Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

6 maggio 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina – Posto di capo unità – Rigetto della candidatura del ricorrente – Requisiti previsti dall’avviso di posto vacante – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa F‑39/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Manuel Campos Valls, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis e É. Marchal,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalle sig.re M. Arpio Santacruz e I. Šulce, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai sigg. P. Mahoney (presidente), H. Kanninen (relatore) e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2007 tramite fax (mentre il deposito dell’originale è avvenuto il 25 aprile seguente), il sig. Campos Valls ha proposto il presente ricorso, diretto a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione con cui l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha nominato il sig. G. al posto di capo dell’unità di lingua spagnola della direzione III «Traduzione e produzione dei documenti», nell’ambito della direzione generale (DG) A «Personale e amministrazione» del Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: il «posto controverso») e, dall’altro, della decisione che ha respinto la sua candidatura al posto controverso.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’[APN] abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all’articolo 45 bis o promozione, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno».

3        Secondo l’art. 7, n. 1, primo comma, dello Statuto:

«L’[APN] assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni».

4        L’art. 29, n. 1, dello Statuto prevede:

«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’[APN], dopo aver esaminato:

a)      le possibilità di occupare il posto mediante:

i)      trasferimento o

ii)      nomina conformemente all’articolo 45 bis o

iii)      promozione

all’interno dell’istituzione;

(…)

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. (…)».

5        L’art. 45, n. 1, dello Statuto recita:

«La promozione è conferita con decisione dell’[APN] in considerazione dell’articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’[APN] tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

 Fatti all’origine della controversia

6        Il 15 marzo 2006 il segretariato generale del Consiglio pubblicava nella comunicazione al personale n. 46/06 l’avviso di posto vacante n. 60/06 al fine di coprire il posto di capo dell’unità di lingua spagnola della DG A «Personale e amministrazione», direzione III «Traduzione e produzione dei documenti» (categoria A, grado 14, 13 o 12) (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»).

7        La rubrica «Descrizione delle mansioni» dell’avviso di posto vacante era così redatta:

«–      Assumere, sotto il coordinamento dei capi del [s]ervizio linguistico, la responsabilità della gestione dell’unità di lingua spagnola, sia sotto il profilo delle risorse umane (traduttori, segretari e personale di sostegno), sia sotto quello della produzione globale (preparazione, traduzione, revisione e presentazione finale dei documenti, rispetto dei termini e della qualità);

–        contribuire alla definizione e all’attuazione dei principi guida del [segretariato generale del Consiglio] in materia linguistica, in particolare per quanto riguarda la lingua spagnola;

–        assicurare i contatti individuali e organizzare riunioni periodiche con l’intera unità o con alcuni dei suoi membri;

–        gestire, per quanto riguarda la lingua spagnola, i contatti e assicurare la cooperazione con gli omologhi di altre istituzioni;

–        gestire i cambiamenti strutturali stabiliti nell’ambito della riorganizzazione della [direzione III “Traduzione e produzione dei documenti” nell’ambito della DG A “Personale e amministrazione”] in seguito all’ultimo allargamento».

8        La rubrica «Qualifiche richieste» era così redatta:

«–      Essere funzionario del Consiglio.

–        Appartenere alla categoria A*, grado 14, 13 o 12.

–        Possedere le capacità gestionali e il senso di responsabilità richiesti per dirigere una unità linguistica.

–        Essere in grado di gestire i cambiamenti organizzativi.

–        Avere una buona conoscenza dell’attività del [s]egretariato generale e delle sue procedure; conoscere le tecniche di traduzione e di organizzazione, nonché i metodi di lavoro del [s]egretariato generale del Consiglio.

–        Possedere capacità di coordinamento e di organizzazione, nonché attitudine ai rapporti umani e alla comunicazione (lavoro di gruppo, gestione dei conflitti, flessibilità, motivazione del personale, …).

–        Possedere un’ottima conoscenza della lingua spagnola e una conoscenza della lingua inglese e/o francese sufficiente per redigere documenti in una di queste due lingue».

9        Il ricorrente, promosso il 22 dicembre 1994 al grado LA 3 (divenuto AD 14 a decorrere dal 1° maggio 2006) e assegnato all’unità di lingua spagnola in qualità di consigliere linguistico, presentava la propria candidatura al posto controverso.

10      Nella sua relazione del 30 maggio 2006, il comitato di selezione, dopo aver proceduto ai colloqui con quattro candidati, fra i quali il sig. G. e il ricorrente, riteneva che il sig. G. fosse l’unico candidato rispondente ai requisiti richiesti per ricoprire il posto controverso e raccomandava pertanto di accoglierne la candidatura.

11      Il ricorrente veniva informato con nota del 7 giugno 2006 che la sua candidatura non era stata accolta. Tale nota indicava che la scelta era caduta «su un’altra candidatura che rispondeva in modo più completo alle esigenze [del posto controverso]».

12      Il 9 giugno 2006 il personale del segretariato generale veniva informato della decisione dell’APN di nominare il sig. G. al posto controverso a decorrere dal 1° luglio 2006.

13      Il 6 settembre 2006 il ricorrente proponeva un reclamo in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione di nomina del sig. G. e la decisione di rigetto della propria candidatura.

14      Con decisione 8 gennaio 2007, inviata al legale del ricorrente tramite fax dell’11 gennaio 2007, l’APN respingeva il reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato il Consiglio, conformemente all’art. 55, n. 2, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, a produrre la copia integrale dell’avviso di posto vacante e la copia delle direttive interne applicate nell’ambito della procedura di selezione dei candidati.

16      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2008 tramite fax (mentre il deposito dell’originale è avvenuto l’8 maggio seguente), il Consiglio ha prodotto:

–        la copia integrale dell’avviso di posto vacante;

–        la copia della comunicazione al personale del segretariato generale del Consiglio n. 113/04, del 16 luglio 2004, relativa alla decisione n. 111/2004 del Segretario generale aggiunto recante attuazione dell’art. 7, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto e contenente l’organigramma dei posti di inquadramento del segretariato generale del Consiglio, nonché l’elenco dei funzionari che li occupavano al 30 aprile 2004;

–        la copia di una nota del 17 giugno 2005 all’attenzione dei funzionari della categoria A relativa alla procedura in materia di assegnazione dei posti di capo unità;

–        la copia di una comunicazione al personale del segretariato generale del Consiglio n. 188/04, del 9 novembre 2004, concernente la procedura di selezione dei capi unità.

17      Nella sua lettera di risposta alle misure di organizzazione del procedimento, il Consiglio ha spiegato che aveva previsto di istituire una nuova procedura al fine di assegnare i posti di capo unità. Secondo il Consiglio, detta procedura era diretta ad applicare alla selezione dei capi unità la prassi stabilita in materia di assegnazione dei posti di direttore, con alcune modifiche. Il Consiglio ha aggiunto che, in attesa della formalizzazione di tale procedura, la prassi sarebbe consistita nel seguire, mutatis mutandis, la procedura prevista per l’assegnazione dei posti di direttore. Pertanto, in materia di assegnazione dei posti di capo unità, l’APN sarebbe assistita da un comitato di selezione composto da un presidente (il direttore generale/direttore del servizio «richiedente»), due membri designati dall’APN e un membro designato dal comitato del personale.

18      In udienza il Tribunale ha invitato il Consiglio a produrre il fascicolo di candidatura del sig. G., nonché tutti i documenti redatti dal comitato di selezione relativi alla valutazione delle qualifiche richieste ai candidati dall’avviso di posto vacante e, se del caso, la tabella comparativa dei meriti dei candidati che avevano partecipato alla selezione.

19      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2008 tramite fax (mentre il deposito dell’originale è avvenuto il 20 giugno seguente), il Consiglio ha ottemperato alla richiesta del Tribunale. Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2008 tramite fax (il deposito dell’originale è intervenuto il 12 luglio seguente), il ricorrente ha presentato osservazioni sui documenti prodotti dal Consiglio.

20      Con decisione 12 luglio 2008 il Tribunale ha chiuso la fase orale del procedimento e ha disposto il passaggio della causa a sentenza.

21      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni dell’APN di respingere la sua candidatura e di nominare il sig. G. al posto controverso;

–        condannare il Consiglio alle spese.

22      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

 In diritto

23      A sostegno del suo ricorso il ricorrente solleva tre motivi concernenti un errore manifesto di valutazione, la violazione dell’avviso di posto vacante e la violazione dell’art. 45 dello Statuto.

24      Occorre esaminare congiuntamente i motivi dedotti dal ricorrente, poiché si fondano sulla medesima argomentazione.

 Argomenti delle parti

25      Il ricorrente ricorda in primo luogo che, tra le qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante, si esigeva dai candidati una buona conoscenza dell’attività del segretariato generale del Consiglio, delle sue procedure e dei suoi metodi di lavoro, nonché una conoscenza delle tecniche di traduzione e di organizzazione.

26      Orbene, secondo il ricorrente, dopo avere conseguito la laurea in giurisprudenza e in diritto europeo, il sig. G. avrebbe iniziato la sua attività nell’ambito del servizio di tutela dei consumatori della Commissione delle Comunità europee e successivamente sarebbe stato assegnato alla «DG E 6 (Balcani)», alla «DG H 1 (Asilo)» del segretariato generale del Consiglio e infine all’unità «Modernizzazione amministrativa, monitoraggio degli audit, pari opportunità» del servizio incaricato delle questioni amministrative generali. Pertanto, il sig. G. non avrebbe «alcuna formazione né esperienza professionale nel settore della traduzione né, più precisamente, delle specifiche tecniche di traduzione e dei nuovi metodi di lavoro nel settore della traduzione del [segretariato generale del Consiglio] (Trados ed Euramis)».

27      Nella replica il ricorrente sostiene che, sebbene i compiti di traduzione e di controllo della qualità non vengano svolti dai capi unità della direzione III «Traduzione e produzione dei documenti» della DG A «Personale e amministrazione», bensì dai traduttori e dal controllore della qualità, ciò non toglie che, secondo l’avviso di posto vacante, la persona da nominare al posto controverso doveva assumere la responsabilità della gestione dell’unità di lingua spagnola sia da un punto di vista delle risorse umane che della produzione globale (preparazione, traduzione, revisione e presentazione finale dei documenti, rispetto dei termini e della qualità). Orbene, il ricorrente si domanda se un capo unità sia idoneo ad assumere una qualsiasi responsabilità nell’intero processo di traduzione quando non ha dimostrato di possedere un’esatta ed effettiva conoscenza delle tecniche di traduzione. In particolare, il capo unità dovrebbe essere in grado di verificare il lavoro dell’addetto al controllo di qualità e dei traduttori ai fini della gestione delle risorse umane e della produzione globale.

28      Pur menzionando i quattro anni di anzianità del sig. G. nella gestione amministrativa, il Consiglio non sarebbe in grado di stabilire se il candidato disponga di una conoscenza delle tecniche di traduzione. Ammettendo che il sig. G. disponga di talune conoscenze nel settore della traduzione, non potrebbe comunque trattarsi di una conoscenza delle tecniche di traduzione equiparabile a quella del ricorrente, il quale ne dimostra da molti anni la padronanza.

29      Nelle sue osservazioni menzionate al punto 19 della presente sentenza, il ricorrente sostiene che il comitato di selezione ha constatato che il sig. G. non aveva alcuna formazione né esperienza pratica come linguista e che il suo approccio poteva essere tecnocratico. A tale riguardo, il ricorrente fa riferimento alla griglia di valutazione del comitato di selezione, la quale indica, sotto il titolo «Aspetti inerenti al posto», che il sig. G. «non ha né esperienza pratica né formazione come linguista» e, sotto il titolo «Aspetti inerenti alla gestione e al lavoro di gruppo», che il sig. G. «potrebbe avere un approccio tecnocratico».

30      Inoltre, il ricorrente contesta al comitato di selezione e all’APN di non aver preso in considerazione gli ultimi tre rapporti informativi dei candidati. A suo parere, i rapporti informativi che lo riguardano dimostrano a sufficienza che egli possiede tutte le qualifiche richieste, comprese le capacità gestionali e il senso di responsabilità necessari per dirigere una équipe linguistica, nonché le capacità di coordinamento e di organizzazione.

31      Infine, sempre nelle sue osservazioni menzionate al punto 19 della presente sentenza, il ricorrente sostiene altresì che il comitato di selezione è incorso in un errore manifesto di valutazione considerando come punto negativo della sua candidatura una conoscenza poco convincente della lingua inglese e omettendo di indicare come punto positivo la sua padronanza della lingua francese. A tal riguardo, il ricorrente osserva che le qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante includevano semplicemente un’ottima conoscenza della lingua spagnola e una conoscenza della lingua inglese e/o della lingua francese sufficiente per redigere documenti in una di queste due lingue.

32      Il Consiglio replica anzitutto che il sig. G. soddisfaceva tutte le condizioni richieste dall’avviso di posto vacante e che, pertanto, decidendo di nominarlo al posto controverso, l’APN non ha fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.

33      Inoltre, il Consiglio sottolinea che le condizioni richieste dall’avviso di posto vacante devono essere interpretate alla luce della parte relativa ai compiti da assolvere, quali descritti nel medesimo avviso. Orbene, secondo quest’ultimo, il lavoro di capo unità consiste nel gestire l’unità di lingua spagnola della direzione III «Traduzione e produzione dei documenti», nell’ambito della DG A «Personale e amministrazione», e non nello svolgere i compiti di traduttore supervisionando le traduzioni dei membri dell’unità.

34      Per quanto riguarda in particolare la conoscenza delle tecniche di traduzione richiesta dall’avviso di posto vacante, secondo il Consiglio risulterebbe chiaramente da tale condizione che essa non esige un’esperienza professionale in materia di traduzione, ma solo una conoscenza delle tecniche di traduzione. A tale riguardo, il Consiglio rileva che il ricorrente sembra confondere le conoscenze nel settore della traduzione con l’esperienza nel medesimo settore.

35      Il Consiglio osserva inoltre che il sig. G., nell’ambito delle sue precedenti funzioni, aveva acquisito una conoscenza delle tecniche specifiche di traduzione e dei metodi di lavoro in tale materia, in particolare per quanto concerne i metodi di miglioramento della produzione globale. Per contro, il ricorrente non apporterebbe alcun elemento a sostegno della sua affermazione secondo cui egli soddisferebbe tutti i requisiti previsti dall’avviso di posto vacante, a differenza di quanto ritenuto dal comitato di selezione, il quale ha considerato che il sig. G. era l’unico candidato rispondente a tali requisiti.

36      Infine, il Consiglio afferma che il motivo concernente la violazione dell’art. 45 dello Statuto è irricevibile, in quanto il ricorrente non spiegherebbe come detta disposizione sia stata violata dall’APN.

37      Su questo punto il Consiglio fa valere, in subordine, che l’art. 45 dello Statuto si riferisce alle decisioni di promozione. Orbene, nel caso di specie, il posto controverso sarebbe stato coperto conformemente agli artt. 4, 7, n. 1, e 29, n. 1, dello Statuto, in quanto sia il ricorrente che il sig. G. avevano un grado rientrante nella forbice dei gradi prevista dall’avviso di posto vacante (gradi 12‑14).

38      Secondo il Consiglio, ne conseguirebbe che l’argomento dedotto dal ricorrente a tale proposito può essere interpretato solo nel senso che si riferisce allo scrutinio comparativo delle candidature al posto controverso. Orbene, tale scrutinio sarebbe stato effettuato con l’assistenza del comitato di selezione. Sarebbe quindi infondato l’argomento relativo all’inosservanza delle condizioni imposte dall’art. 45, in combinato disposto con l’art. 29, n. 1, dello Statuto.

39      Nella controreplica, il Consiglio precisa che la conoscenza delle tecniche di traduzione è solo una delle condizioni richieste dall’avviso di posto vacante. La funzione del capo unità consisterebbe nella direzione di un’unità. Sotto questo profilo, e a differenza del ricorrente, il sig. G. soddisferebbe i requisiti dell’avviso di posto vacante.

 Giudizio del Tribunale

40      Il ricorrente sostiene che il sig. G., che è stato scelto per occupare il posto controverso, non possiede tutte le qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante. Il sig. G. non avrebbe alcuna formazione né esperienza professionale nel settore della traduzione e più precisamente nelle tecniche di traduzione. Il ricorrente ha precisato in udienza che la decisione di non accogliere la sua candidatura sarebbe anche viziata da irregolarità, in quanto si sarebbe ritenuto che egli stesso non possedesse i requisiti stabiliti nell’avviso di posto vacante. La controversia verte dunque sulla valutazione delle qualifiche del ricorrente e del sig. G., tenuto conto dell’interpretazione da dare alle condizioni richieste dall’avviso di posto vacante.

41      Secondo costante giurisprudenza, l’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’APN in materia di nomina presuppone che la stessa esamini con cura e imparzialità i fascicoli di candidatura e osservi coscienziosamente i requisiti indicati nell’avviso di posto vacante, di modo che è tenuta a escludere ogni candidato che non soddisfi questi requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, l’assetto legale che l’APN impone a se medesima e deve rispettare scrupolosamente (sentenze della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, van der Stijl e Cullington/Commissione, Racc. pag. 511, punto 51, e 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen, Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16; sentenze del Tribunale di primo grado 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punto 63; 3 febbraio 2005, causa T-137/03, Mancini/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punto 85; 4 maggio 2005, causa T‑34/04, Sena/AESA, Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑519, punto 80; 5 luglio 2005, causa T‑370/03, Wunenburger/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑853, punto 51, e 4 luglio 2006, causa T‑45/04, Tzirani/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑681, punto 46).

42      Per accertare se l’APN non abbia superato i limiti dell’assetto legale, il Tribunale deve anzitutto esaminare quali fossero le condizioni richieste dall’avviso di posto vacante e successivamente verificare se il candidato scelto dall’APN per coprire il posto vacante rispondesse effettivamente a tali condizioni (sentenze del Tribunale di primo grado 19 marzo 1997, causa T‑21/96, Giannini/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑211, punto 20; Wenk/Commissione, cit., punto 64, e Tzirani/Commissione, cit., punto 48). Infine, il Tribunale deve esaminare se, per quanto riguarda le attitudini del ricorrente, l’APN non abbia commesso un errore manifesto di valutazione preferendogli un altro candidato (sentenze Wenk/Commissione, cit., punto 72, e Mancini/Commissione, cit., punto 92).

43      Tale esame dev’essere circoscritto alla questione se, tenuto conto dei criteri in base ai quali l’amministrazione è potuta giungere al suo giudizio, quest’ultima sia rimasta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente improprio. Il giudice comunitario non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualifiche dei candidati a quella dell’APN (sentenza Wenk/Commissione, cit., punto 64; sentenze del Tribunale di primo grado 19 settembre 2001, causa T‑152/00, E/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑813, punto 29; 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 38; 11 novembre 2003, causa T‑248/02, Faita/CES, Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑1365, punto 71, e Tzirani/Commissione, cit., punto 49).

44      Alla luce dei principi sopra richiamati, si deve anzitutto stabilire quali fossero le qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante che, secondo il ricorrente, il sig. G. non soddisferebbe.

45      L’avviso di posto vacante conteneva, sotto il titolo «Descrizione delle mansioni», cinque paragrafi, riprodotti al punto 7 della presente sentenza. Inoltre, sotto il titolo «Qualifiche richieste», l’avviso di posto vacante indicava, in sette capoversi, i requisiti riprodotti al punto 8 della presente sentenza. I primi due di tali sette capoversi, che avevano carattere generale, esigevano che i candidati fossero funzionari del Consiglio e appartenessero alla categoria A*, grado 14, 13 o 12. L’ultimo capoverso riguardava le conoscenze linguistiche. Il terzo, quarto e sesto capoverso richiedevano in particolare capacità gestionali, di coordinamento e di organizzazione. Infine, il quinto paragrafo esigeva dai candidati una «buona conoscenza dell’attività del [s]egretariato generale e delle sue procedure» e la conoscenza «[delle] tecniche di traduzione e di organizzazione, nonché [dei] metodi di lavoro del [s]egretariato generale del Consiglio».

46      Poiché il ricorrente contesta le conoscenze del sig. G. in materia di traduzione, si deve ritenere che, nella presente causa, si controverta sul requisito relativo alle tecniche di traduzione di cui al quinto paragrafo, nella parte «Qualifiche richieste», dell’avviso di posto vacante. Del resto, nelle sue memorie, lo stesso ricorrente invoca segnatamente tale condizione dell’avviso di posto vacante.

47      In secondo luogo, si deve rilevare che il ricorrente non afferma che il capo dell’unità di lingua spagnola debba svolgere compiti di traduzione o di controllo della qualità della traduzione. Egli sostiene tuttavia che, per assumere le proprie funzioni di gestione e la propria responsabilità organizzativa, il capo di detta unità deve avere una conoscenza esatta delle tecniche di traduzione.

48      A tale riguardo, si deve infatti constatare che risulta dal testo dello stesso avviso di posto vacante che non era sufficiente che i candidati avessero conoscenze in materia di gestione e organizzazione nonché di funzionamento del segretariato generale del Consiglio. I candidati dovevano anche possedere specifiche conoscenze in materia di traduzione, dato che era richiesta una conoscenza delle tecniche di traduzione.

49      Occorre quindi precisare, in terzo luogo, il significato e la portata del requisito della conoscenza delle tecniche di traduzione.

50      Come sottolinea il Consiglio, le qualifiche richieste non possono essere interpretate indipendentemente dalla descrizione delle mansioni (v., in tal senso, sentenza Tzirani/Commissione, cit., punto 53). Orbene, queste ultime, riportate al punto 7 della presente sentenza, evidenziano i compiti di gestione e organizzazione inerenti al posto controverso. Pertanto, il requisito della conoscenza delle tecniche di traduzione dev’essere interpretato alla luce di tale ruolo specifico del titolare del posto controverso.

51      A tale riguardo, si deve osservare che le funzioni inerenti al posto controverso non consistono direttamente in compiti di traduzione o di controllo della qualità della traduzione, bensì, essenzialmente, in compiti di gestione e organizzazione, dato che la condizione della conoscenza delle tecniche di traduzione non può essere interpretata nel senso di esigere le medesime qualifiche richieste per occupare un posto di traduttore o di revisore. Si deve d’altro canto rilevare che tra le condizioni dell’avviso di posto vacante non sono previste una formazione o un’esperienza in materia di traduzione.

52      Tale interpretazione del ruolo del capo unità è suffragata dai documenti prodotti dal Consiglio, che descrivono la nuova struttura della direzione III «Traduzione e produzione dei documenti», nell’ambito della DG A «Personale e amministrazione», di cui fa parte il servizio linguistico e, di conseguenza, l’unità di lingua spagnola. Risulta chiaramente dal documento intitolato «La modernizzazione amministrativa del [segretariato generale del Consiglio], relazione su una struttura ottimale per la DG A [“Personale e amministrazione”, direzione III “Traduzione e produzione dei documenti”], nuova struttura amministrativa», nella versione dell’8 luglio 2004, che il capo unità è «posto sotto l’autorità dei capi del [s]ervizio linguistico» e che egli deve «assumere la responsabilità della gestione dell’unità e della produzione globale». Secondo il medesimo documento, nell’ambito di ogni unità linguistica, una persona responsabile della qualità del prodotto assumerà la responsabilità della qualità dei documenti nel loro complesso.

53      Pertanto, risulta effettivamente che uno degli obiettivi della riorganizzazione della direzione III «Traduzione e produzione dei documenti», nell’ambito della DG A «Personale e amministrazione», è conferire al capo unità una funzione gestionale, mentre, all’interno dell’unità, il responsabile della qualità del prodotto assumerebbe la responsabilità della qualità dei documenti nel loro insieme e in particolare della loro traduzione.

54      Da tale analisi delle funzioni del capo unità emerge che l’APN non ha superato i limiti del suo potere discrezionale per quanto riguarda l’interpretazione della condizione relativa alla conoscenza delle tecniche di traduzione richiesta dall’avviso di posto vacante.

55      Occorre quindi verificare se il sig. G. rispondesse a tale condizione.

56      Dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale risulta che il 7 aprile 2006 è stato designato un comitato di selezione costituito da sei persone. Il comitato di selezione ha deciso di utilizzare una griglia di valutazione per orientare il proprio giudizio in occasione dei colloqui con i candidati. Tale griglia conteneva tre parti con un numero massimo di punti per ciascuna di esse, vale a dire 30 punti per la parte «Aspetti personali», 30 punti per la parte «Aspetti inerenti al posto» e 40 punti per la parte «Aspetti inerenti alla direzione e al lavoro di gruppo». Il comitato di selezione ha inoltre deciso che potevano essere raccomandati per occupare il posto controverso solo i candidati che avessero ottenuto almeno 50 punti su 100.

57      Il comitato di selezione ha proceduto ai colloqui con quattro candidati, fra i quali il ricorrente e il sig. G. In seguito a tali colloqui è stata redatta una versione consolidata della griglia di valutazione per ciascun candidato, che rispecchiava il parere di tutti i membri del comitato di selezione. Tale versione indica altresì il punteggio attribuito a ciascun candidato per ognuna delle tre parti della griglia, nonché il punteggio totale ottenuto. Risulta da tali griglie di valutazione che il sig. G. ha ottenuto un totale di 70 punti, così suddivisi: 24 punti per la parte «Aspetti personali», 18 punti per la parte «Aspetti inerenti al posto» e 28 punti per la parte «Aspetti inerenti alla direzione e al lavoro di gruppo».

58      Nella parte «Aspetti inerenti al posto» della griglia di valutazione del sig. G. sono indicati i seguenti punti positivi: «[c]onosce molto bene il funzionamento del [segretariato generale del Consiglio] (sia sotto il profilo delle questioni politiche che sotto quello delle questioni amministrative) – Ha partecipato all’elaborazione della proposta di riorganizzazione della [direzione III “Traduzione e produzione di documenti” nell’ambito della DG A “Personale e Amministrazione”] – Ha partecipato attivamente al [think-tank] sulla struttura ottimale del servizio linguistico». Il punto negativo di detta parte è così redatto: «non ha né esperienza pratica né formazione come linguista».

59      Risulta inoltre dai documenti prodotti dal Consiglio, in particolare dalla domanda di cambiamento di assegnazione e dal curriculum vitae del sig. G., che quest’ultimo ha partecipato attivamente alla riforma della direzione III «Traduzione e produzione dei documenti» della DG A «Personale e amministrazione», di cui fanno parte le unità linguistiche, e che egli è stato, per vari anni, «[r]esponsabile dei progetti di [m]odernizzazione amministrativa, in particolare di quelli relativi alla descrizione dei posti, all’organigramma (compresa l’introduzione presso il [segretariato generale del Consiglio] della nozione di [c]apo [u]nità), all’organizzazione finanziaria, al decentramento amministrativo, alla riforma della DG A [“Personale e amministrazione”, direzione III “Traduzione e produzione dei documenti”] e alle buone pratiche amministrative».

60      Nel controricorso il Consiglio afferma inoltre, senza essere contraddetto dal ricorrente, che, dopo essere stato assegnato, nel gennaio 2002, all’unità «Modernizzazione amministrativa, monitoraggio degli audit, pari opportunità», nell’ambito del servizio incaricato delle questioni amministrative generali, il sig. G. è stato incaricato del progetto n. 11, relativo al piano di azione per la modernizzazione amministrativa (PAMA) concernente la riforma della DG A «Personale e amministrazione». Secondo il Consiglio, «tale progetto è suddiviso in [cinque] sottoprogetti riguardanti, rispettivamente, il [c]oordinamento centrale, i servizi linguistici e i servizi di segretariato, il supporto documentale e terminologico, l’organizzazione adeguata delle funzioni del segretariato e degli assistenti di divisione e i servizi tecnici di produzione». Il Consiglio aggiunge che, in ragione del suo ruolo di capo progetto, il sig. G. era membro del «Gruppo di riflessione della [direzione III “Traduzione e produzione dei documenti” della DG A “Personale e amministrazione”] sul piano d’azione [per] la modernizzazione amministrativa del [segretariato generale del Consiglio]», gruppo che, tra il 2002 e il 2004, ha redatto relazioni all’attenzione della direzione della DG A «Personale e amministrazione», direzione III «Traduzione e produzione dei documenti», nonché all’attenzione del direttore generale incaricato della modernizzazione amministrativa, sul supporto documentale alla traduzione e alla terminologia, sulle misure volte ad assicurare la qualità, sui compiti di traduzione e revisione, sullo scambio di informazioni essenziali e sull’utilizzo da parte dei traduttori del computer e dei programmi appropriati.

61      Pertanto, tenuto conto dell’interpretazione data al requisito della conoscenza delle tecniche di traduzione, il ricorrente non può sostenere che l’APN ha violato le condizioni richieste dall’avviso di posto vacante per avere ritenuto che il sig. G. soddisfacesse tali condizioni. Si deve aggiungere che, vista l’interpretazione data al requisito della conoscenza delle tecniche di traduzione, non è pertinente l’argomento del ricorrente secondo cui la griglia di valutazione del sig. G. riporta, nella parte «Aspetti inerenti al posto», il punto negativo costituito dalla frase «non ha esperienza pratica né formazione come linguista», dato che tale esperienza o formazione non è una condizione richiesta dall’avviso di posto vacante.

62      Occorre infine verificare se, respingendo la candidatura del ricorrente, l’APN non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

63      A tale riguardo, si deve rilevare che, nella decisione di rigetto della candidatura del ricorrente, l’APN ha informato quest’ultimo che la sua scelta era caduta su un’altra candidatura «che risponde[va] in modo più completo» alle esigenze del posto controverso.

64      In udienza, il rappresentante del Consiglio ha spiegato che, secondo l’APN, il ricorrente rispondeva alle esigenze del posto controverso in modo meno completo rispetto al sig. G.

65      Come si è già rilevato al punto 56 della presente sentenza, il comitato di selezione aveva deciso che avrebbero potuto essere raccomandati per il posto controverso solo i candidati che avessero ottenuto almeno 50 punti su 100 nella griglia di valutazione. Peraltro, si deve constatare che il comitato di selezione non ha respinto nessuna delle candidature presentate dai quattro candidati convocati ai colloqui per mancanza di una delle condizioni richieste dall’avviso di posto vacante, e che detti colloqui hanno avuto luogo prima che il comitato di selezione procedesse allo scrutinio comparativo delle candidature.

66      Si deve quindi rilevare che la candidatura del ricorrente non è stata esclusa in quanto non rispondente a una delle qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante, bensì a seguito dell’esame comparativo dei meriti dei candidati. Orbene, il fatto che un funzionario abbia meriti evidenti e riconosciuti non esclude, nel quadro dell’esame comparativo dei meriti dei candidati, che altri funzionari presentino meriti superiori (sentenza Wunenburger/Commissione, cit., punto 74; sentenza del Tribunale 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 119).

67      Ai fini della presente controversia, si deve quindi esaminare se l’APN sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nella comparazione dei meriti del sig. G. e del ricorrente.

68      A tale riguardo, si deve osservare che l’argomento del ricorrente si fonda principalmente sul presupposto che venga accolta la sua interpretazione della condizione relativa alla conoscenza delle tecniche di traduzione. Orbene, poiché tale interpretazione deve essere respinta, come indicato ai punti 49‑54 della presente sentenza, il ricorrente non può sostenere che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione.

69      Infatti, in primo luogo, si deve constatare che il comitato di selezione ha attribuito voti molto diversi al sig. G. e al ricorrente. Come si è già rilevato al punto 57 della presente sentenza, il sig. G. ha ottenuto un totale di 70 punti, suddivisi come segue: 24 punti per la parte «Aspetti personali», 18 punti per la parte «Aspetti inerenti al posto» e 28 punti per la parte «Aspetti inerenti alla direzione e al lavoro di gruppo». Da parte sua il ricorrente ha ottenuto in totale solo 42 punti, suddivisi in 10 punti per la parte «Aspetti personali», 20 punti per la parte «Aspetti inerenti al posto» e 12 punti per la parte «Aspetti inerenti alla direzione e al lavoro di gruppo».

70      In secondo luogo, è importante rilevare che, tenuto conto dell’interpretazione della condizione dell’avviso di posto vacante relativa alla conoscenza delle tecniche di traduzione, l’argomento del ricorrente non rimette in discussione la struttura della griglia di valutazione utilizzata dal comitato di selezione, in particolare per quanto riguarda l’importanza attribuita alla condizione dell’avviso di posto vacante relativa alle capacità gestionali.

71      In terzo luogo, il ricorrente non ha dimostrato di soddisfare in modo più completo rispetto al sig. G. le condizioni dell’avviso di posto vacante, così come devono essere interpretate per quanto riguarda, in particolare, la condizione relativa alla conoscenza delle tecniche di traduzione.

72      Ne consegue che l’APN, ritenendo che la candidatura del sig. G. fosse più rispondente alle esigenze del posto controverso rispetto a quella del ricorrente, non è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

73      Tale conclusione non può essere inficiata dalla censura secondo cui il comitato di selezione non avrebbe tenuto conto nei suoi lavori degli ultimi tre rapporti informativi, in violazione dell’art. 45 dello Statuto. Anzitutto, nel controricorso, il Consiglio sostiene che gli ultimi tre rapporti informativi sono stati presi in considerazione. È vero che, nelle sue osservazioni richiamate al punto 19 della presente sentenza, il ricorrente osserva che i documenti sottoposti dal Consiglio al Tribunale non fanno riferimento all’esame di tali rapporti. Tuttavia, dalla semplice assenza di riferimenti, nella griglia di valutazione, a detti rapporti non si può dedurre che il comitato di selezione non li abbia esaminati (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 settembre 2008, causa F‑44/05, Strack/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 165). Si deve inoltre rilevare che il ricorrente non ha provato che, quand’anche i suoi rapporti informativi menzionassero le sue capacità gestionali e organizzative, essi dimostrerebbero che l’APN è incorsa in un errore manifesto di valutazione per avere ritenuto che la candidatura del sig. G. rispondesse in modo più completo rispetto alla sua alle esigenze del posto controverso. Si deve infatti tener conto, a tale proposito, della notevole differenza rilevata dal comitato di selezione nell’esame comparativo dei meriti del ricorrente e del sig. G.

74      Infine, anche ammettendo che il comitato di selezione abbia commesso un’irregolarità nell’esprimere la sua valutazione in ordine alla conoscenza della lingua inglese da parte del ricorrente, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare che l’APN è incorsa in un errore manifesto di valutazione. Infatti, anche a tale proposito occorre tener conto della notevole differenza rilevata dal comitato di selezione nell’esame comparativo dei meriti del ricorrente e del sig. G. Si deve peraltro constatare che il ricorrente ha menzionato nel suo curriculum vitae non solo la conoscenza della lingua francese, ma anche quella della lingua inglese, che egli definisce eccellente. Per quanto riguarda, inoltre, il livello di conoscenza della lingua francese da parte del ricorrente, si deve osservare che neppure il fatto che il comitato di selezione non lo abbia menzionato nella griglia di valutazione, né come aspetto positivo né come aspetto negativo, è atto a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

75      Da tutto quanto precede risulta che i motivi concernenti l’errore manifesto di valutazione, la violazione dell’avviso di posto vacante e la violazione dell’art. 45 dello Statuto devono essere respinti senza che occorra pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio in relazione al motivo fondato sulla violazione dell’art. 45 dello Statuto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nella sua totalità.

 Sulle spese

76      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale, le disposizioni del capo VIII del titolo II di detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a decorrere dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

77      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 maggio 2009.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.