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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 dalla China Construction Bank Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(Causa C-115/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: China Construction Bank Corp. (rappresentanti: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Groupement des cartes bancaires

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2018 nella causa T-665/17;

statuire in via definitiva in relazione all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/10011 o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e

condannare l’EUIPO e tutte le parti intervenienti nella presente impugnazione a sostenere le proprie spese e le spese della ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-665/17.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione avverso la decisione contestata, ossia che il Tribunale:

ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

non ha motivato la sua conclusione secondo cui il marchio anteriore dedotto dall’interveniente («il marchio anteriore») era dotato di carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda gli «affari finanziari, affari monetari, transazioni bancarie»,

ha snaturato i fatti sia in relazione alla sua valutazione del marchio anteriore e del marchio oggetto dell’opposizione sia nel giungere alla suddetta conclusione circa il carattere distintivo accresciuto.

Il motivo di impugnazione della ricorrente vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), può essere ulteriormente suddiviso nei seguenti errori commessi dal Tribunale nella sua valutazione della causa, ossia:

il Tribunale ha preso in considerazione la notorietà del marchio anteriore nella prima fase della valutazione della somiglianza tra i marchi, così come nella valutazione globale del rischio di confusione, approccio erroneo che si è risolto in un illegittimo «doppio conteggio»;

il Tribunale ha erroneamente considerato sia il marchio anteriore che il marchio oggetto dell’opposizione come marchi essenzialmente denominativi, non tenendo sufficientemente in considerazione la loro natura figurativa, circostanza che ha inciso negativamente sulla valutazione delle somiglianze visive e fonetiche dei marchi di cui si tratta e dell’importanza relativa da attribuire a tali aspetti;

il Tribunale ha compiuto numerosi errori nell’identificazione dei servizi nella classe 36 per i quali ha sostenuto che il marchio anteriore godeva di notorietà e conseguentemente era dotato di carattere distintivo; e

come risultato tanto degli errori di cui sopra che del fatto di aver ignorato altri importanti fattori, il Tribunale non ha eseguito una valutazione globale adeguata del rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio oggetto dell’opposizione.

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1 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).