tale contratto se non come contratto di agenzia commerciale. Un’esclusione dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione non può avere luogo.

41.      Inoltre, occorre notare che il carattere «permanente» dell’obbligo dell’agente commerciale imposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 non è rimesso in discussione dalla stipulazione di un periodo di prova. Tale requisito ha lo scopo di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 86/653 un ordine unico che non riguardi alcun’altra operazione in futuro (23). Inoltre, la possibilità di risolvere il contratto non inficia il carattere permanente dell’obbligo, poiché è sufficiente che l’agente commerciale abbia vocazione ad esercitare un incarico permanente, anche in una situazione in cui tale vocazione non sia realizzata a causa di una risoluzione del contratto da parte del preponente. Ne consegue che il periodo di prova non mira a creare, di norma, una situazione soltanto temporanea. Non può quindi ritenersi che un breve periodo di prova esuli dall’ambito di applicazione del meccanismo di indennizzo previsto dall’articolo 17 della direttiva 86/653 in quanto il rapporto non sarebbe «permanente». In virtù della funzione di detto meccanismo e dello scopo della direttiva 86/653, il regime è applicabile qualora l’estinzione del contratto possa comportare un pregiudizio economico per l’agente commerciale.

42.      Deve dunque ritenersi che una risoluzione del contratto durante il periodo di prova dia luogo – esattamente come nel caso di un contratto a tempo indeterminato – ad una «estinzione» ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 86/653, caratterizzata dalla cessazione degli obblighi contrattuali principali.

 L’economia generale della direttiva 86/653

43.      Tale conclusione è corroborata dall’interpretazione sistematica dell’articolo 17 della direttiva 86/653. Il periodo di prova non riguarda gli obblighi derivanti dal contratto, bensì le modalità dell’estinzione di quest’ultimo. Esso rientra quindi nell’ambito di applicazione della medesima categoria di norme contenute negli articoli 14 e 15 della direttiva 86/653 che disciplinano la conclusione e l’estinzione del contratto di agenzia commerciale. Mentre un contratto a tempo determinato si estingue alla scadenza del suo termine, un contratto a tempo indeterminato può essere risolto mediante preavviso. Lo stesso vale per un contratto concluso con un periodo di prova, con la sola differenza che le condizioni di risoluzione possono, se del caso (24), essere attenuate. Il meccanismo e gli effetti della risoluzione rimangono tuttavia i medesimi.

44.      Per tutti i casi relativi all’estinzione del contratto previsti dagli articoli 14 e 15, la direttiva 86/653 istituisce, all’articolo 17, senza distinzioni, un meccanismo unico di indennizzo dopo l’estinzione del contratto. Dall’economia generale della direttiva 86/653 risulta pertanto che tale regime si applica a prescindere dal procedimento che ha portato all’estinzione del contratto.

45.      Peraltro, il periodo di prova non figura tra le eccezioni all’applicabilità del meccanismo di indennizzo elencate tassativamente all’articolo 18 della direttiva 86/653. Secondo tale disposizione, il compenso di cui all’articolo 17 di detta direttiva non è dovuto in tre casi, cioè, in primo luogo, qualora vi sia stata un’inadempienza imputabile all’agente commerciale che giustifica, ai sensi del diritto nazionale, la risoluzione immediata del contratto, in secondo luogo, qualora l’agente commerciale receda dal contratto e, in terzo luogo, qualora, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale ceda ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. L’estinzione del contratto durante un periodo di prova non rientra in alcuna di tali categorie. Inoltre, la Corte ha già avuto l’opportunità di rammentare che le eccezioni alla regola dell’articolo 17 della direttiva 86/653, elencate all’articolo 18 di detta direttiva, devono essere interpretate restrittivamente (25) e non possono quindi essere estese ad una nuova categoria quale la risoluzione del contratto durante il periodo di prova.

 Lo scopo della direttiva 86/653

46.      Alla luce della finalità della direttiva 86/653, come si è ricordato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, dal sistema di indennizzo in questione deriva che quest’ultimo esclude qualsiasi interpretazione dell’articolo 17 di detta direttiva che possa andare a detrimento dell’agente commerciale (26). Per quanto riguarda l’applicazione, da parte del giudice del rinvio, dell’articolo 17 della direttiva 86/653 in caso di estinzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova convenuto, il fatto di ammettere la stipulazione di un tale periodo non può comportare che l’agente commerciale sia privato dei diritti che gli spettano in virtù dell’applicazione dell’articolo 17 di detta direttiva. Ne consegue che non si deve escludere per principio qualsiasi diritto dell’agente commerciale ad un indennizzo in forza del regime istituito dall’articolo 17 della direttiva 86/653 quando l’estinzione del contratto di agenzia commerciale interviene durante il periodo di prova in esso stipulato.

47.      Il carattere imperativo del meccanismo di protezione dei diritti dell’agente commerciale è confermato dall’articolo 19 della direttiva 86/653, che vieta alle parti di derogare agli articoli 17 e 18 di questa stessa direttiva a detrimento dell’agente commerciale (27). Orbene, il fatto di inserire nel contratto la previsione di un periodo di prova durante il quale il regime istituito dagli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653 non è applicabile equivale chiaramente ad una siffatta deroga.

48.      Inoltre, come hanno correttamente rilevato il governo tedesco e la Commissione, il fatto di escludere l’applicazione del meccanismo di indennizzo previsto dagli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653 semplicemente attraverso la stipulazione di un periodo di prova aprirebbe la porta agli abusi. Ciò rischierebbe di incoraggiare l’elusione, da parte dei preponenti, delle norme relative alla protezione dell’agente commerciale mediante la previsione di lunghi periodi di prova al termine dei quali non sarebbe dovuto alcun compenso per gli affari procurati dall’agente commerciale al suo preponente.

49.      Tale risultato sarebbe in contrasto con le disposizioni imperative della direttiva 86/653 sotto due aspetti, vale a dire, il rifiuto di qualsiasi indennizzo in caso di estinzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova porterebbe all’estensione delle eccezioni al godimento dei diritti attribuiti – elencate tassativamente dall’articolo 18 della direttiva 86/653 – abbassando al contempo il livello di protezione voluto da tale direttiva.

50.      Infine, l’applicabilità del meccanismo di indennizzo previsto dall’articolo 17 della direttiva 86/653 fin dall’inizio del periodo di prova non comporta che il rapporto di agenzia commerciale non possa mai essere risolto senza il pagamento di un’indennità e che, pertanto, gli interessi del preponente non siano sufficientemente presi in considerazione. Infatti, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 prevede in modo imperativo e senza eccezioni preliminari un compenso finanziario, ma soltanto «se e nella misura in cui» l’attività dell’agente commerciale abbia portato ad uno sviluppo sostanziale delle relazioni commerciali del preponente producendo effetti al di là della durata del contratto di agenzia. Inoltre, il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze (28). A tale riguardo, va ricordato, come si è constatato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, che il regime di indennizzo presenta un carattere retributivo sulla base della prestazione dell’agente commerciale. Pertanto, qualora, secondo tali criteri, debba essere accordata un’indennità, il fatto che il contratto sia stato risolto durante il periodo di prova non è sufficiente ad escludere il pagamento di un compenso. In ultimo, l’estinzione del contratto durante il periodo di prova può avere il medesimo effetto dell’estinzione di un contratto concluso a tempo indeterminato, vale a dire un pregiudizio economico. Per contro, qualora le condizioni previste dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 non siano soddisfatte, all’agente commerciale non dev’essere accordata alcuna indennità, a prescindere dal fatto che la risoluzione del contratto sia avvenuta o meno durante il periodo di prova. Ciò deriva anche dal fatto che il regime di indennizzo mira non già a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì a ricompensare l’agente per le sue prestazioni passate che avranno ancora un effetto sulle future operazioni del preponente.

 Conclusione

51.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):

La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che l’articolo 17 di essa si applica quando l’estinzione del contratto di agenzia commerciale interviene durante il periodo di prova in esso stipulato.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 1986, L 382, pag. 17.


3      V., a tale riguardo, sentenza del 13 luglio 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 13), nella quale la Corte ha statuito che la direttiva 86/653 «mira ad armonizzare le normative degli Stati membri riguardanti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale, indipendentemente da qualsiasi elemento transfrontaliero. La sfera di applicazione della direttiva si estende quindi al di là di quella delle libertà fondamentali sancite dal Trattato».


4      V., in particolare, sentenza del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).


5      V., inoltre, le mie conclusioni nella causa Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2016:809, paragrafo 56).


6      Sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punti 39 e 40).


7      Sentenza del 23 marzo 2006 (C‑465/04, EU:C:2006:199).


8      Sentenza del 7 aprile 2016 (C‑315/14, EU:C:2016:211).


9      Oltre alla funzione prevista dall’articolo 17 della direttiva 86/653, la Corte è stata già investita di molte altre questioni riguardanti l’interpretazione di tale articolo, ad esempio, per quanto concerne l’applicabilità di tale direttiva in una situazione in cui una delle parti ha sede in uno Stato terzo, v. sentenze del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605), e del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2017:129); per quanto concerne le modalità di calcolo dell’indennità e dell’ammissibilità della concessione di un risarcimento per danni ulteriori, v. sentenze del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195), e del 3 dicembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795) e, inoltre, per quanto concerne l’estinzione del diritto dell’agente commerciale in situazioni di inadempienza imputabile a quest’ultimo o di mancata esecuzione del contratto con il cliente terzo, v. sentenze del 28 ottobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647), e del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ov ňa (C‑48/16, EU:C:2017:377).


10      V. le mie conclusioni nella causa Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2015:585, paragrafo 27) e la relazione – ovviamente non vincolante, ma nondimeno istruttiva – della Commissione europea del 23 luglio 1996 sull’applicazione dell’articolo 17 della direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86/653/CEE) [COM(96) 364 def.].


11      V., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2016:211, punto 33), e conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2005:641, paragrafo 26).


12      Sentenza del 5 febbraio 2015 (C‑117/14, EU:C:2015:60, punto 36).


13      V., anche, articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.


14      Sentenza del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 19).


15      Sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 21).


16      Infatti, tutte le disposizioni sopra citate sono incluse nel capitolo IV della direttiva 86/653, intitolato «Conclusione e estinzione del contratto di agenzia».


17      V. le mie conclusioni nella causa Marchon Germany (C‑315/14, EU:C:2015:585, paragrafo 24).


18      Sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 39).


19      Peraltro, ci si può interrogare sulla necessità di stipulare un periodo di prova qualora esso non renda meno rigorose le condizioni di risoluzione del contratto – riducendo il termine di preavviso –, tenuto conto del fatto che la risoluzione non deve essere motivata in tutti i casi.


20      Sentenza del 16 aprile 2015, Angerer (C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).


21      V., in particolare, sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K. (C 338/14, EU:C:2015:795, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).


22      Comunque non attenuate rispetto alle disposizioni imperative della direttiva 86/653.


23      V., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, punti 25 e 26), nella quale la Corte ha anzitutto considerato il numero di operazioni concluse dall’agente come criterio rilevante per determinare il carattere permanente del mandato. Nello stesso ordine di idee, v. Rott-Pietrzyk E., «Komentarz do Dyrektywy Rady nr 86/653 z 18 grudnia 1986 roku w sprawie harmonizacji praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych», Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Śląski, t. 19/20, 2000, pag. 245.


24      Comunque non attenuate rispetto alle disposizioni imperative della direttiva 86/653.


25      Sentenza del 28 ottobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647, punto 42).


26      Sentenza del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 21).


27      V. anche sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 22).


28      Sentenza del 28 ottobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647, punto 44).