Language of document : ECLI:EU:F:2013:27

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

28 febbraio 2013

Causa F‑33/12

Jean Pepi

contro

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Agenti contrattuali ausiliari – Assunzione – Inquadramento al momento dell’assunzione – Articoli 3 bis, 3 ter e 86 del RAA – ERCEA – Norme interne di inquadramento degli agenti contrattuali»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Pepi chiede l’annullamento del contratto firmato il 3 ottobre 2011 con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), nella parte in cui esso prevede il suo inquadramento nel grado 10, primo scatto, del gruppo di funzioni III, e la condanna dell’ERCEA al risarcimento del preteso danno subito.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’ERCEA. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Parità di trattamento – Trattamento differenziato delle varie categorie di agenti in materia di garanzie statutarie e di prestazioni previdenziali – Insussistenza di discriminazione

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis e 3 ter; direttiva del Consiglio 1999/70)

Poiché il legislatore dell’Unione è libero di creare nuove categorie di agenti, corrispondenti a legittime esigenze dell’amministrazione dell’Unione, le differenze statutarie esistenti tra le varie categorie di persone impiegate dall’Unione, vuoi come funzionari, vuoi nell’ambito delle varie categorie di agenti rientranti nel Regime applicabile agli altri agenti, non possono essere messe in discussione, in quanto la definizione di ciascuna di tali categorie corrisponde a legittime esigenze dell’amministrazione dell’Unione e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha la funzione di svolgere. Non si può, pertanto, considerare una discriminazione il fatto che talune categorie di dipendenti dell’Unione godano di garanzie di durata di impiego o di vantaggi pecuniari che non sono concessi ad altre categorie.

In particolare, le differenze di condizioni di impiego tra gli agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti e gli agenti contrattuali ausiliari rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 ter del detto regime giustificano il fatto che siano loro applicati un inquadramento diverso e, pertanto, livelli retribuitivi diversi. La loro relativa precarietà di impiego può così giustificare il fatto che gli agenti contrattuali ausiliari siano meglio inquadrati rispetto agli agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti. Ne consegue che non può parlarsi di disparità di trattamento neppure quando gli agenti contrattuali ai sensi del detto articolo 3 bis e gli agenti contrattuali ai sensi del detto articolo 3 ter rientranti nello stesso gruppo di funzioni sono chiamati a svolgere gli stessi compiti e quando l’assunzione, in seno allo stesso gruppo di funzioni, di queste due categorie di agenti contrattuali richiede lo stesso livello di titolo di studi o di esperienza professionale.

D’altro canto, poiché la situazione degli agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti non è paragonabile a quella degli agenti contrattuali ausiliari, non si può neppure parlare di una violazione della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

(v. punti 40, 41, 43, 44 e 58)

Riferimento:

Corte: 6 ottobre 1983, Celant e a./Commissione, da 118/82 a 123/82 (punto 22)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, Ryan/Corte dei Conti, T‑121/97 (punti 98 e 104)

Tribunale dell’Unione europea: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P (punto 83, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, De Smedt/Commissione, F‑59/05 (punti 71 e 76); 12 marzo 2009, Arpaillange e a./Commissione, F‑104/06 (punti 60, 61 e 63)