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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 12 febbraio 2019 – Luxaviation SA / Ministre de l’Environnement

(Causa C-113/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: Luxaviation SA

Resistente: Ministre de l’Environnement

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE 1 , ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché i loro gestori restituiscano le quote emesse, debba essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 41 della Carta, che sancisce il principio di buona amministrazione, nel senso che istituisce in capo all’autorità nazionale competente un obbligo di attuazione di un monitoraggio individuale degli obblighi di restituzione, nel periodo precedente al termine ultimo del 30 aprile dell’anno di pertinenza, qualora l’amministrazione medesima sia competente a esercitare la vigilanza su un numero limitato di operatori, nella fattispecie 25 gestori a livello nazionale.

a.    Se un’operazione di restituzione delle quote incompleta, come quella del caso di specie, in cui il gestore ha confidato nella ricezione di una conferma elettronica che attestava il completamento della procedura di trasferimento, debba essere interpretata nel senso che avrebbe potuto ragionevolmente ingenerare, in capo al gestore in buona fede, un legittimo affidamento nel fatto di aver portato a termine l’operazione di restituzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE.

b.    Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, se la legittimità di tale affidamento possa presumersi ancor più consolidata nella mente di un gestore in buona fede qualora, nel corso del precedente esercizio di restituzione, sia stato spontaneamente contattato dall’amministrazione nazionale per rammentargli, a pochi giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, che la procedura di restituzione delle quote non era stata ancora completata e al quale tale circostanza abbia pertanto consentito di presumere ragionevolmente di essere in regola con gli obblighi di restituzione relativi all’anno in corso, non essendo stato direttamente contattato dalla medesima amministrazione l’anno successivo.

c.    Alla luce delle risposte fornite alle due questioni precedenti, che siano state esaminate singolarmente o congiuntamente, se il principio di tutela del legittimo affidamento possa essere interpretato come integrante un caso di forza maggiore che consenta di esentare parzialmente o totalmente il gestore in buona fede dalla sanzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

a.    Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, che sancisce il principio di proporzionalità, osti alla fissazione forfettaria dell’ammenda che sanziona la mancata restituzione delle quote di emissione, prevista all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, qualora tale disposizione non consenta di irrogare una sanzione proporzionata alla violazione commessa dal gestore.

b.    In caso di risposta negativa alla precedente questione, se il principio di uguaglianza sancito all’articolo 20 della Carta, [come pure] il principio generale di buona fede e il principio «fraus omnia corrompi», debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, rispetto alla sanzione forfettaria, da irrogare in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, cui si aggiunge automaticamente la pubblicazione prevista all’articolo 20, paragrafo 7 [della legge del 23 dicembre 2004], l’operatore in buona fede semplicemente negligente, che peraltro ha creduto di aver ottemperato ai propri obblighi di restituzione delle quote entro il termine ultimo pertinente del 30 aprile, sia trattato allo stesso modo di un gestore dalla condotta fraudolenta.

c.    In caso di risposta negativa alla questione precedente, se l’applicazione della sanzione forfettaria, senza possibilità di modifica da parte del giudice nazionale, eccettuati i casi di forza maggiore, [così come] la sanzione automatica della pubblicazione, sia conforme all’articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo.

d.    In caso di risposta negativa alla precedente questione, se la ratifica di una sanzione pecuniaria fissa basandosi su un intento in tal modo evidenziato dal legislatore europeo, [al pari del]la sanzione automatica della pubblicazione, senza applicazione del principio di proporzionalità, salvo nei casi di forza maggiore in senso stretto, non equivalga ad un’abdicazione da parte giudice nazionale di fronte alla presunta volontà del legislatore europeo e a un’indebita mancanza di controllo giurisdizionale alla luce degli articoli 47 e 49, paragrafo 3, della Carta.

e.    Tenuto conto della risposta fornita alla questione precedente, se la mancanza di controllo giurisdizionale da parte del giudice nazionale per quanto concerne la sanzione forfettaria di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, [unitamente] alla sanzione automatica della pubblicazione prevista all’articolo 20, paragrafo 7, [della legge del 23 dicembre 2004], non equivalga a interrompere il dialogo essenzialmente fruttuoso instauratosi tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e i supremi organi giurisdizionali nazionali per effetto di una soluzione predeterminata approvata dalla Corte di giustizia, salvo nei casi di forza maggiore in senso stretto, che si traduce nell’impossibilità di dialogo effettivo per il giudice nazionale supremo al quale non rimane che ratificare la sanzione, una volta accertato che non sussiste un caso di forza maggiore.

4)    Alla luce delle risposte fornite alle questioni precedenti, se la nozione di forza maggiore possa essere interpretata nel senso che tiene in considerazione il rigore soggettivo del gestore in buona fede qualora il pagamento della sanzione forfettaria, di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, [al pari del]la sanzione automatica della pubblicazione prevista all’articolo 20, paragrafo 7, [della legge del 23 dicembre 2004] comporti un rischio finanziario e una perdita di credito notevoli, che possono condurre al licenziamento del suo personale o addirittura al suo fallimento.

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1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).