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Impugnazione proposta il 14 giugno 2019 dalla ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 aprile 2019, causa T-108/17, ClientEarth/Commissione

(Causa C-458/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: A. Jones, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale resa nella causa T-108/17;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché la stessa sia riesaminata; o, in subordine

annullare la sentenza del Tribunale resa nella causa T-108/17, e

dichiarare il ricorso per annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata e, in ogni caso,

condannare la Commissione al pagamento delle spese, incluse le spese sostenute dalle parti intervenute nei giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: errore di diritto nel dichiarare che il ricorso dinanzi al Tribunale “può riguardare soltanto la legittimità della decisione sulla richiesta di riesame interno e non l’adeguatezza o meno della domanda di autorizzazione” e che “i motivi e gli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione recante rigetto di una richiesta di riesame interno possono essere considerati solo nei limiti in cui tali motivi e argomenti siano già stati presentati dalla ricorrente nella richiesta di riesame interno” e respingendo in quanto inammissibili, su tali basi, alcune parti del ricorso per annullamento dei ricorrenti.

Secondo motivo: errore di diritto nell’applicare oneri probatori più elevati nei confronti delle organizzazioni non governative (ONG) che propongono ricorsi ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento Aahrus1 .

Terzo motivo: Errore di diritto nello stabilire che il ridurre la quantità prodotta o utilizzata di una sostanza estremamente problematica vergine attraverso, invece, l’utilizzo della versione riciclata della sostanza estremamente problematica, può rappresentare una funzione conforme al regolamento REACH2 e il fondamento per una pertinente analisi delle alternative.

Quarto motivo: Errore di diritto nell’interpretare la valutazione di conformità prevista all’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH quale meramente formale senza richiedere di verificare se l’informazione fornita da una richiesta soddisfi effettivamente i requisiti di cui all’articolo 62 e all’allegato I.

Quinto motivo: Errore di diritto nell’interpretare l’articolo 60, paragrafo 4, nel senso che permette di trarre conclusioni sull’equilibrio tra rischi e vantaggi senza informazioni sul rischio rispettando i requisiti dell’allegato I.

Sesto motivo: Errore di diritto nello stabilire che “alla luce dell’articolo 60, paragrafo 2, e dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, si deve concludere che solo i dati relativi alle proprietà intrinseche di una sostanza che sono state incluse nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 sono rilevanti per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 60, paragrafo 4”.

Settimo motivo: Errore in diritto nell’interpretazione del Tribunale del principio di precauzione.

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1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).